Attenuanti Generiche: Il Ruolo Decisivo della Personalità dell’Imputato
L’applicazione delle attenuanti generiche rappresenta uno dei poteri più discrezionali del giudice penale. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha fornito chiarimenti importanti sui criteri che giustificano il diniego di tali benefici, sottolineando come la valutazione della personalità dell’imputato, desunta dai fatti e dal comportamento processuale, sia un elemento centrale e sufficiente a motivare la decisione. Il caso in esame riguarda un ricorso per il reato di calunnia, dichiarato inammissibile proprio per la genericità dei motivi proposti.
I Fatti di Causa
Due soggetti, condannati in appello per il reato di calunnia, hanno presentato ricorso alla Corte di Cassazione. La condanna originaria derivava dalla falsa denuncia di smarrimento di alcuni titoli, una condotta motivata da difficoltà economiche. Secondo i giudici di merito, questa azione integrava il reato di calunnia perché, sebbene in forma indiretta, accusava un soggetto innocente. La Corte d’Appello aveva non solo confermato la colpevolezza ma anche negato la concessione delle attenuanti generiche e il beneficio della sospensione condizionale della pena.
Il Diniego delle Attenuanti Generiche nel Ricorso
I ricorrenti hanno contestato la decisione dei giudici di merito su più fronti. In primo luogo, hanno sostenuto la mancanza di una prova adeguata dell’elemento soggettivo del reato, il dolo. In secondo luogo, e punto focale della questione, hanno criticato il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. A loro avviso, la Corte d’Appello non avrebbe adeguatamente considerato tutti gli elementi a loro favorevoli. Il ricorso mirava, in sostanza, a ottenere una riconsiderazione del trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivamente severo.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili, confermando in toto la decisione impugnata. I giudici hanno definito i motivi del ricorso come “generici” e “riproduttivi di censure” già esaminate e respinte in appello. La Cassazione ha ricordato che il suo ruolo non è quello di effettuare una nuova valutazione delle prove, ma di verificare la correttezza logica e giuridica della motivazione della sentenza precedente.
La Motivazione sul Diniego delle Attenuanti Generiche
La parte più significativa dell’ordinanza riguarda proprio la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche. La Corte ha stabilito che la decisione dei giudici di merito è “incensurabile”. Il giudizio negativo sulla personalità degli imputati, basato sui fatti commessi e sul loro comportamento in giudizio, è stato considerato un fondamento solido e sufficiente per negare sia le attenuanti che la pena sospesa.
Citando precedenti giurisprudenziali, la Corte ha ribadito un principio fondamentale: il giudice non è tenuto a prendere in considerazione ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole. È sufficiente che la motivazione si concentri sugli elementi ritenuti “decisivi o comunque rilevanti”, implicitamente superando tutti gli altri. In questo caso, la gravità dell’illecito e la sua incidenza sulla capacità a delinquere sono state ritenute decisive.
La Questione delle Spese della Parte Civile
Un aspetto procedurale interessante riguarda la richiesta di liquidazione delle spese processuali avanzata dalla parte civile. La Corte ha respinto tale richiesta, spiegando che, in caso di ricorso dichiarato inammissibile e deciso in camera di consiglio, le deduzioni della parte civile sono irrilevanti se non hanno fornito un contributo effettivo a contrastare le tesi dei ricorrenti.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte di Cassazione si fondano su due pilastri principali. Il primo è di natura processuale: il ricorso in Cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti. I motivi devono essere specifici e denunciare vizi di legittimità (violazione di legge o vizio di motivazione), non limitarsi a proporre una lettura alternativa delle prove.
Il secondo pilastro è di natura sostanziale e riguarda la discrezionalità del giudice nel concedere le attenuanti generiche. La decisione si basa su un giudizio complessivo che tiene conto della gravità del reato e della personalità dell’imputato. Quando il giudice ritiene che questi elementi depongano in senso negativo, la sua valutazione è insindacabile in sede di legittimità, a patto che sia sorretta da una motivazione logica e non manifestamente illogica, come nel caso di specie.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza offre spunti di riflessione importanti. Per la difesa, emerge la necessità di articolare ricorsi in Cassazione che non si limitino a criticare la valutazione dei fatti, ma che individuino specifici vizi di legittimità nella sentenza impugnata. Per quanto riguarda le attenuanti generiche, il provvedimento conferma che un giudizio negativo sulla personalità, se ben motivato, è un ostacolo quasi insormontabile. La decisione del giudice di merito sul trattamento sanzionatorio gode di un’ampia discrezionalità, che la Cassazione tende a rispettare se esercitata in modo logico e coerente con le risultanze processuali.
Perché un giudice può negare la concessione delle attenuanti generiche?
Un giudice può negare le attenuanti generiche basandosi su un giudizio negativo sulla personalità dell’imputato, desunto dai fatti commessi e dal comportamento processuale. Non è necessario che analizzi tutti gli elementi favorevoli, ma è sufficiente che motivi la sua decisione facendo riferimento a quelli ritenuti decisivi.
Quando un ricorso in Cassazione viene considerato inammissibile?
Un ricorso viene considerato inammissibile quando i motivi sono generici, si limitano a riproporre le stesse censure già respinte nei gradi precedenti o cercano di ottenere una nuova valutazione delle prove, cosa che non rientra nelle competenze della Corte di Cassazione.
In caso di ricorso inammissibile, la parte civile ha sempre diritto al rimborso delle spese legali?
No. Secondo l’ordinanza, se il ricorso è dichiarato inammissibile e deciso in camera di consiglio, la richiesta di liquidazione delle spese della parte civile può essere respinta se le sue deduzioni non hanno fornito un contributo effettivo a contrastare le pretese del ricorrente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29934 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29934 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/07/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che i motivi dedotti nel comune ricorso proposto da NOME e NOME COGNOME, motivi in realtà reiterati con i cc.dd. motivi nuovi, in merito alla prova di colpevolezza del reato di calunnia, sono generici perché riproduttivi di censure – volte alla alternativa valutazione della prova anche ai fini della sussistenza del dolo – adeguatamente esaminate dalla Corte di appello che ha evidenziato come la denuncia di smarrimento dei titoli fosse stata determinata dalle difficoltà economiche degli imputati, movente ritenuto congruo rispetto all’elemento soggettivo del reato che è integrato dalla volontà di denunciare un dato falso, consapevoli della innocenza del soggetto nei confronti del quale, sotto forma di accusa indiretta, tale condotta si sarebbe riverberata.
Sono incensurabili le determinazioni della Corte sul trattamento punitivo, determinato nel minimo edittale, con diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio della pena sospesa in ragione del negativo giudizio sulla personalità che i fatti e il comportamento processuale hanno rivelato, anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).
Quanto al giudizio di prognosi non favorevole, sul diniego della pena sospesa, anche questo costituisce un giudizio tipicamente di merito che non scade nell’illogicità quando, come nel caso in esame, la valutazione del giudice non si esaurisca nel giudizio di astratta gravità del reato ma esamini la incidenza dell’illecito sulla capacità a delinquere dell’imputato e, quindi, evidenzi aspetti soggettivi della personalità dell’imputato che ne hanno orientato la decisione.
Ritenuto che non può trovare accoglimento la richiesta della parte civile di liquidazione delle spese processuali stante la irrilevanza, in presenza di ricorso avviato alla decisione in camera di consiglio perché inammissibile, delle proposte deduzioni che nessun apporto hanno effettivamente esplicato a contrastare le pretese dell’imputato che, peraltro, non investivano direttamente le pretese civilistiche derivanti dal reato (cfr. Sez. 7, Ordinanza n. 7425 del 28/01/2016, Botta, Rv. 265974).
Considerato che all’inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammen