Attenuanti Generiche: La Cassazione Chiarisce i Limiti alla Discrezionalità del Giudice
L’applicazione delle attenuanti generiche rappresenta uno degli aspetti più discrezionali del giudizio penale. Con l’ordinanza n. 27003/2024, la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sui criteri per la loro concessione o diniego, offrendo importanti spunti di riflessione. Il caso analizzato riguarda una condanna per detenzione illegale di armi e munizioni, in cui la difesa aveva contestato sia l’affermazione di responsabilità sia il mancato riconoscimento di tali circostanze.
I Fatti del Caso
Il procedimento trae origine dal rinvenimento di una pistola e delle relative munizioni all’interno del comò della stanza da letto di un’imputata. Nonostante la presenza di altri familiari nell’abitazione, i giudici di merito hanno ritenuto che la stanza fosse un luogo di esclusiva disponibilità della donna, desumendone la sua piena responsabilità per i reati ascritti.
La Corte d’Appello confermava la condanna, respingendo le argomentazioni difensive. In particolare, negava la concessione delle attenuanti generiche, motivando la decisione con la totale assenza di elementi positivi che potessero giustificarne l’applicazione. Contro questa sentenza, l’imputata proponeva ricorso per Cassazione.
I Motivi del Ricorso e le Attenuanti Generiche
Il ricorso si fondava su due motivi principali:
1. Errata valutazione della prova: La difesa sosteneva che le circostanze fossero solo gravemente indiziarie e non sufficienti a fondare un giudizio di colpevolezza, chiedendo di fatto una nuova valutazione del materiale probatorio.
2. Mancato riconoscimento delle attenuanti generiche: Si contestava il vizio di motivazione della Corte d’Appello nel negare il beneficio previsto dall’art. 62-bis del codice penale.
La Corte di Cassazione ha dichiarato entrambi i motivi inammissibili, concentrando la sua analisi sul consolidato orientamento giurisprudenziale in materia.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha innanzitutto ribadito un principio cardine del giudizio di legittimità: il ricorso in Cassazione non può essere utilizzato per sollecitare una riconsiderazione dei fatti e degli elementi di prova, attività riservata esclusivamente ai giudici di merito (primo e secondo grado). La motivazione della Corte d’Appello è stata ritenuta logica, coerente e priva di vizi.
Le Motivazioni
Il cuore della decisione risiede nel secondo motivo di ricorso. La Cassazione ha spiegato che la concessione delle attenuanti generiche non è un diritto dell’imputato che scaturisce automaticamente dall’assenza di elementi negativi sulla sua personalità. Al contrario, è una facoltà discrezionale del giudice, che può legittimamente negare il beneficio motivando la sua scelta con la semplice “assenza di elementi o circostanze di segno positivo”.
In altre parole, non è compito del giudice andare alla ricerca di elementi negativi per giustificare il diniego; è onere della difesa, invece, fornire al giudice elementi positivi (come la confessione, il risarcimento del danno, la buona condotta processuale, un’incensuratezza qualificata) su cui fondare una valutazione favorevole. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva correttamente applicato questo principio, rilevando come dalla valutazione complessiva non emergesse alcun fattore meritevole di considerazione positiva ai fini di una mitigazione della pena.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame conferma un orientamento giurisprudenziale rigoroso ma consolidato. Per gli operatori del diritto, emerge la chiara implicazione pratica che, per sperare di ottenere il riconoscimento delle attenuanti generiche, non basta una difesa passiva basata sull’assenza di precedenti penali o di altri elementi sfavorevoli. È necessario costruire attivamente una posizione processuale che metta in luce elementi positivi concreti e valutabili dal giudice. In assenza di tali elementi, il diniego del beneficio, motivato su questa sola base, risulta giuridicamente inattaccabile in sede di legittimità.
È sufficiente che non ci siano elementi negativi sulla personalità di un imputato per ottenere le attenuanti generiche?
No, la Corte di Cassazione ha chiarito che il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche può essere legittimamente motivato con la semplice assenza di elementi o circostanze di segno positivo. Non è un diritto che consegue automaticamente all’assenza di elementi negativi.
Posso chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove del mio processo?
No, il ricorso in Cassazione non può trasformarsi in una richiesta di nuova valutazione dei fatti o delle prove. La Corte si limita a controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata, senza poter entrare nel merito.
Cosa succede se il ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Se il ricorso è dichiarato inammissibile, la condanna diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver proposto un ricorso ritenuto infondato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27003 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27003 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a LATINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.
Rilevato che entrambi i motivi dedotti da NOME COGNOME a sostegno dell’impugnazione non superano il vaglio di ammissibilità.
Il primo motivo, in punto di affermazione di responsabilil:à, non è consentito perché, lungi dal denunziare specifici vizi della motivazione o violazioni di legge, si risolve nella sollecitazione di apprezzamenti riservati ai Giudici del merito con riferimento alla natura gravemente indiziaria delle circostanze pacificamente emerse dall’istruttoria dibattimentale. Al riguardo va evidenziato che, seguendo une percorso argomentativo privo si incongruenze e contraddizioni, la Corte distrettuale, puntualmente rispondendo ai rilievi difensivi, ha desunto la responsabilità dell’imputata per i reati ascrittile dal rinvenimento della pistola delle munizioni nel comò della sua stanza da letto, considerato quale luogo di esclusiva disponibilità della RAGIONE_SOCIALE pur ospitando la medesima abitazione altri componenti della famiglia alloggiati in diversi locali.
Anche il secondo motivo, con sui si denuncia vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze previste dall’art. 62-bis cod. pen., è interamente versato in fatto e non contiene censure specifiche dell’apparato giustificativo.
La Corte di appello ha posto a fondamento della decisione di negare le circostanze attenuanti generiche l’assenza di elementi positivamente valutabili.
Trattasi di argomentazione, oltre che plausibile in fatto e nemmeno contestata dalla difesa ricorrente, ineccepibile sul piano giuridico alla luce del consolidato principio giurisprudenziale in forza del quale non costituendo l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche un diritto conseguente all’assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, il mancato riconoscimento di tale beneficio può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo (da ultimo Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, COGNOME, Rv. 283489 – 01; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, COGNOME, Rv. 281590 – 01).
Ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna deeorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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Dichiara inammissibile il ricorso e condanna/’ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in Roma 6 giugno 2024.