Attenuanti Generiche: La Cassazione Chiarisce i Limiti alla Discrezionalità del Giudice
Le attenuanti generiche, previste dall’articolo 62-bis del codice penale, rappresentano uno strumento cruciale a disposizione del giudice per adeguare la pena alla specifica realtà del caso concreto. Tuttavia, la loro concessione non è un diritto automatico. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito i criteri che ne governano l’applicazione, sottolineando come il loro diniego possa essere legittimamente fondato sulla semplice assenza di elementi positivi a favore dell’imputato.
Il Caso: Ricorso Contro il Diniego delle Attenuanti Generiche
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguarda un ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. Quest’ultima aveva confermato la decisione di primo grado, negando la concessione delle attenuanti generiche. L’imputato, attraverso il suo difensore, lamentava un vizio di motivazione da parte dei giudici di merito, sostenendo che non avessero adeguatamente considerato elementi a suo favore, in particolare una presunta condotta collaborativa.
Il ricorrente chiedeva, in sostanza, una riconsiderazione del suo comportamento, sperando di ottenere uno sconto di pena attraverso il riconoscimento delle attenuanti.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della questione, ma si ferma a un livello procedurale: il motivo presentato dal ricorrente non era idoneo a essere esaminato in sede di legittimità. La Corte ha stabilito che la richiesta dell’imputato non evidenziava un errore di diritto o un vizio logico manifesto nella motivazione della sentenza impugnata, ma si traduceva in una richiesta di nuova valutazione dei fatti, attività preclusa alla Cassazione.
Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: L’Assenza di Elementi Positivi Giustifica il Diniego delle Attenuanti Generiche
Il cuore della decisione risiede nella motivazione con cui la Cassazione ha confermato la correttezza dell’operato della Corte d’Appello. I giudici di legittimità hanno richiamato un principio giurisprudenziale consolidato: la concessione delle attenuanti generiche non è un obbligo per il giudice né un diritto dell’imputato che scaturisce automaticamente dalla mancanza di elementi negativi (come precedenti penali o una condotta di vita riprovevole).
Al contrario, il mancato riconoscimento di tale beneficio può essere legittimamente motivato dalla semplice assenza di elementi o circostanze di segno positivo. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva negato le attenuanti perché non era stata provata l’unica circostanza addotta dalla difesa, ovvero la condotta collaborativa. Non emergendo altri elementi positivamente valutabili sulla personalità dell’imputato, la decisione di diniego è stata considerata corretta e logicamente motivata.
La Cassazione ha definito l’argomentazione dei giudici di merito ‘ineccepibile sul piano giuridico’, in quanto perfettamente allineata con l’orientamento costante della giurisprudenza (citando, tra le altre, le sentenze n. 32872/2022 e n. 24128/2021).
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame offre importanti spunti pratici. In primo luogo, ribadisce che per sperare di ottenere le attenuanti generiche, non basta non avere ‘macchie’ sulla propria fedina penale. È necessario che la difesa porti all’attenzione del giudice elementi concreti e provati che depongano positivamente sulla personalità dell’imputato o sulle modalità del fatto. Affermazioni generiche o non supportate da prove, come una non dimostrata ‘condotta collaborativa’, non sono sufficienti.
In secondo luogo, la pronuncia conferma la difficoltà di contestare in Cassazione il diniego delle attenuanti. Se la motivazione del giudice di merito è logica e non manifestamente contraddittoria, e si basa sulla mancanza di prove di elementi positivi, il ricorso sarà molto probabilmente dichiarato inammissibile. La valutazione sul merito di tali elementi, infatti, è una prerogativa esclusiva dei giudici di primo e secondo grado.
È sufficiente l’assenza di elementi negativi per ottenere le attenuanti generiche?
No, secondo la Corte di Cassazione, l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è un diritto conseguente alla sola assenza di elementi negativi. Il giudice può legittimamente negarle in mancanza di elementi o circostanze di segno positivo che le giustifichino.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché, nella sostanza, non denunciava un vizio di legge ma sollecitava un nuovo apprezzamento dei fatti (come la valutazione della condotta collaborativa), attività che non è consentita alla Corte di Cassazione, la quale giudica solo la corretta applicazione del diritto.
Cosa succede quando un ricorso viene dichiarato inammissibile per colpa del ricorrente?
Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, in assenza di elementi che escludano la sua colpa, al versamento di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26969 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26969 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PAOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
v
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN IDIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.
Rilevato che l’unico motivo dedotto da NOME COGNOME, con sui si denuncia vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze previste dall’art. 62-bis cod. pen., non supera il vaglio di ammissibilità perché nella sostanza sollecita nuovi apprezzamenti da sovrapporre a quelli, tutt’altro che illogici, del giudice del merito.
La Corte di appello ha posto a fondamento della decisione di negare le circostanze attenuanti generiche l’assenza di elementi positivamente valutabili non risultando provato l’unico allegato dalla difesa ovvero la condotta collaborativa.
Trattasi di argomentazione, oltre che plausibile in fatto, ineccepibile sul piano giuridico alla luce del consolidato principio giurisprudenziale in forza del quale non costituendo l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche un diritto conseguente all’assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, il mancato riconoscimento di tale beneficio può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo (da ultimo Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, COGNOME, Rv. 283489 – 01; Sez. 3, n. 24128 del.18/03/2021, COGNOME, Rv. 281590 – 01).
Ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in Roma 6 giugno 2024.