Attenuanti Generiche: La Cassazione Chiarisce i Limiti alla Discrezionalità del Giudice
Le attenuanti generiche rappresentano uno strumento fondamentale nel sistema penale, consentendo al giudice di adeguare la pena alla specifica situazione del reo e del fatto commesso. Tuttavia, la loro concessione non è automatica. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito i principi che guidano questa delicata valutazione, sottolineando come la personalità negativa dell’imputato e le tesi difensive prive di riscontro possano legittimamente portare al loro diniego. Analizziamo insieme la vicenda.
I Fatti del Caso
Il caso riguarda un individuo condannato per il reato di evasione (art. 385 c.p.), presumibilmente dagli arresti domiciliari. L’imputato ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione, lamentando il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche da parte della Corte d’Appello. A sua difesa, sosteneva di essersi allontanato dalla propria abitazione per una ragione specifica e lodevole: acquistare dei medicinali necessari per la cura della madre. Inoltre, affermava di aver tenuto una “condotta collaborativa”.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando in toto la decisione dei giudici di merito. Secondo la Cassazione, la Corte territoriale ha fornito una motivazione “logica, coerente e puntuale” per il diniego delle attenuanti. Di conseguenza, il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le motivazioni: perché le attenuanti generiche sono state negate?
La decisione della Corte si basa su una valutazione complessiva che va oltre la singola giustificazione fornita dall’imputato. Vediamo i punti chiave della motivazione.
La Personalità dell’Imputato e i Precedenti Penali
Il primo elemento considerato dalla Corte d’Appello, e ritenuto legittimo dalla Cassazione, è la personalità negativa dell’imputato. Questa valutazione non era astratta, ma fondata su elementi concreti: i numerosi precedenti penali che gravavano sull’individuo, due dei quali per fatti specifici, ovvero reati della stessa indole. Questo fattore è stato ritenuto un indicatore di una spiccata tendenza a delinquere, incompatibile con il beneficio richiesto.
La Tesi Difensiva Indimostrata
Il secondo punto cruciale è stata la totale mancanza di prove a sostegno della versione dell’imputato. La giustificazione di essersi allontanato per acquistare medicinali per la madre è rimasta una mera affermazione, priva di “qualsivoglia riscontro”. In un processo penale, non basta addurre una scusante; è necessario fornire elementi concreti che possano, quantomeno, renderla credibile. Allo stesso modo, non è emersa alcuna prova di una presunta “condotta collaborativa”.
Il Ruolo della Cassazione nel Giudizio sulle Attenuanti
La Corte ha colto l’occasione per ribadire un principio consolidato: la valutazione sulla concessione o esclusione delle attenuanti generiche costituisce un “giudizio di fatto”. Questo significa che spetta al giudice di merito (Tribunale e Corte d’Appello) ponderare gli elementi indicati dall’art. 133 del codice penale (gravità del reato, capacità a delinquere del colpevole). Tale giudizio è “insindacabile in sede di legittimità”, a condizione che la motivazione sia logica, non contraddittoria e dia conto degli elementi considerati preponderanti.
Conclusioni
L’ordinanza in esame offre un importante insegnamento: le attenuanti generiche non sono un diritto, ma un beneficio la cui concessione è rimessa alla valutazione discrezionale e motivata del giudice. Precedenti penali, soprattutto se specifici, e giustificazioni palesemente indimostrate possono legittimamente portare al loro diniego. La decisione conferma che il giudizio sulla personalità dell’imputato, basato su elementi oggettivi, gioca un ruolo centrale e che la Corte di Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella, correttamente argomentata, dei giudici di merito.
Un giudice può negare le attenuanti generiche basandosi solo sui precedenti penali?
Sì, la Corte ha confermato che i precedenti penali, specialmente se numerosi e specifici, sono un elemento valido per valutare negativamente la personalità dell’imputato e, di conseguenza, negare la concessione delle attenuanti generiche, in quanto indicatori di una tendenza a delinquere.
Cosa succede se la giustificazione fornita dall’imputato non viene provata?
Se una tesi difensiva, come quella di essersi allontanato per acquistare medicinali, rimane priva di qualsiasi riscontro probatorio, il giudice può legittimamente non prenderla in considerazione ai fini della concessione delle attenuanti. La mera affermazione non è sufficiente.
La Corte di Cassazione può riesaminare la decisione di un giudice sulla concessione delle attenuanti generiche?
No, la Corte di Cassazione non può riesaminare nel merito la decisione. Il suo controllo è limitato a verificare che la motivazione del giudice sia logica, non contraddittoria e basata sugli elementi previsti dalla legge (art. 133 c.p.). Se la motivazione rispetta questi criteri, la decisione è insindacabile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26479 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26479 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ANCONA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/09/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di NOME COGNOME;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
OSSERVA
Ritenuto che l’unico motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 385 cod. pen. è inammissibile;
Considerato, invero, che la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente puntuale con riferimento all’omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche considerando, oltre alla personalità negativa dell’imputato, anche i plurimi precedenti pen gravanti su quest’ultimo, due dei quali per fatti specifici, rilevando altresì che è rimasta p qualsivoglia riscontro la tesi difensiva secondo cui NOME si era allontanato dall’abitazio acquistare dei medicinali per la cura della madre, e non emergendo in concreto alcuna “condotta collaborativa” (pagg. 4-5 della sentenza impugnata). Pertanto, la sentenza impugnata ha fatto buon governo del principio, consolidato (da ultimo, v. Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettine Rv. 271269 – 01), secondo cui «in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime u giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché s contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’a cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione».
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M,
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 28/06/2024.