Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25738 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25738 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MUGNANO DI NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, ha confermato la se Tribunale di Napoli Nord che ha condannato COGNOME NOME per il reato di cui all’a comma 4, DPR 309/1990.
L’imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per RAGIONE_SOCIALEzione avverso la della Corte di appello, lamentando vizio di motivazione con riferimento al din circostanze attenuanti generiche, non essendo stata valorizzata a tal fine la dell’imputato.
3. Il ricorso è inammissibile.
Va ricordato che, in tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice del merit giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra duelli indicat cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione (Se del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269, fattispecie nella quali la Corte ha ritenuto fini dell’esclusione RAGIONE_SOCIALE attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numero penali dell’imputato). In sintesi, al fine di ritenere o escludere le circostanze atte il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, s un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed a esecuzione di esso può risultare all’uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del Marigliano, Rv. 279549).
Tanto premesso , la Corte di appello non ha concesso le circostanze attenuanti g la sospensione condizionale della pena alla luce della negativa personalità dell’imput da precedenti penali, e dalla insensibilità dimostrata ai dettami dell’autorità, ave i fatti mentre si trovava ristretto agli arresti domiciliari.
L’ apparato argomentativo della sentenza impugnata, in cui sono illustrati i fat che non consentivano il riconoscimento RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti ex art. 62 bis co beneficio della sospensione, è conforme ai principi sopra riportati e non presenta a di ordine logico.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ra assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. s del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del proc consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispo
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Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Così deciso in Roma, il 12 giugno 2024
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