Attenuanti generiche: i precedenti penali bastano a negarle
L’applicazione delle attenuanti generiche rappresenta uno dei momenti di maggiore discrezionalità per il giudice penale. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio consolidato: i precedenti penali dell’imputato possono essere, da soli, un motivo più che sufficiente per negare questo beneficio. Analizziamo insieme la decisione per comprendere le logiche che guidano i giudici in queste valutazioni.
I fatti di causa
Il caso trae origine dal ricorso di un giovane, condannato in primo e secondo grado per un reato previsto dalla legge sugli stupefacenti (art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990). La Corte d’Appello aveva confermato la sentenza di condanna, negando sia la concessione delle attenuanti generiche sia una seconda sospensione condizionale della pena.
L’imputato ha quindi proposto ricorso per cassazione, lamentando proprio questi due aspetti: a suo avviso, i giudici di merito avrebbero errato nel non concedergli i benefici richiesti.
L’analisi della Cassazione e le motivazioni sulle attenuanti generiche
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. Per quanto riguarda le attenuanti generiche, i giudici hanno sottolineato come la decisione della Corte d’Appello fosse pienamente legittima. Il diniego si basava, infatti, su un precedente penale specifico e recente dell’imputato.
La Cassazione ha richiamato il suo orientamento consolidato, secondo cui la ratio
dell’art. 62-bis del codice penale non impone al giudice di merito di analizzare e confutare ogni singola argomentazione difensiva. È sufficiente, invece, che il giudice indichi gli elementi di preponderante rilevanza che ostacolano la concessione del beneficio. In questo quadro, i precedenti penali assumono un ruolo centrale, poiché attraverso la loro valutazione il giudice formula, anche implicitamente, un giudizio di disvalore sulla personalità del reo, ritenendolo non meritevole di una riduzione di pena.
La decisione sulla seconda sospensione condizionale
Anche il secondo motivo di ricorso, relativo alla mancata concessione di una seconda sospensione condizionale della pena, è stato ritenuto infondato. La Corte ha osservato che la prognosi negativa formulata dai giudici di merito non era affatto illogica. Anzi, era solidamente ancorata alla constatazione che l’imputato aveva subito una recente condanna per un reato della stessa specie, per il quale aveva già ottenuto la sospensione condizionale. Questo fatto dimostrava una tendenza a delinquere che rendeva sconsigliabile la concessione di un ulteriore beneficio.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano su un principio di coerenza e di valorizzazione della storia criminale del soggetto. La concessione delle attenuanti generiche non è un diritto dell’imputato, ma una facoltà discrezionale del giudice, che deve essere esercitata sulla base di una valutazione complessiva della personalità del reo. Un precedente penale, specialmente se specifico e recente, è un indicatore oggettivo che può legittimamente portare il giudice a esprimere un giudizio negativo e, di conseguenza, a negare il beneficio. Lo stesso vale per la sospensione condizionale: aver già usufruito del beneficio e aver commesso un nuovo reato simile vanifica la prognosi favorevole necessaria per una seconda concessione.
Le conclusioni
Questa ordinanza conferma la linea rigorosa della giurisprudenza in materia di benefici di legge. Per l’imputato, dimostrare di meritare le attenuanti generiche o altri benefici richiede una condotta che vada oltre la semplice assenza di elementi negativi. La presenza di precedenti penali specifici rappresenta un ostacolo quasi insormontabile, poiché incide direttamente sulla valutazione della personalità, elemento cardine per l’applicazione di tali istituti. La decisione ribadisce che il giudice può motivare il diniego in modo sintetico, purché ancorato a elementi concreti come, appunto, il certificato penale dell’imputato.
I precedenti penali di un imputato sono sufficienti per negare le attenuanti generiche?
Sì, secondo la Corte di Cassazione, i precedenti penali possono essere l’unica ragione per negare le attenuanti generiche, poiché da essi il giudice trae un giudizio di disvalore sulla personalità dell’imputato.
Il giudice deve analizzare ogni singolo argomento della difesa quando nega le attenuanti generiche?
No, non è necessario. La Corte ha chiarito che è sufficiente che il giudice indichi gli elementi di preponderante rilevanza che ritiene ostativi alla concessione del beneficio, senza dover confutare ogni deduzione difensiva.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la Corte ha ritenuto entrambi i motivi (mancata concessione delle attenuanti generiche e di una seconda sospensione condizionale) manifestamente infondati, giudicando logica e corretta la decisione dei giudici di merito basata sui precedenti penali dell’imputato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3552 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3552 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 22/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CANOSA DI PUGLIA il 09/03/2002
avverso la sentenza del 16/10/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Bari, che ha confermato la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Foggia, in relazione al delitto di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 lamentando la mancata concessione delle attenuanti generiche e di una seconda sospensione condizionale della pena;
ritenuto che il primo ordine di doglianze sia manifestamente infondato, alla luce della valorizzazione in senso ostativo del precedente specifico riportato dal DI COGNOME in data recente, e dell’indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte, assolutamente consolidato, secondo cui «in tema di diniego della concessione delle attenuanti generiche, la ratio della disposizione di cui all’art. 62 bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l’indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti; ne deriva che queste ultime possono essere negate anche soltanto in base ai precedenti penali dell’imputato, perché in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità» (Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 265826 – 01. In senso analogo, tra le tante, cfr. Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269 – 01;
ritenuto che ad analoghe conclusioni di manifesta infondatezza debba pervenirsi quanto alla residua censura, dal momento che la prognosi negativa risulta tutt’altro che illogicamente fondata sulla recente condanna per fatto della stessa specie, in relazione alla quale – come emerge chiaramente dal tenore del ricorso – era stata applicata la sospensione condizionale;
ritenuto che le considerazioni fin qui svolte impongano una declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione proposta, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così de o il 22 novembre 2024