Attenuanti Generiche: La Cassazione Stabilisce i Limiti alla Discrezionalità del Giudice
Le attenuanti generiche, previste dall’art. 62-bis del codice penale, rappresentano uno strumento fondamentale a disposizione del giudice per adeguare la pena alla specifica situazione del reo. Tuttavia, la loro concessione non è automatica. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 24982/2024) offre un’importante chiarificazione sui criteri che possono legittimamente portare al loro diniego, sottolineando come la valutazione del giudice di merito non debba essere analitica su ogni singolo aspetto, ma possa concentrarsi sugli elementi ritenuti decisivi.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna per il grave reato di falsificazione, spendita e introduzione nello Stato di monete contraffatte, in concorso con altri soggetti. La Corte d’Appello di Trieste aveva confermato la sentenza di primo grado emessa dal G.U.P. del Tribunale di Gorizia, respingendo la richiesta di concessione delle attenuanti generiche.
L’imputato ha quindi presentato ricorso in Cassazione, lamentando un vizio di motivazione proprio su questo punto. Secondo la difesa, i giudici di merito non avrebbero adeguatamente giustificato il motivo del diniego, omettendo di considerare elementi potenzialmente favorevoli.
La Decisione della Corte di Cassazione sulle Attenuanti Generiche
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. Gli Ermellini hanno ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata fosse del tutto logica e coerente, e che il ricorso dell’imputato non riuscisse a confrontarsi efficacemente con essa.
La decisione si basa su un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità: nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o emergenti dagli atti. È sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi per la sua valutazione, poiché la scelta di questi elementi implica una disamina e una superamento implicito di tutti gli altri.
Le Motivazioni: Perché sono State Negate le Attenuanti?
La Corte di Cassazione ha avallato pienamente il ragionamento della Corte d’Appello. Quest’ultima aveva negato le attenuanti sulla base di una valutazione complessiva della vicenda, evidenziando specifici elementi negativi:
1. La Gravità della Condotta: Il numero considerevole di banconote contraffatte detenute e le sofisticate modalità organizzative utilizzate per la loro custodia sono stati interpretati come indici di una condotta particolarmente grave.
2. L’Intensità del Dolo: La Corte ha ravvisato un’intensa volontà criminale, un elemento psicologico che ha pesato negativamente nella valutazione.
3. L’Assenza di Ravvedimento: L’elemento forse più decisivo è stata la totale assenza di qualsiasi forma di presa di distanza dalla scelta criminosa. L’imputato non ha mai mostrato segni di pentimento o di revisione critica del proprio operato.
Questi fattori, considerati nel loro insieme, sono stati ritenuti sufficienti a giustificare il mancato riconoscimento di un trattamento sanzionatorio più mite.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
L’ordinanza in esame ribadisce un punto cruciale nella valutazione delle attenuanti generiche: la loro concessione è una facoltà discrezionale del giudice, che deve essere esercitata con una motivazione logica e coerente. Non è un diritto dell’imputato. La decisione ci insegna che, per negare il beneficio, il giudice può legittimamente fondare la propria decisione su elementi negativi di particolare spessore, come la gravità del reato e l’atteggiamento post-delittuoso dell’imputato, senza essere obbligato a redigere un’analisi minuziosa di ogni singolo dettaglio processuale. Questo rafforza il potere valutativo del giudice di merito, purché la sua motivazione sia esente da illogicità manifeste.
Per negare le attenuanti generiche, il giudice deve analizzare tutti gli elementi a favore e a sfavore dell’imputato?
No, secondo la Corte di Cassazione non è necessario. È sufficiente che il giudice faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi per la sua valutazione, ritenendo così implicitamente superati tutti gli altri.
Quali elementi possono giustificare il diniego delle attenuanti generiche in un caso di falsificazione di monete?
Nel caso di specie, sono stati considerati decisivi la gravità della condotta (evidenziata dal numero di banconote e dalle modalità organizzative), l’intensità del dolo e la totale assenza di qualsiasi presa di distanza dalla scelta criminosa da parte dell’imputato.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
L’imputato viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come stabilito dalla Corte. La condanna impugnata diventa così definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24982 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24982 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/09/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Trieste ha confermato la pronunzia di condanna del G.U.P. del Tribunale di Gorizia in ordine al reato di falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate ex art. 453 cod. pen.;
Ritenuto che il primo ed unico motivo – con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione in punto di mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis cod. pen. – è manifestamente infondato, in quanto non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata esente da evidenti illogicità ( pag. 9: non sussistono elementi positivi che consentono il riconoscimento delle predette attenuanti, tenuto conto della condotta posta in essere la cui gravità emerge dal numero di banconote detenute e dalle modalità organizzative con le quali erano detenute, dell’intensità del dolo e soprattutto dell’assenza di qualsiasi forma di presa di distanza dalla scelta criminosa), anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisiv o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione.
Rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 5 giugno 2024 Il consigliere estensore
Il Presidente