Attenuanti generiche: discrezionalità del giudice e onere di motivazione
Le attenuanti generiche rappresentano uno strumento fondamentale nel diritto penale, consentendo al giudice di adattare la pena alla specifica situazione del reo e del fatto commesso. Tuttavia, la loro concessione non è un diritto automatico. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce sui criteri che legittimano il diniego di tali circostanze, sottolineando l’importanza della valutazione complessiva della condotta dell’imputato, sia prima che durante il processo.
I Fatti del Processo
Due soggetti avevano presentato ricorso alla Suprema Corte avverso una sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato la loro condanna. Il nucleo centrale della loro doglianza era il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Secondo i ricorrenti, la Corte territoriale non aveva adeguatamente valutato gli elementi a loro favore, negando così un beneficio che avrebbe potuto comportare una riduzione della pena.
Il Ricorso in Cassazione e le Attenuanti Generiche
Il motivo di ricorso, comune a entrambi gli imputati, si concentrava esclusivamente sulla richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti. Essi sostenevano che la decisione del giudice di merito fosse ingiusta e non sufficientemente motivata. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha prontamente respinto tale prospettazione, dichiarando i ricorsi inammissibili per manifesta infondatezza.
Le Motivazioni della Suprema Corte sul Diniego delle Attenuanti Generiche
La Corte ha ritenuto la motivazione della sentenza impugnata del tutto priva di illogicità. Il giudice d’appello aveva infatti basato la sua decisione negativa su una serie di elementi concreti e decisivi, quali:
* La durata e la permanenza del reato: Si trattava di un’occupazione abusiva che perdurava nel tempo, dimostrando una persistente volontà criminosa.
* I precedenti penali: Il passato criminale degli imputati è stato considerato un indicatore negativo della loro personalità.
* Il cattivo contegno processuale: Il comportamento tenuto dagli imputati durante il giudizio è stato valutato negativamente.
La Cassazione ha colto l’occasione per ribadire un principio consolidato nella sua giurisprudenza. Non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, prenda in esame e confuti singolarmente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti. È sufficiente che la sua motivazione si concentri sugli aspetti ritenuti decisivi. La scelta di valorizzare determinati elementi negativi implica, logicamente, il superamento e la svalutazione di eventuali elementi positivi.
Le Conclusioni: Il Principio di Diritto
In conclusione, la decisione della Cassazione conferma che la valutazione per la concessione delle attenuanti generiche è un giudizio ampiamente discrezionale del giudice di merito, che non può essere sindacato in sede di legittimità se la motivazione è logica e non contraddittoria. La presenza di elementi negativi di peso, come precedenti penali e una condotta processuale non collaborativa, può legittimamente giustificare il diniego del beneficio, anche in presenza di altri fattori potenzialmente favorevoli. I ricorsi sono stati quindi dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Per negare le attenuanti generiche, il giudice deve analizzare tutti gli elementi a favore dell’imputato?
No. Secondo la Corte di Cassazione, è sufficiente che il giudice motivi la sua decisione facendo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti. Questa valutazione supera implicitamente tutti gli altri elementi non menzionati.
Quali fattori possono giustificare il rifiuto di concedere le attenuanti generiche?
Nel caso analizzato, la Corte ha considerato legittimo il diniego basato su una combinazione di fattori, tra cui la lunga durata e la permanenza dell’occupazione abusiva, i precedenti penali degli imputati e il loro cattivo contegno processuale.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità impedisce alla Corte di esaminare il merito della questione. Di conseguenza, i ricorrenti vengono condannati al pagamento delle spese del procedimento e, come in questa circostanza, al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24945 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24945 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/05/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a TORRE ANNUNZIATA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a TORRE ANNUNZIATA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di COGNOME NOME e COGNOME NOME,
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, comune ai ricorrenti, con il quale si contest mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede d legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, nella quale si evidenziano la durata dell’occupazione abusiva, permane all’attualità, il passato criminale degli imputati e il loro cattivo contegno processuale considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudi di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rile rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna d ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processual della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 28 maggio 2024
Il Consigliere estensore
GLYPH