Circostanze attenuanti generiche: la necessità di elementi positivi
Le circostanze attenuanti generiche, previste dall’art. 62-bis del codice penale, rappresentano uno strumento fondamentale a disposizione del giudice per adeguare la pena alla specifica situazione del reo. Tuttavia, la loro concessione non è automatica. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio consolidato: per ottenere questo beneficio, non basta l’assenza di elementi negativi, ma occorrono prove concrete di elementi positivi. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I Fatti del Processo
Il caso riguarda un individuo condannato in primo grado dal Tribunale e successivamente dalla Corte di Appello per un reato legato agli stupefacenti, riqualificato come fatto di lieve entità ai sensi dell’art. 73, comma 5, del D.P.R. 309/90. L’imputato ha presentato ricorso per cassazione, lamentando un unico punto: la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La difesa sosteneva che i giudici di merito avessero errato nel negare la riduzione di pena, basandosi su una motivazione considerata carente e illogica.
La Decisione della Corte e le circostanze attenuanti generiche
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, quindi, inammissibile. I giudici hanno colto l’occasione per riaffermare l’orientamento giurisprudenziale dominante in materia di circostanze attenuanti generiche, specialmente alla luce della riforma del 2008.
L’Onere di Dimostrare Elementi Positivi
Il punto centrale della decisione è che il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dalla semplice assenza di elementi o circostanze di segno positivo. In passato, la sola incensuratezza (cioè l’assenza di precedenti penali) poteva essere considerata sufficiente. Oggi, e in particolare dopo la riforma introdotta con il D.L. n. 92/2008, questo non è più vero. La legge richiede una valutazione più approfondita che vada oltre la mera constatazione di una fedina penale pulita. Nel caso di specie, l’imputato non solo non presentava elementi positivi, ma aveva anche precedenti penali specifici che giocavano a suo sfavore.
Il Disagio Personale come Fattore Criminogeno
Un aspetto particolarmente interessante della motivazione riguarda l’argomento difensivo basato sullo stato di disagio personale del ricorrente. La difesa lo aveva presentato come un fattore meritevole di considerazione per un trattamento sanzionatorio più mite. La Corte, tuttavia, ha sposato la linea dei giudici di merito, offrendo una lettura opposta e non illogica: quel disagio, lungi dal costituire un elemento attenuante, rappresentava il principale fattore che aveva spinto l’imputato a dedicarsi ad attività criminose. In altre parole, il disagio è stato visto come la causa del reato, non come una sua attenuazione.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte Suprema si fondano su due pilastri. In primo luogo, il rispetto di un consolidato principio giurisprudenziale: le circostanze attenuanti generiche non sono un diritto dell’imputato ma una facoltà discrezionale del giudice, il cui diniego è giustificato se non emergono elementi positivi di valutazione. In secondo luogo, la logicità della decisione della Corte d’Appello, che ha correttamente valorizzato i precedenti penali specifici dell’imputato e ha interpretato il suo disagio personale non come una circostanza attenuante, ma come la radice della sua scelta criminale. Questa interpretazione, secondo la Cassazione, non presenta vizi logici e si allinea con un approccio rigoroso alla concessione del beneficio.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame offre un chiaro monito: per sperare nella concessione delle circostanze attenuanti generiche, non è sufficiente lamentare una condizione di difficoltà o fare leva sull’assenza di aggravanti. È necessario che la difesa fornisca al giudice elementi concreti e positivi, come un comportamento processuale collaborativo, un’effettiva resipiscenza, o azioni volte a riparare il danno. La condizione di disagio personale, se vista come la causa diretta del reato, rischia di essere un’arma a doppio taglio, rafforzando la percezione di una propensione a delinquere piuttosto che mitigare la responsabilità penale. La decisione si conclude con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, a causa dell’inammissibilità del suo ricorso.
È sufficiente non avere precedenti penali (essere incensurati) per ottenere le circostanze attenuanti generiche?
No. Secondo la giurisprudenza consolidata, soprattutto dopo la riforma del 2008, la sola incensuratezza non è più un elemento sufficiente. Il giudice deve valutare la presenza di elementi di segno positivo per concedere il beneficio.
Perché il disagio personale dell’imputato non è stato considerato un’attenuante in questo caso?
La Corte ha ritenuto, con motivazione non illogica, che lo stato di disagio personale non fosse un elemento per ridurre la colpevolezza, ma al contrario costituisse il principale fattore che aveva indotto l’imputato a commettere il reato.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile e non si ravvisa un’assenza di colpa nel ricorrente, quest’ultimo viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24237 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24237 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/12/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Il ricorrente in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione avverso la sent Corte di Appello di Firenze indicata in epigrafe con la quale è stata confermata l pronunciata dal Tribunale di Prato in ordine al reato di cui all’art. 73 DPR 309/90, nella ipotesi lieve di cui al comma V.
L’esponente lamenta mancanza ed illogicità della motivazione in ordine al di applicazione delle circostanze attenuanti generiche.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Va infatti rimarcato che costituisce approdo consolidato della giurisprudenza Corte il principio per cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti ge essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circo segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis, disposta con il d. 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il incensuratezza dell’imputato (Sez. 4 – n. 32872 del 08/06/2022, Rv.2 01;Sez. 1, Sentenza n. 39566 del 16/02/2017, COGNOME Rv. 270986 COGNOME 01; Sez. 3, Sentenza n. 44071 del 25/09/2014 COGNOME Rv. 260610 COGNOME – COGNOME 01, COGNOME cfr. COGNOME anche Sez. 3 – n. 1913 del 20/12/2018, Rv. 275509 – 03).
Tanto premesso sui principi giurisprudenziali operanti in materia, la Corte di a conformità all’indirizzo consolidato, non ha concesso le circostanze attenuanti rilevando la assenza di elementi positivi valorizzabili a tal fine, a fronte dei pre specifici da cui risulta gravato l’imputato e considerando, con motivazione non illog stato di disagio personale del ricorrente, richiamato dalla difesa, lungi dal costit valutabile in positivo, costituiva invece il principale fattore che aveva indotto dedicarsi ad attività criminose.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Co sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna delta ricorrente al pagamento delle procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indi dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna COGNOME ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Am Così deciso in Roma, il 29 maggio 2024