Attenuanti Generiche: L’Assenza di Precedenti Non Basta per lo Sconto di Pena
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale in materia di concessione delle attenuanti generiche: la loro applicazione non è un diritto automatico per l’imputato. Anche in assenza di elementi negativi che delineino una particolare pericolosità sociale, il giudice può legittimamente negare la riduzione di pena se non emergono elementi positivi meritevoli di valutazione. Analizziamo questa importante decisione.
Il Contesto del Ricorso e la Richiesta di Attenuanti Generiche
Il caso trae origine dal ricorso di un individuo, condannato in primo e secondo grado per un reato di lieve entità previsto dalla legge sugli stupefacenti (art. 73, comma 5, d.p.r. 309/1990). La pena inflitta era di sei mesi di reclusione e 1250,00 euro di multa.
L’imputato, tramite il suo difensore, ha presentato ricorso in Cassazione lamentando, con un unico motivo, la violazione di legge e il vizio di motivazione da parte della Corte d’Appello. Il punto centrale della doglianza era il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, che avrebbe comportato un trattamento sanzionatorio più mite.
La Decisione della Cassazione: Ricorso Manifestamente Infondato
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, dichiarandolo “manifestamente infondato” e, di conseguenza, inammissibile. I giudici hanno confermato la correttezza della decisione della Corte d’Appello di Bologna, la quale aveva negato le attenuanti a causa dell’assenza di elementi positivi a favore dell’imputato.
Il Principio di Diritto sulle attenuanti generiche
La Cassazione ha colto l’occasione per ribadire un principio consolidato nella giurisprudenza. L’applicazione delle attenuanti generiche non è una conseguenza diretta e automatica della semplice assenza di elementi negativi che caratterizzano la personalità del soggetto (come precedenti penali o una condotta di vita sregolata). Al contrario, la loro concessione richiede la presenza di elementi di segno positivo, che devono essere concretamente individuati e valutati dal giudice. Questi elementi possono riguardare, ad esempio, un comportamento processuale collaborativo, un’effettiva resipiscenza, o circostanze personali e sociali che rendano la pena standard eccessivamente afflittiva.
L’assenza di tali elementi positivi giustifica pienamente il diniego delle attenuanti, senza che ciò costituisca un vizio di motivazione.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sull’idea che le attenuanti generiche non servono a premiare la ‘normalità’ o la ‘non negatività’, ma a valorizzare aspetti specifici che rendono il fatto meno grave o l’autore meno colpevole nel caso concreto. Il potere discrezionale del giudice deve essere esercitato sulla base di dati fattuali concreti. In questo caso, la difesa non ha fornito, né i giudici di merito hanno ravvisato, alcun elemento positivo che potesse giustificare uno sconto di pena. Pertanto, la decisione di negare le attenuanti è stata considerata immune da censure.
Conclusioni
Questa pronuncia sottolinea un’importante lezione per la pratica legale: per ottenere il riconoscimento delle attenuanti generiche, non è sufficiente sostenere che l’imputato sia una persona ‘normale’ o senza particolari demeriti. È onere della difesa allegare e provare l’esistenza di specifici e concreti elementi positivi. La decisione consolida l’orientamento secondo cui le attenuanti sono uno strumento per personalizzare la pena in senso favorevole, ma solo in presenza di circostanze meritevoli, e non un beneficio da concedere in assenza di prove contrarie. La conseguenza per il ricorrente è stata non solo la conferma della condanna, ma anche il pagamento delle spese processuali e di una somma aggiuntiva alla Cassa delle ammende.
L’assenza di elementi negativi sulla personalità dell’imputato è sufficiente per ottenere le attenuanti generiche?
No, secondo la Corte di Cassazione, l’applicazione delle attenuanti generiche non è un diritto che scaturisce dalla sola assenza di elementi negativi. È necessaria la presenza di elementi positivi meritevoli di valutazione.
Cosa deve fare la difesa per ottenere la concessione delle attenuanti generiche?
La difesa deve allegare e dimostrare l’esistenza di elementi concreti di segno positivo (es. collaborazione, pentimento, particolari condizioni personali) che giustifichino una riduzione della pena. Non basta affermare la ‘normalità’ dell’imputato.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso in Cassazione?
Comporta che il ricorso non viene esaminato nel merito. La sentenza impugnata diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver proposto un ricorso privo dei requisiti di legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21507 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21507 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/09/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO ED IN DIRITTO
NOME propone, a mezzo del difensore di fiducia, ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di Bologna, ha confermato la sentenza con cui il locale Tribunale lo aveva ritenuto colpevole del reato di cui all’art. 73, comma 5, d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309, così riqualificata l’originari imputazione, ed operata la riduzione per il rito, lo aveva condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed Euro 1250,00 di multa.
Con un unico motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nonché al conseguente trattamento sanzionatorio.
Il ricorso é manifestamente infondato.
Ed invero la sentenza impugnata, nel negare la concessione delle richieste attenuati generiche, ha rilevato l’assenza di elementi positivi così facendo buon governo del principio secondo cui l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all’assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse. (Conf. Sez. 1, n. 3529 del 1993, Rv. 195339).
In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 17.4.2024