Attenuanti Generiche: Non Basta la Fedina Pulita, Servono Fatti Positivi
Le attenuanti generiche rappresentano uno strumento fondamentale nel diritto penale, consentendo al giudice di adeguare la pena alla specifica situazione personale dell’imputato e alle circostanze del reato. Tuttavia, la loro concessione non è automatica. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 19862/2024) ribadisce un principio ormai consolidato: per ottenere questo beneficio non è sufficiente non avere precedenti penali, ma occorre dimostrare elementi positivi concreti. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bologna. L’unico motivo di doglianza era il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La difesa sosteneva che il giudice di secondo grado avesse errato nel negare la riduzione di pena, ma il ricorso si basava su argomentazioni relative alla valutazione dei fatti, più che sulla violazione di legge.
La Decisione della Corte di Cassazione sul Diniego delle Attenuanti Generiche
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo manifestamente infondato. La decisione si poggia su due pilastri fondamentali. In primo luogo, il ricorso tentava di ottenere un nuovo giudizio sul merito dei fatti, un’attività preclusa alla Corte di Cassazione, che può pronunciarsi solo sulla corretta applicazione delle norme di diritto (giudizio di legittimità). In secondo luogo, la Corte ha ritenuto la motivazione della Corte d’Appello pienamente logica e conforme ai principi di diritto vigenti in materia di attenuanti generiche.
Le Motivazioni: Il Ruolo degli Elementi Positivi
Il cuore della pronuncia risiede nella spiegazione del perché il diniego fosse legittimo. La Cassazione ha chiarito diversi punti cruciali:
1. Valutazione Discrezionale ma Motivata: Il giudice di merito non è tenuto a esaminare analiticamente ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole. È sufficiente che la sua motivazione si concentri sugli aspetti ritenuti decisivi per la decisione, implicitamente superando tutti gli altri.
2. L’Irrilevanza della Sola Incensuratezza: La Corte ha ricordato che, a seguito della riforma dell’articolo 62-bis del codice penale (introdotta nel 2008), il solo stato di incensuratezza dell’imputato non è più un elemento sufficiente per la concessione del beneficio. Questo significa che avere una fedina penale pulita è un punto di partenza, ma non di arrivo.
3. L’Onere della Prova sulla Difesa: Spetta alla difesa il compito di allegare e dimostrare “elementi o circostanze di segno positivo” che possano giustificare una riduzione della pena. Il giudice può legittimamente negare le attenuanti generiche semplicemente constatando l’assenza di tali elementi. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva correttamente evidenziato che la difesa non aveva fornito alcun elemento positivo concretamente valutabile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza consolida un orientamento giurisprudenziale chiaro e rigoroso. L’insegnamento pratico per gli operatori del diritto è inequivocabile: la richiesta di concessione delle attenuanti generiche non può essere una mera formula di stile. È necessario che l’avvocato difensore costruisca un’argomentazione solida, basata su fatti concreti e positivi (come il comportamento processuale collaborativo, l’avvenuto risarcimento del danno, la presa di coscienza del disvalore del fatto, ecc.) che possano effettivamente influenzare la valutazione del giudice. Affidarsi unicamente all’assenza di precedenti penali è una strategia destinata, nella maggior parte dei casi, all’insuccesso. La decisione del giudice rimane discrezionale, ma deve essere ancorata a una motivazione logica, e l’assenza di elementi positivi costituisce, di per sé, una motivazione valida per il diniego.
È sufficiente avere la fedina penale pulita (essere incensurato) per ottenere le attenuanti generiche?
No. Secondo la Corte, a seguito della riforma dell’art. 62-bis c.p., il solo stato di incensuratezza dell’imputato non è più sufficiente per la concessione delle attenuanti generiche.
Cosa deve fare la difesa per sperare di ottenere le attenuanti generiche?
La difesa deve dedurre e provare l’esistenza di “elementi positivamente valutabili” in favore dell’imputato. L’assenza di tali elementi o circostanze di segno positivo può legittimamente motivare il diniego da parte del giudice.
Il giudice, nel negare le attenuanti generiche, deve considerare tutti gli argomenti della difesa?
No. La Corte ha ribadito che non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli. È sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi, e la sua valutazione fa sì che tutti gli altri elementi si considerino disattesi o superati.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19862 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19862 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TORCHIAROLO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/06/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME,
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che lamenta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità in quanto sviluppa argomentazioni di merito; esso è anche manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 2 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità e conforme al principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli a ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2 n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549; Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275509; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 265826);
considerato che, la Corte di appello ha negato le circostanze attenuanti generiche osservando che non erano emersi né erano stati dedotti dalla difesa elementi positivamente valutabili in favore dell’imputato, in ciò rendendo una motivazione conforme al principio di diritto a mente del quale «Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato», (Sez. 4 – , Sentenza n. 32872 del 08/06/2022, COGNOME, Rv. 283489 – 01).
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 6 marzo 2024