Attenuanti Generiche: La Cassazione Conferma il Diniego Basato su Precedenti Penali
Le attenuanti generiche, previste dall’art. 62-bis del codice penale, rappresentano uno strumento fondamentale a disposizione del giudice per adeguare la pena alla specifica realtà del singolo caso. La loro concessione, tuttavia, non è un atto dovuto ma il risultato di una valutazione discrezionale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 19859 del 2024, offre importanti chiarimenti sui limiti di questa discrezionalità e sui motivi che possono legittimamente fondare un diniego.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso la sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato la sua condanna, negandogli la concessione delle attenuanti generiche. L’unico motivo di ricorso verteva proprio sulla mancata applicazione di tale beneficio, ritenuta ingiusta dal ricorrente. La difesa sosteneva, in sostanza, che la Corte territoriale non avesse adeguatamente ponderato gli elementi a favore dell’imputato.
La Decisione della Corte di Cassazione e le attenuanti generiche
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Secondo la Suprema Corte, le doglianze del ricorrente non potevano trovare accoglimento in sede di legittimità. Di conseguenza, il ricorso è stato respinto con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché il Diniego delle Attenuanti Generiche è Legittimo
La Corte ha basato la sua decisione su principi giuridici consolidati, offrendo una motivazione chiara e lineare. I punti chiave sono i seguenti:
La distinzione tra giudizio di merito e di legittimità
In primo luogo, la Cassazione ha ribadito che la valutazione sulla concessione o meno delle attenuanti generiche rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. Un ricorso in Cassazione che si limiti a contestare questa valutazione, chiedendo una nuova e diversa analisi dei fatti, è inammissibile. Il compito della Suprema Corte, infatti, non è quello di riesaminare le prove, ma di verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata.
La sufficienza della motivazione
Il provvedimento ha sottolineato come la decisione della Corte d’Appello fosse tutt’altro che illogica o carente. I giudici di secondo grado avevano fondato il diniego su due elementi specifici e decisivi: la sussistenza di precedenti penali specifici a carico dell’imputato e l’assenza di elementi positivamente valutabili a suo favore. La Cassazione ha confermato il principio secondo cui, per motivare un diniego, non è necessario che il giudice analizzi ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole, ma è sufficiente che si concentri su quelli ritenuti decisivi.
L’impatto della riforma dell’art. 62-bis c.p.
Un passaggio cruciale della motivazione riguarda il richiamo alla riforma dell’art. 62-bis del codice penale, avvenuta nel 2008. La Corte ha ricordato che, per effetto di tale modifica legislativa, il solo stato di incensuratezza dell’imputato non è più un elemento sufficiente per ottenere le attenuanti generiche. A maggior ragione, quindi, il giudice può legittimamente negare il beneficio basando la sua decisione sull’assenza totale di elementi o circostanze di segno positivo.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame ribadisce un concetto fondamentale: la concessione delle attenuanti generiche è un beneficio e non un diritto. Il giudice di merito possiede un’ampia discrezionalità nel valutarne i presupposti. Una decisione di diniego, se fondata su elementi concreti come la presenza di un passato criminale e la mancanza di segnali positivi di ravvedimento o di inserimento sociale, e se sorretta da una motivazione logica e coerente, è difficilmente censurabile in sede di Cassazione. Per la difesa, ciò significa che non basta appellarsi genericamente alla clemenza, ma è necessario fornire al giudice elementi concreti e positivi su cui fondare una richiesta di riduzione della pena.
È sufficiente non avere precedenti penali per ottenere le attenuanti generiche?
No. Secondo la Corte, a seguito della riforma dell’art. 62-bis del codice penale, il solo stato di incensuratezza dell’imputato non è più sufficiente per la concessione delle attenuanti generiche.
Il giudice deve considerare tutti gli elementi a favore e a sfavore quando decide sulle attenuanti generiche?
No. La Corte ha ribadito che il giudice, nel motivare il diniego, non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti.
Un ricorso in Cassazione basato sulla richiesta di una diversa valutazione dei fatti per le attenuanti generiche è ammissibile?
No. Il provvedimento stabilisce che un motivo di ricorso che si risolve in valutazioni di merito, come la contestazione della mancata applicazione delle attenuanti, non è consentito in sede di legittimità, la quale si occupa solo di vizi di legge e non di riesaminare i fatti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19859 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19859 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SAN SEVERO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/04/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME NOME,
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità in quanto si risolve in valutazioni di merito; esso, inoltre manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente dal vizio di manifesta illogicità e con la quale si evidenziano la sussistenza di precedenti penali specifici e l’assenza di elementi positivamente valutabili. Motivazione che, perciò, si mostra conforme al principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione. La motivazione è altresì conforme all’ulteriore principio di diritto, a mente del quale «Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato», (Sez. 4 – , Sentenza n. 32872 del 08/06/2022, COGNOME, Rv. NUMERO_DOCUMENTO).
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dely ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 6 marzo 2024 Il Consigliere estensore COGNOME
La Presidente