Attenuanti Generiche: La Discrezionalità del Giudice e i Limiti del Ricorso
Il riconoscimento delle attenuanti generiche rappresenta uno degli aspetti più delicati e discrezionali del processo penale, capace di incidere significativamente sull’entità della pena. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i confini di questa discrezionalità e le condizioni per contestare un eventuale diniego. La decisione sottolinea un principio fondamentale: il giudice non è tenuto a un’analisi certosina di ogni elemento, potendo basare la propria scelta su fattori negativi ritenuti preponderanti.
I Fatti del Caso
Il caso nasce dal ricorso di un imputato contro una sentenza della Corte d’Appello di Venezia. L’unico motivo di doglianza sollevato dalla difesa riguardava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Secondo il ricorrente, i giudici di merito non avevano adeguatamente valutato gli elementi a suo favore, negandogli così il beneficio di una riduzione di pena.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha giudicato il ricorso inammissibile, definendolo “manifestamente infondato”. Questa decisione non entra nel merito della richiesta, ma la blocca a monte, ritenendo che le argomentazioni proposte non avessero alcuna possibilità di essere accolte. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, una sanzione tipica per i ricorsi ritenuti pretestuosi o privi di fondamento.
Le Motivazioni: la sufficienza della valutazione sugli elementi negativi
Il cuore dell’ordinanza risiede nelle motivazioni che hanno portato alla dichiarazione di inammissibilità. La Corte ha ribadito un orientamento consolidato: nell’esercitare la propria discrezionalità sulla concessione delle attenuanti generiche, il giudice di merito non ha l’obbligo di prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli emersi dagli atti.
È infatti considerato sufficiente e logico che il giudice fondi il proprio diniego su un “congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all’assenza di elementi positivi”. In altre parole, se il giudice individua uno o più aspetti negativi di particolare gravità legati al fatto o alla personalità dell’imputato, può legittimamente negare le attenuanti basando la sua motivazione esclusivamente su tali aspetti. Questa valutazione, se ben argomentata, assorbe e supera ogni altro elemento di segno contrario che la difesa possa aver dedotto. Nel caso specifico, i giudici di merito avevano ampiamente esplicitato le ragioni del loro convincimento, rendendo la loro decisione incensurabile in sede di legittimità.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La pronuncia ha importanti implicazioni pratiche. Anzitutto, conferma che la concessione delle attenuanti generiche non è un diritto dell’imputato, ma l’esito di una valutazione ampiamente discrezionale del giudice, il cui esercizio è sindacabile solo in caso di motivazione mancante, illogica o contraddittoria. Per la difesa, ciò significa che non è sufficiente elencare una serie di circostanze positive, ma è necessario argomentare in modo specifico, cercando di smontare la rilevanza degli elementi negativi valorizzati dall’accusa o dal giudice. Infine, la decisione funge da monito contro i ricorsi pretestuosi: impugnare un diniego di attenuanti ben motivato espone al rischio concreto non solo di una conferma della decisione, ma anche di una condanna a ulteriori spese e sanzioni pecuniarie.
Per negare le attenuanti generiche, il giudice deve esaminare tutti gli elementi a favore e a sfavore dell’imputato?
No, non è necessario. Secondo la Corte, è sufficiente che il giudice motivi la sua decisione facendo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o alla semplice assenza di elementi positivi, poiché tale valutazione assorbe e supera tutti gli altri argomenti.
Qual è la conseguenza di un ricorso giudicato ‘manifestamente infondato’ dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Cosa si contestava nell’unico motivo di ricorso presentato in questo caso?
Si contestava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche da parte dei giudici di merito, sostenendo che avessero esercitato in modo errato la loro discrezionalità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19060 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19060 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a DOLO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/06/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato in quanto i giudici del merito hanno correttamente esercitato la discrezionalità attribuita, ampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento;
che, invero, nel motivare il diniego della diminuente richiesta, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all’assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 2);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 19 marzo 2024.