Attenuanti Generiche: la Valutazione del Giudice non è Arbitraria
La concessione delle attenuanti generiche rappresenta uno dei momenti più delicati del processo penale, in cui il giudice esercita un potere discrezionale per adeguare la pena al caso concreto. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti del controllo di legittimità su tale decisione, specialmente in contesti gravi come l’omicidio stradale. Il provvedimento sottolinea come una motivazione logica e coerente, anche se sintetica, sia sufficiente a giustificare il diniego di questo beneficio.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna per il reato di omicidio stradale. L’imputato, dopo la conferma della sua responsabilità in secondo grado da parte della Corte d’Appello, ha presentato ricorso per Cassazione. La sua difesa si concentrava principalmente sulla determinazione del trattamento sanzionatorio, contestando la mancata concessione delle attenuanti generiche e il giudizio di comparazione tra le circostanze.
L’appellante sosteneva che la decisione della Corte d’Appello fosse carente sotto il profilo motivazionale, non avendo adeguatamente valutato gli elementi a suo favore. La questione centrale, dunque, non era la colpevolezza in sé, ma la giustizia della pena inflitta.
Il Diniego delle Attenuanti Generiche e i Limiti del Giudizio di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo l’apparato argomentativo della sentenza impugnata pienamente valido e conforme ai principi giurisprudenziali. I giudici di legittimità hanno ribadito un concetto fondamentale: la valutazione degli elementi per la concessione delle attenuanti generiche e per la dosimetria della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito.
Il controllo della Corte di Cassazione su questi punti è limitato. Non può sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di primo e secondo grado, ma può intervenire solo se la decisione è frutto di “mero arbitrio o ragionamento illogico”. La giurisprudenza consolidata, richiamata nell’ordinanza, ammette persino una “motivazione implicita” o espressa con formule sintetiche, come “si ritiene congrua”, purché il ragionamento sottostante sia coerente.
Le Motivazioni della Cassazione
Nel caso specifico, la Cassazione ha evidenziato come la Corte d’Appello avesse congruamente spiegato le ragioni del diniego delle attenuanti generiche. I giudici di merito avevano sottolineato che alcuni elementi, come l’assenza di un nesso causale diretto tra lo stato di ebbrezza e l’incidente, o la mancanza di copertura assicurativa del veicolo, non costituivano di per sé una “specifica meritevolezza” tale da giustificare una riduzione della pena ai sensi dell’art. 62 bis c.p.
Inoltre, la pena era stata determinata in modo motivato, tenendo conto dell'”eclatante profilo colposo” che aveva causato il sinistro. Questa valutazione, basata su un’analisi ponderata dei fatti, è stata considerata insindacabile in sede di legittimità. La Corte ha quindi concluso che non vi era alcun vizio di illogicità o arbitrarietà nella decisione impugnata.
Le Conclusioni
L’ordinanza conferma un principio cardine del nostro sistema processuale: la discrezionalità del giudice di merito nella commisurazione della pena è ampia, ma non illimitata. Il suo esercizio deve essere ancorato ai criteri legali e sorretto da una motivazione che, seppur sintetica, deve essere immune da vizi logici. Per chi ricorre in Cassazione, non è sufficiente lamentare un trattamento sanzionatorio ritenuto troppo severo; è necessario dimostrare una palese irragionevolezza o un’arbitrarietà nella decisione del giudice, un onere probatorio particolarmente difficile da assolvere. La decisione ribadisce quindi la fiducia del sistema nella capacità dei giudici di merito di calibrare la sanzione penale in modo equo e giusto.
Quando un giudice può negare la concessione delle attenuanti generiche?
Un giudice può negare le attenuanti generiche quando la sua decisione è supportata da una motivazione congrua, non arbitraria e priva di vizi logici, anche se espressa in forma sintetica o implicita. La valutazione si basa sui criteri dell’art. 133 del codice penale e la Cassazione può censurarla solo in caso di manifesta illogicità.
La motivazione del giudice sulla determinazione della pena deve sempre essere analitica e dettagliata?
No, la giurisprudenza della Suprema Corte ammette anche una motivazione implicita o espressa con formule sintetiche (ad esempio, “la pena si ritiene congrua”), a condizione che il ragionamento non sia palesemente illogico o arbitrario.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, il cui importo è stabilito dal giudice.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18550 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18550 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CROTONE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/11/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. 72)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto da COGNOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe indica recante l’affermazione di responsabilità in ordine al reato di omicidio stradal all’imputazione, è inammissibile.
Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la decisione impugnata risu sorretta da conferente apparato argomentativo, che soddisfa appieno l’obbligo motivazio per quanto concerne la determinazione del trattamento sanzionatorio. È appena il ca considerare che in tema di valutazione dei vari elementi per la concessione delle att generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione e per quanto riguarda la dosim della pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti punti, la giurisprudenz Suprema Corte non solo ammette la c.d. motivazione implicita (Sez. 6, sent. del 22 sette 2003 n. 36382, Rv. 227142) o con formule sintetiche (tipo “si ritiene congrua” vedi S sent. del 4 agosto 1998 n. 9120 Rv. 211583), ma afferma anche che le statuizioni relat giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in rife ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., sono censurabili in cassazione solo quando s di mero arbitrio o ragionamento illogico (Cass. sez. 3, sent. 16 giugno 2004 n. 2690 229298). Si tratta di evenienza che non sussiste nel caso di specie, in cui la Corte te ha congruamente spiegato le ragioni per cui è giunta ad escludere la concessione circostanze attenuanti generiche, sottolineando come / nel caso di specie l’assenza di nesso causale fra lo stato di ebrezza dell’imputato e la dinamica dell’incidente non comp alcuna specifica meritevolezza dell’imputato ex art. 62 bis c.p., così come la manca copertura assicurativa del mezzo da lui condotto. Infine, in merito al trat sanzionatorio, i giudici hanno motivatamente determinato la pena in ragione dell’ecla profilo colposo che ha determinato il sinistro, secondo una ponderata valutazione di insindacabile in cassazione. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorren pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della ca delle ammende che appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispos
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle s processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 3 aprile 2024
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Il Preside