Attenuanti Generiche: Non Basta la Fedina Penale Pulita
Le attenuanti generiche rappresentano uno strumento fondamentale nel diritto penale, consentendo al giudice di adeguare la pena alla specifica situazione personale dell’imputato. Tuttavia, la loro concessione non è automatica. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i criteri per il loro riconoscimento, sottolineando che la mera assenza di precedenti penali non è più un elemento sufficiente. Analizziamo questa importante decisione.
Il Caso in Esame
Il caso trae origine dal ricorso di un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato la sua condanna, negando la concessione delle circostanze attenuanti generiche. La difesa sosteneva un’errata applicazione della legge penale, lamentando proprio il mancato riconoscimento di tale beneficio. L’imputato, nato nel 1988, si era visto respingere la richiesta di una pena più mite, e per questo motivo ha deciso di rivolgersi alla Suprema Corte.
La Concessione delle Attenuanti Generiche secondo la Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la correttezza della decisione dei giudici di merito. Il punto centrale della pronuncia risiede nella motivazione con cui il beneficio era stato negato. La Corte d’Appello aveva, infatti, evidenziato l’assenza di elementi positivi che potessero giustificare una riduzione di pena. Secondo la Cassazione, questa motivazione è pienamente legittima e rispettosa dei principi stabiliti dalla giurisprudenza.
I giudici hanno richiamato un orientamento consolidato, ricordando come, specialmente dopo la riforma legislativa del 2008, il solo stato di “incensuratezza” (ovvero l’avere la fedina penale pulita) non sia più sufficiente per ottenere le attenuanti generiche. La legge ora richiede una valutazione più complessa, che tenga conto di aspetti positivi concreti legati alla condotta dell’imputato e alle circostanze del reato.
I Limiti del Giudizio di Cassazione
L’ordinanza ribadisce anche un altro principio cardine del processo penale: i limiti del sindacato della Corte di Cassazione. La Suprema Corte non può effettuare una nuova valutazione nel merito sulla congruità della pena decisa dai giudici dei gradi inferiori. Un tale riesame è possibile solo se la decisione impugnata è frutto di un palese arbitrio o di un ragionamento manifestamente illogico, circostanze che non sono state riscontrate nel caso di specie. Pertanto, la censura dell’imputato è stata ritenuta inammissibile anche sotto questo profilo.
Le Motivazioni della Corte
Le motivazioni della Corte si fondano su due pilastri. In primo luogo, la corretta applicazione dell’articolo 62-bis del codice penale, come interpretato dalla giurisprudenza successiva alla riforma del 2008. Questa riforma ha inteso limitare l’automatismo nella concessione del beneficio, richiedendo al giudice una motivazione che si basi su elementi di segno positivo concretamente valutabili. Motivare il diniego sulla base della semplice assenza di tali elementi è, quindi, un percorso logico e giuridico corretto. In secondo luogo, la Corte ha riaffermato la propria funzione di giudice di legittimità, non di merito. Non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice che ha esaminato le prove e le circostanze del fatto, a meno di vizi macroscopici nel ragionamento, qui non presenti. La decisione della Corte d’Appello è stata considerata ben argomentata e priva di illogicità.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
La decisione in commento consolida un principio di grande rilevanza pratica: per sperare nell’ottenimento delle attenuanti generiche, non basta non avere precedenti penali. È necessario che la difesa porti all’attenzione del giudice elementi positivi concreti, come il comportamento processuale, l’eventuale risarcimento del danno, o altri fattori che dimostrino una ridotta capacità a delinquere. L’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, a conferma della totale infondatezza del suo ricorso. Questa pronuncia serve da monito: i ricorsi in Cassazione devono basarsi su vizi di legittimità concreti e non su un mero dissenso rispetto alla valutazione discrezionale del giudice di merito sulla pena.
Avere la fedina penale pulita è sufficiente per ottenere le attenuanti generiche?
No. Secondo l’ordinanza, a seguito della riforma del 2008, il solo stato di incensuratezza dell’imputato non è più un elemento sufficiente per la concessione del beneficio. Il giudice deve valutare la presenza di elementi o circostanze di segno positivo.
Come deve motivare il giudice la decisione di non concedere le attenuanti generiche?
Il giudice può legittimamente motivare il diniego evidenziando semplicemente l’assenza di elementi positivi che possano giustificare la concessione del beneficio. Non è tenuto a indicare specifici elementi negativi a carico dell’imputato.
È possibile contestare in Cassazione la valutazione del giudice sull’entità della pena?
No, di regola non è possibile. La Corte di Cassazione non può effettuare una nuova valutazione sulla congruità della pena, a meno che la decisione del giudice di merito non sia palesemente arbitraria o basata su un ragionamento illogico.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32751 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32751 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PESCARA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/04/2025 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da COGNOME NOME.
Rilevato che la difesa lamenta inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Ritenuto che il profilo riguardante la mancata concessione del beneficio invocato è sostenuto da conferente motivazione, avendo la Corte di merito evidenziato l’assenza di positivi elementi a tal fine valutabili.
Considerato che la giustificazione posta a fondamento del decisum è rispettosa dei criteri ermeneutici stabiliti in questa sede (cfr. Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986 – 01:”Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato”);
considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 – 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142)
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 settembre 2025
Il Consigliere estensore