Attenuanti Generiche: La Cassazione Conferma il No basato sui Precedenti Penali
Le attenuanti generiche, previste dall’articolo 62-bis del codice penale, rappresentano uno strumento fondamentale a disposizione del giudice per adeguare la pena alla specifica situazione del reo e del fatto commesso. Tuttavia, la loro concessione non è un atto dovuto. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha chiarito, ancora una volta, i criteri che possono legittimamente portare a un diniego, sottolineando il peso dei precedenti penali e della personalità dell’imputato.
Il Caso in Esame: Ricorso per Mancata Concessione delle Attenuanti Generiche
Il caso analizzato dalla Suprema Corte riguarda un individuo condannato per il reato di cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/90, relativo a fatti di lieve entità in materia di stupefacenti. L’imputato aveva presentato ricorso avverso la sentenza della Corte d’Appello, lamentando un vizio di motivazione proprio in relazione alla mancata applicazione delle attenuanti generiche.
Secondo la difesa, il giudice di secondo grado non avrebbe adeguatamente giustificato la sua decisione di non concedere il beneficio, omettendo di considerare elementi che avrebbero potuto militare a favore dell’imputato.
La Decisione della Corte di Cassazione e le Motivazioni
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo la motivazione della Corte d’Appello pienamente congrua e corretta. I giudici di legittimità hanno evidenziato come la decisione impugnata si fondasse su elementi concreti e di preponderante rilevanza, tali da giustificare ampiamente il diniego delle attenuanti generiche.
Le motivazioni del diniego si basavano principalmente su tre pilastri:
1. La personalità negativa dell’imputato: Questo giudizio era supportato dalla presenza di altri precedenti penali a suo carico. La Corte ha ribadito un principio consolidato: i precedenti penali sono un indicatore significativo della personalità e della propensione a delinquere del soggetto.
2. L’entità del fatto: Anche se il reato era qualificato come di ‘lieve entità’, la sua specifica gravità è stata comunque considerata un elemento ostativo.
3. L’assenza di elementi positivi: Non erano emersi, nel corso del processo, elementi favorevoli all’imputato che potessero bilanciare gli aspetti negativi e giustificare una riduzione della pena.
La Cassazione ha richiamato la propria giurisprudenza, specificando che il giudice di merito non è tenuto a confutare ogni singola argomentazione difensiva. È sufficiente che indichi gli elementi ritenuti preponderanti per negare il beneficio. In questo senso, anche solo i precedenti penali possono essere considerati una base sufficiente per il diniego, poiché implicano un giudizio di disvalore sulla personalità del reo.
Le Conclusioni: discrezionalità del Giudice e Limiti del Ricorso
L’ordinanza in esame conferma un punto cruciale: la concessione o il diniego delle attenuanti generiche rientra in un giudizio di fatto, rimesso alla discrezionalità del giudice di merito. Questa valutazione è insindacabile in sede di legittimità, a patto che sia sorretta da una motivazione non contraddittoria e che dia conto degli elementi considerati decisivi ai sensi dell’art. 133 del codice penale (gravità del reato e capacità a delinquere del colpevole).
In pratica, per ottenere le attenuanti non basta l’assenza di elementi negativi, ma occorre la presenza di elementi positivi che possano giustificarle. Quando, come nel caso di specie, il quadro complessivo è caratterizzato da precedenti penali e dall’assenza di segnali di ravvedimento o di elementi favorevoli, il diniego del beneficio è una decisione legittima e difficilmente contestabile in Cassazione.
I precedenti penali possono essere l’unica ragione per negare le attenuanti generiche?
Sì, la Corte di Cassazione conferma che il giudice può negare le attenuanti generiche anche soltanto sulla base dei precedenti penali dell’imputato, poiché questi elementi sono sufficienti a formulare un giudizio di disvalore sulla sua personalità.
Il giudice deve rispondere a ogni argomentazione della difesa per negare le attenuanti generiche?
No, non è necessario. La giurisprudenza ritiene sufficiente che il giudice indichi gli elementi di preponderante rilevanza che ritiene ostativi alla concessione del beneficio, senza dover esprimere una valutazione su ogni singola deduzione difensiva.
La valutazione sulle attenuanti generiche è sempre riesaminabile dalla Corte di Cassazione?
No. La valutazione sulle attenuanti generiche è un giudizio di fatto, di competenza del giudice di merito. La Corte di Cassazione può intervenire solo se la motivazione è inesistente, contraddittoria o manifestamente illogica, ma non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di grado inferiore.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13929 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13929 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CASTLE NOME nato a MELITO DI PORTO SALVO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/10/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da COGNOME NOME, ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90.
Rilevato che, a motivi di ricorso, il ricorrente lamenta vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche.
Ritenuto che la Corte di merito ha offerto congrua motivazione a sostegno del decisum, ponendo in evidenza la negativa personalità dell’imputato, gravato · da altri precedenti condanne, l’entità del fatto e l’assenza di positivi elementi da valutarsi ai fini del riconoscimento del beneficio;
considerato che la giustificazione prodotta è conforme ai criteri ermeneutici stabiliti in sede di legittimità (cfr. Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, Rv. 265826 -01:”In tema di diniego della concessione delle attenuanti generiche, la “ratio” della disposizione di cui all’art. 62 bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l’indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti; ne deriva che queste ultime possono essere negate anche soltanto in base ai precedenti penali dell’imputato, perché in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità”; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269: “In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione”).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20 marzo 2024
Il Consigliere estensore
Pre icie te