Attenuanti generiche: quando il giudice può negarle?
L’applicazione delle attenuanti generiche rappresenta uno dei poteri discrezionali più significativi del giudice penale, capace di incidere notevolmente sulla determinazione finale della pena. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fornisce chiarimenti cruciali sui presupposti necessari per il loro riconoscimento, specificando perché la sola assenza di precedenti penali non sia più un fattore determinante. Analizziamo insieme la decisione per comprendere i criteri che guidano il giudice in questa delicata valutazione.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una condanna per il reato di occultamento e distruzione di scritture contabili, previsto dall’art. 10 del D.Lgs. 74/2000. Un imprenditore veniva ritenuto colpevole in sede di merito e la Corte d’Appello confermava la sua responsabilità, comminando una pena di un anno e dieci mesi di reclusione.
Contro tale sentenza, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione, affidandosi a tre motivi principali:
1. Un vizio di motivazione riguardo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
2. Una presunta violazione di legge nella determinazione della pena, ritenuta eccessivamente severa e superiore al minimo edittale.
L’imputato lamentava, in sostanza, che i giudici di merito non avessero adeguatamente valorizzato elementi a suo favore, negandogli un trattamento sanzionatorio più mite.
La Valutazione delle attenuanti generiche
Il fulcro della questione ruota attorno ai criteri per la concessione delle attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.). La difesa sosteneva che la Corte d’Appello avesse errato nel negarle. La Cassazione, tuttavia, respinge tale argomentazione, richiamando un principio consolidato, rafforzato dalla riforma legislativa del 2008 (D.L. n. 92/2008).
Secondo gli Ermellini, il diniego delle attenuanti può essere legittimamente motivato dalla semplice assenza di elementi o circostanze di segno positivo. In altre parole, non è il giudice a dover trovare ragioni per negarle, ma è l’imputato a dover offrire elementi meritevoli di una valutazione favorevole. La riforma del 2008 ha stabilito in modo inequivocabile che il solo stato di incensuratezza (la cosiddetta ‘fedina penale pulita’) non è più, di per sé, sufficiente a giustificare una riduzione di pena.
Inoltre, il giudice non è tenuto ad analizzare ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole dedotto dalle parti. È sufficiente che la sua motivazione si concentri sugli aspetti ritenuti decisivi, purché la valutazione complessiva sia logica e coerente.
La Determinazione della Pena
Per quanto riguarda il secondo motivo di ricorso, relativo all’eccessiva severità della pena, la Corte ribadisce un altro principio cardine del giudizio di legittimità: la quantificazione della pena è una valutazione di merito, insindacabile in sede di Cassazione se sorretta da una motivazione esente da vizi logici o giuridici. Nel caso di specie, la pena di un anno e dieci mesi, definita ‘prossima al minimo edittale’, è stata considerata adeguata e proporzionata dalla Corte territoriale, la cui decisione non presentava alcuna illogicità manifesta.
Le motivazioni e le conclusioni della Corte Suprema
Sulla base di queste considerazioni, la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta adeguata sia nel negare le attenuanti generiche per mancanza di elementi favorevoli, sia nel determinare una pena proporzionata.
La conseguenza diretta dell’inammissibilità, come previsto dall’art. 616 c.p.p., è la condanna del ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche a versare una somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria scatta quando non si ravvisa un’assenza di colpa nel determinare la causa di inammissibilità.
In conclusione, questa pronuncia consolida l’orientamento secondo cui le attenuanti generiche non sono un diritto automatico, neppure per chi non ha precedenti penali. La loro concessione è subordinata a una valutazione positiva della personalità dell’imputato e delle circostanze del reato, elementi che devono emergere chiaramente nel processo e che il giudice deve ritenere meritevoli di considerazione per mitigare la sanzione.
Avere la fedina penale pulita è sufficiente per ottenere le attenuanti generiche?
No. Secondo la Corte di Cassazione, a seguito della riforma legislativa del 2008, il solo stato di incensuratezza dell’imputato non è più un elemento sufficiente per la concessione automatica delle attenuanti generiche.
Il giudice è obbligato a considerare tutti gli elementi a favore dell’imputato per concedere le attenuanti?
No, non è necessario. Per la Corte è sufficiente che il giudice motivi la sua decisione facendo riferimento agli elementi che ha ritenuto decisivi o comunque rilevanti, senza dover prendere in esame ogni singolo aspetto dedotto dalle parti.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, come in questo caso, al versamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, a meno che non si dimostri un’assenza di colpa nella causa che ha determinato l’inammissibilità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35706 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35706 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 30/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a DINAMI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/12/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso sentenza di condanna per il delitto di cui all’art 10 decreto legislativo 74 del 2000 in relazione all’occultamento e distruzione scritture contabili in data anteriore al maggio 2019 deducendo, con il primo e con il secon motivo di ricorso, vizio della motivazione in ordine al diniego delle circostanze atten generiche e con il terzo motivo violazione di legge in ordine alla determinazione del trattame sanzionatorio, ritenuto eccessivamente severo in quanto ben superiore del minimo edittale.
Quanto al primo motivo di ricorso, si osserva che il mancato riconoscimento delle circostanz attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis, disposta il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente stato di incensuratezza dell’imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489). Né necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavor dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente il riferimento a quelli rite o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegitt della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall’interessato (Sez n. 2233 del 17/06/2021, Rv. 28269).
Si ribadisce altresì che le determinazioni del giudice di merito in ordine al tratta sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da viz logico-giuridici.
Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz’altro da riteners adeguata, non avendo la Corte territoriale ravvisato elementi favorevoli per il riconoscime delle circostanze attenuanti generiche e ha ritenuto, per le medesime ragioni, non eccessiva proporzionata la pena di anni uno e mesi 10 di reclusione, peraltro prossima al minimo edittal
Stante l’inammissibilità del ricorso, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisan assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 1 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 30/05/2025
Il Presidente Ilnconsigliere estensore