Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12924 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12924 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PISA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
che, con l’impugnata sentenza, la Corte di Appello di Firenze ha confermato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di COGNOME per il reato di cui agli artt. 56 e 624-bis cod. pen. (fatto commesso in Pontedera il 19 luglio 2018);
che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il proposto motivo, proteso a censurare l’operata graduazione della pena, nonché il diniego delle circostanze attenuanti generiche, oltre che replicare senza alcun elemento di effettiva novità i rilievi articolati con i motivi di gravame, pur correttamente e congruam disattesi dal giudice di appello, prospetta questioni non consentite nel giudizio di legittimi comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 55 del 30/09/2013 – dep. 04/02/2014, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 – dep. 11/01/2008, Rv. 238851), come nel caso di specie (vedasi pag. 1, punto 3 della sentenza impugnata), e tenuto conto della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, ne motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel che occupa (vedasi pag. 1, punto 3 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale h motivato il diniego delle circostanze di cui all’art. 62-bis cod. pen. valorizzando l’assenza di segnale concreto di resipiscenza dell’imputato, e, quindi, di consapevolezza del disvalore penale e sociale della condotta tenuta, nonché la sua personalità negativa, desunta dalle condanne irrevocabili riportate, di cui quindici per reati della stessa specie);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condann del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3,000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13 marzo 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente