Attenuanti Generiche: la Discrezionalità del Giudice e i Limiti del Ricorso in Cassazione
L’applicazione delle attenuanti generiche rappresenta uno degli ambiti di maggiore discrezionalità per il giudice penale. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito i principi che governano questa materia, chiarendo i limiti entro cui la decisione del giudice di merito può essere contestata in sede di legittimità. Il caso analizzato riguarda un ricorso avverso una condanna per tentato furto, in cui l’unico motivo di doglianza era proprio il mancato riconoscimento di tali circostanze.
Il Contesto del Ricorso
L’imputato, condannato in primo grado per tentato furto, aveva ottenuto in appello una parziale riforma della sentenza. La Corte d’Appello di Genova, pur confermando la sua responsabilità, aveva riconosciuto l’attenuante del danno di speciale tenuità (art. 62 n. 4 c.p.), rideterminando di conseguenza la pena. Tuttavia, i giudici di secondo grado avevano negato la concessione delle attenuanti generiche.
Contro questa decisione, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando un vizio di motivazione. A suo dire, la Corte d’Appello aveva giustificato il diniego in modo illogico, basandosi esclusivamente sui suoi precedenti penali senza una valutazione più ampia.
La Decisione della Cassazione e il diniego delle attenuanti generiche
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo manifestamente infondato. Secondo gli Ermellini, la motivazione della Corte d’Appello non presentava alcuna illogicità evidente. Anzi, la decisione di negare le attenuanti generiche non si fondava unicamente sui precedenti penali, che pure sarebbero stati un elemento sufficiente, ma anche su una pluralità di altri indicatori fattuali emersi nel corso del giudizio.
La Cassazione ha colto l’occasione per ribadire un principio consolidato: il giudice di merito, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, non è obbligato a prendere in esame tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli all’imputato. È sufficiente che si soffermi su quelli ritenuti decisivi, la cui valutazione assorbe e supera implicitamente tutti gli altri.
Le Motivazioni: la Valutazione degli Elementi Decisivi
Il cuore della pronuncia risiede nella riaffermazione della discrezionalità del giudice di merito nella valutazione delle circostanze rilevanti ai fini della concessione o del diniego delle attenuanti. La Corte ha chiarito che il vizio di motivazione, per essere rilevante in sede di legittimità, deve emergere in modo palese dal testo del provvedimento impugnato, come un’illogicità manifesta o una contraddizione.
Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione coerente. Aveva valorizzato non solo il dato formale dei precedenti penali, ma anche altri indicatori comportamentali e fattuali che, nel loro complesso, delineavano un quadro non meritevole del beneficio. La Cassazione ha specificato che, una volta che il giudice individua elementi di valutazione decisivi (come i precedenti penali), non è tenuto a un’analitica confutazione di ogni singolo elemento di segno contrario prospettato dalla difesa.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
L’ordinanza conferma che contestare in Cassazione il diniego delle attenuanti generiche è un’impresa ardua. Il ricorso ha successo solo se si riesce a dimostrare un’evidente illogicità nel ragionamento del giudice, non essendo sufficiente proporre una diversa lettura degli elementi di fatto. La decisione del giudice di merito è ampiamente discrezionale e, se motivata in modo logico e coerente con gli atti processuali, risulta difficilmente scalfibile.
In conclusione, l’imputato è stato condannato non solo alla conferma della decisione impugnata, ma anche al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una conseguenza tipica della declaratoria di inammissibilità del ricorso.
È sufficiente la sola presenza di precedenti penali per negare le attenuanti generiche?
Sì, la Corte di Cassazione ribadisce che la presenza di precedenti penali è un elemento che, anche da solo, può essere ritenuto sufficiente dal giudice per motivare il diniego delle attenuanti generiche.
Nel negare le attenuanti generiche, il giudice deve considerare tutti gli elementi a favore e a sfavore dell’imputato?
No, non è necessario. Il giudice di merito può basare la sua motivazione sugli elementi che ritiene decisivi o più rilevanti, senza dover analizzare e confutare ogni singolo aspetto favorevole o sfavorevole dedotto dalle parti o rilevabile dagli atti.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, come in questo caso, la Corte non esamina il merito della questione. Di conseguenza, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12854 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12854 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/07/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova che ha parzialmente riformato della sentenza di primo grado che lo aveva ritenuto responsabile del delitto di tentato furto, riconoscendo la circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. conseguentemente rideterminando il trattamento sanzionatorio;
Considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia il vizio di motivazione in ordine al diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità, ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, che, lungi dal valorizzare esclusivamente la presenza di precedenti penali (elemento comunque sufficiente a sorreggere il diniego in questione), ha dato rilievo a una pluralità di indicatori fattual (si veda pag. 1 punto 3) della sentenza impugnata). D’altronde, non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli rite decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 28 febbraio 2024.