Attenuanti Generiche: Quando la Gravità del Fatto Giustifica il Diniego
La concessione delle attenuanti generiche rappresenta uno degli strumenti più importanti a disposizione del giudice per personalizzare la pena in base alle specificità del caso concreto e alla personalità dell’imputato. Tuttavia, questa valutazione è ampiamente discrezionale. Una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 12626 del 2024, chiarisce i limiti entro cui tale discrezionalità può essere esercitata e perché un ricorso basato su una mera lamentela è destinato a fallire.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna per tentata rapina. Sia in primo grado che in appello, i giudici avevano ritenuto l’imputato responsabile. La difesa, tuttavia, decideva di ricorrere in Cassazione, non contestando la ricostruzione dei fatti, ma lamentando due aspetti specifici della sentenza d’appello: la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e l’eccessiva entità della pena.
Secondo il ricorrente, la Corte d’Appello non aveva adeguatamente motivato le ragioni del diniego, limitandosi a una valutazione generica che non teneva conto degli aspetti positivi che avrebbero potuto giustificare una riduzione della pena.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Gli Ermellini hanno stabilito che le censure mosse dall’imputato non evidenziavano vizi di legittimità (cioè errori nell’applicazione della legge), ma si limitavano a sollecitare una nuova e diversa valutazione dei fatti, attività preclusa nel giudizio di Cassazione. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende.
Le Motivazioni: la Valutazione delle Attenuanti Generiche
Il cuore della sentenza risiede nella spiegazione del perché la motivazione della Corte d’Appello fosse, in realtà, del tutto adeguata e non censurabile. La Cassazione ha ribadito un principio consolidato: il giudice di merito ha un ampio potere discrezionale nel concedere o negare le attenuanti generiche. Questo potere non è sindacabile in sede di legittimità, a condizione che la motivazione sia logica e non contraddittoria.
Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva fondato il suo diniego su due elementi chiave:
1. La gravità della condotta: I giudici avevano considerato il comportamento dell’imputato particolarmente grave, basandosi su elementi specifici emersi durante il processo.
2. I precedenti dell’imputato: Erano stati valorizzati i ‘precedenti dattiloscopici significativi in senso negativo’, ovvero la presenza di precedenti penali che delineavano un profilo di personalità non meritevole del beneficio.
La Cassazione ha sottolineato che una motivazione di questo tipo, che nega le attenuanti non solo per l’assenza di elementi positivi ma anche per la presenza di elementi negativi concreti, è pienamente legittima. Inoltre, il fatto che la pena base fosse stata fissata sul minimo edittale non implicava automaticamente il diritto alle attenuanti, essendo due valutazioni distinte.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa pronuncia conferma che per ottenere una revisione della decisione sulle attenuanti generiche in Cassazione non è sufficiente lamentare il diniego. È necessario, invece, dimostrare che la motivazione del giudice di merito è manifestamente illogica, contraddittoria o basata su elementi errati. Un ricorso che si limita a proporre una lettura alternativa degli stessi fatti, auspicando una valutazione più favorevole, è destinato a essere dichiarato inammissibile.
La sentenza ribadisce la centralità della motivazione del giudice e l’importanza di basare il diniego delle attenuanti su elementi concreti e specifici, come la gravità del reato e la personalità dell’imputato desunta dai suoi precedenti, rendendo la decisione finale solida e difficilmente attaccabile in sede di legittimità.
Un giudice può negare le attenuanti generiche anche se applica la pena minima prevista dalla legge?
Sì. La Corte di Cassazione ha chiarito che la fissazione della pena al minimo edittale e la concessione delle attenuanti generiche sono due valutazioni distinte. Il giudice può negare le attenuanti basandosi su elementi negativi come la gravità della condotta e i precedenti penali, anche se decide di partire dalla pena più bassa consentita.
Quali elementi possono giustificare il diniego delle attenuanti generiche?
Secondo la sentenza, il diniego è giustificato non solo dalla mancanza di elementi positivi, ma soprattutto dalla presenza di elementi negativi concreti, quali la gravità della condotta e i precedenti penali significativi dell’imputato, che indicano una personalità non meritevole del beneficio.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di rivalutare la decisione sulle attenuanti generiche?
No, non è possibile chiedere una semplice rivalutazione dei fatti. Il ricorso in Cassazione è ammissibile solo se si dimostra che la motivazione del giudice è manifestamente illogica, contraddittoria o viola una specifica norma di legge. Un ricorso che si limita a criticare la decisione senza individuare un vizio di legittimità è inammissibile.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 12626 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 12626 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DIAGNE COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/04/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
La difesa ha presentato memoria di replica alle conclusioni del P.G. Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020 e successivo art. 8 D.L. 198/2022
Motivi della decisione
La Corte d’appello di Brescia con sentenza, in data 27 aprile 2023, ritenuta assorbita l’ipotesi di rapina tentata in quella consumata, ha confermato in punto di responsabilità, il giudizio espresso dal Gip di Brescia, all’esito del giudiz abbreviato.
Ricorre per Cassazione l’imputato lamentando la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e l’entità della pena.
La difesa ha presentato memoria.
Il ricorso è inammissibile.
La motivazione offerta dai giudici a RAGIONE_SOCIALE in tema di diniego delle attenuanti generiche e di valutazione della congruità del trattamento sanzionatorio si rivela del tutto coerente e congrua, a fronte di doglianze aspecifiche, dedotte in sede di ricorso.
La Corte territoriale ha motivato il diniego delle attenuanti generiche non solo per la mancanza di elementi di segno positivo, ma anche per la gravità della condotta e i precedenti dattiloscopici significativi in senso negativo. La pena è stata fissata sul minimo edittale, con minimo aumento per il secondo, non lieve, episodio lesivo.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Roma 19/12/2023
Motivazione semplificata