Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12616 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12616 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/02/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Appello di Perugia indicata in epigrafe con la quale era stata confermata la co ricorrente per il reato di cui all’art. 186 comma 2 lett.c, comma 2 bis e sexies Cds
L’esponente lamenta vizio di motivazione in relazione alla violazione dei parametri artt. 69 e 62 bis cod. pen.
La prospettata censura è generica e aspecifica, non tenendo conto della sat giuridicamente corretta motivazione della sentenza impugnata. La Corte territorial escluso la concedibilità della attenuanti generiche in relazione ai due precede dell’imputato.
Orbene, è consolidato il principio per cui l’impugnazione è inammissibile per dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dall impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione, che non può ign affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945, COGNOME; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. COGNOME).
Il motivo proposto inerisce ad un vizio del giudizio di bilanciamento che la Co compiuto, atteso il diniego delle concessioni attenuanti generiche, peralt congruamente motivato. Costituisce infatti approdo consolidato della giurisprudenza Corte il principio per cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti ge essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circ segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis, disposta con il d 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il incensuratezza(Sez. 4 – n. 32872 del 08/06/2022,Rv.283489,Sez. 1, Sentenza n. 3956 6/02/2017, Rv. 270986 – 01; cfr. anche Sez. 3 – n. 1913 del 20/12/2018 Rv. 275509 – 03).
Alla inammissibilità del ricorso, riconduc:ibile a colpa del ricorre Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna della ricorrente medesimo al pagamento spese processuali e di una somma che congruamente si determina in 3000 euro, in favo cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de processuali e al versamento della somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle am Così deciso in Roma il 20 marzo 2024
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Il Cpnsigliere estensore
Il President