Attenuanti Generiche: La Cassazione Stabilisce i Limiti della Motivazione del Giudice
La concessione delle attenuanti generiche rappresenta uno dei momenti di maggiore discrezionalità per il giudice penale. Con l’ordinanza in commento, la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sui criteri che guidano questa valutazione e, soprattutto, sui limiti dell’obbligo di motivazione in caso di diniego. La decisione chiarisce che una motivazione sintetica, ma logicamente fondata su elementi decisivi, è sufficiente a rendere la scelta del giudice incensurabile in sede di legittimità.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso di un imputato avverso la sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato la decisione di primo grado, negando la concessione delle attenuanti generiche. L’unico motivo di doglianza sollevato dinanzi alla Suprema Corte riguardava proprio il mancato riconoscimento di questa diminuzione di pena, ritenuto dall’imputato ingiustificato.
La Decisione della Corte di Cassazione sulle Attenuanti Generiche
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, giudicandolo privo di concreta specificità e manifestamente infondato. Secondo gli Ermellini, la decisione della Corte d’Appello non presentava alcun vizio motivazionale, essendo basata su un’ampia e coerente argomentazione. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni
Il fulcro della decisione risiede nel principio, ribadito dalla Corte, secondo cui il giudice di merito, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, non è obbligato a prendere in considerazione e a confutare analiticamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti. È, invece, sufficiente che la sua motivazione si concentri sugli elementi negativi ritenuti decisivi per la decisione o, in alternativa, sull’assenza di elementi positivi meritevoli di considerazione.
Nel caso di specie, il provvedimento impugnato aveva fornito una motivazione adeguata, che superava e rendeva irrilevanti tutti gli altri aspetti non esplicitamente menzionati. La Corte di Cassazione, pertanto, ha ritenuto che il ricorso non sollevasse una reale critica alla logicità della sentenza d’appello, ma si limitasse a riproporre una diversa valutazione degli elementi di fatto, operazione non consentita in sede di legittimità.
Conclusioni
L’ordinanza rafforza un orientamento consolidato, offrendo un’importante lezione pratica. Chi intende impugnare per cassazione un diniego di attenuanti generiche non può limitarsi a elencare gli aspetti positivi della propria condotta o personalità. È invece necessario individuare e dimostrare un vizio logico specifico nel ragionamento del giudice di merito: una motivazione contraddittoria, manifestamente illogica o carente. In assenza di tali vizi, la valutazione discrezionale del giudice di merito rimane insindacabile. Questa pronuncia sottolinea l’importanza di un’analisi critica e tecnica della motivazione della sentenza, piuttosto che una semplice riproposizione degli argomenti difensivi già vagliati nei gradi di merito.
Per negare le attenuanti generiche, il giudice deve confutare ogni argomento a favore dell’imputato?
No, secondo l’ordinanza della Corte di Cassazione, non è necessario. È sufficiente che il giudice fornisca un riferimento congruo agli elementi negativi ritenuti decisivi o all’assenza di elementi positivi, la cui valutazione supera e assorbe tutti gli altri elementi non menzionati.
Quando un ricorso per cassazione sul diniego delle attenuanti generiche è considerato inammissibile?
Un ricorso è considerato inammissibile quando è privo di concreta specificità e manifestamente infondato. Ciò accade quando, invece di contestare un vizio logico o una carenza nella motivazione, si limita a riproporre elementi già valutati dal giudice di merito, chiedendo alla Cassazione una nuova valutazione dei fatti.
Cosa succede se il ricorso viene dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, stabilita discrezionalmente dalla Corte (in questo caso tremila euro), in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12574 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12574 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME a RICCIONE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/07/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si contesta il manc riconoscimento delle attenuanti generiche, è privo di concreta specific comunque manifestamente infondato in quanto, dalla lettura del provvedimento impugNOME, i vizi motivazionali sono smentiti dalla presenza di am argomentazione, esente da criticità giustificative;
che, invero, nel motivare il diniego della diminuente richiesta, no necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli ele favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è suffi congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti o all’assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli alt valutazione, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 2);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d ammende.
Così deciso, il 6 marzo 2024.