Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11523 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11523 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 22/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a BOLOGNA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/07/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale COGNOME deduce mancanza di motivazione della sentenza emessa dalla Corte d’appello di Bologna il 13/07/2023 in punto di misurazione della pena e mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile perché manifestamente infondato e riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito;
Rilevato in particolare che il diniego di mitigazione del trattamento sanzionatorio e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche sono giustificate da motivazione esente da manifesta illogicità (plurimi precedenti penali ed assenza di elementi ultronei per la mitigazione della pena), circostanza che rende la statuizione in parola insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, COGNOME e altri, R 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez 2, n. 3609 del 18/01/2011, COGNOME e altri, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 22 febbraio 2024
Il C.apsigliere estensore
Il Presidente