Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11458 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11458 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/07/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione all’omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, atteso che tale statuizione è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità – avendo la Corte territoriale confermato il negativo giudizio di personalità effettuato dal giudice d prime cure, in considerazione della assenza di qualsivoglia segnale di resipiscenza e della non manifestata consapevolezza del disvalore della condotta tenuta, oltre che del mancato impegno in termini riparatori (si veda la pagina 6), dati questi ritenuti prevalenti rispetto agli elementi evidenziati dal difensore, in relazione a quali, peraltro, occorre evidenziare che l’arresto in flagranza svuota di significato sia la confessione che la riconsegna delle chiavi dell’autovettura, mentre la produzione documentale è risultata tardiva – con la conseguenza che è insindacabile in cassazione (Sezione 3, n. 2233 del 17/6/2021, COGNOME, Rv. 282693 – 01; Sezione 5, n. 43952 del 13/4/2017, COGNOME, Rv. 271269 – 01; Sezione 2, n. 3609 del 18/1/2011, COGNOME, Rv. 249163 01; Sezione 6, n. 42688 del 24/9/2008, COGNOME, Rv. 242419 – 01). Del resto, è ormai pacifico il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli rite decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tal valutazione (Sezione 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549 – 02; Sezione 5, n. 43952/20017 cit.; Sezione 3, n. 28535 del 19/03/2014, COGNOME, Rv. 259899 – 01; Sezione 6, n. 34364 del 16/6/2010, COGNOME, Rv. 248244). Corte di Cassazione – copia non ufficiale rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
NOMEQ , NOME.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore. della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 06/02/2024
Il Consigliere Estensore
nte