Attenuanti Generiche: La Cassazione Chiarisce i Limiti alla Discrezionalità del Giudice
L’applicazione delle attenuanti generiche rappresenta uno degli strumenti più significativi di personalizzazione della pena nel nostro ordinamento. Tuttavia, la loro concessione non è automatica e dipende da una valutazione discrezionale del giudice. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sui criteri che giustificano il diniego di tali circostanze, chiarendo il peso da attribuire a elementi come la confessione e il pentimento, soprattutto quando l’imputato viene colto in flagranza di reato.
I Fatti del Caso: Il Ricorso contro il Diniego delle Attenuanti
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso la sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato la decisione del giudice di primo grado di non concedere le attenuanti generiche. La difesa lamentava un vizio di motivazione e una violazione di legge, sostenendo che i giudici di merito non avessero adeguatamente considerato elementi a favore del reo, come la confessione e la restituzione delle chiavi dell’autovettura oggetto del reato.
La valutazione delle attenuanti generiche da parte della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato, e quindi inammissibile. I giudici supremi hanno ritenuto la motivazione della Corte territoriale immune da vizi logici, confermando il giudizio negativo sulla personalità dell’imputato. La decisione si fonda su due pilastri argomentativi principali.
In primo luogo, è stata evidenziata la totale assenza di segnali di resipiscenza e di una reale consapevolezza del disvalore della condotta. In secondo luogo, e questo è il punto cruciale, la Corte ha sottolineato come l’arresto in flagranza svuoti di significato sia la confessione che altri atti successivi, come la riconsegna del maltolto. Essere scoperti sul fatto rende tali comportamenti non una libera scelta frutto di un pentimento, ma una mera conseguenza inevitabile degli eventi.
Il Principio di Diritto sulla Motivazione del Giudice
L’ordinanza ribadisce un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità: per negare le attenuanti generiche, il giudice di merito non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti. È sufficiente che la sua motivazione si concentri sugli elementi ritenuti decisivi o comunque più rilevanti per la valutazione complessiva. Tutti gli altri elementi, anche se non esplicitamente menzionati, si considerano implicitamente superati da tale valutazione.
Le Motivazioni
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile perché la decisione della Corte d’Appello era giustificata da una motivazione esente da manifesta illogicità. I giudici hanno sottolineato che il diniego delle attenuanti generiche era fondato su un giudizio negativo sulla personalità dell’imputato, confermando la valutazione del primo grado. Gli elementi chiave che hanno portato alla decisione sono stati:
1. L’assenza di resipiscenza: Non è emerso alcun segnale di sincero pentimento o di consapevolezza della gravità del fatto commesso.
2. L’irrilevanza della confessione: L’arresto in flagranza di reato ha reso la confessione e la restituzione delle chiavi atti privi di valore ai fini della mitigazione della pena, in quanto non spontanei.
3. La tardività delle prove documentali: La documentazione prodotta dalla difesa è stata giudicata tardiva.
4. La selettività della motivazione: La Corte ha riaffermato che il giudice, nel motivare il diniego, può legittimamente concentrarsi sugli elementi ritenuti decisivi, tralasciando quelli considerati secondari o superati dalla valutazione complessiva.
Le Conclusioni
Questa pronuncia della Cassazione offre importanti spunti di riflessione. Viene confermato che, per ottenere le attenuanti generiche, non basta un comportamento formalmente collaborativo dopo essere stati scoperti. È necessaria una prova tangibile di un reale cambiamento interiore e di una presa di coscienza del danno arrecato. La decisione rafforza la discrezionalità del giudice di merito nella valutazione della personalità dell’imputato, a condizione che la motivazione sia logica e coerente. Per la difesa, ciò implica la necessità di fornire elementi concreti e tempestivi che dimostrino un’effettiva resipiscenza, andando oltre gesti che potrebbero essere interpretati come puramente opportunistici.
Una confessione fatta dopo un arresto in flagranza è sufficiente per ottenere le attenuanti generiche?
No, secondo l’ordinanza, l’arresto in flagranza di reato “svuota di significato” la confessione e altri atti collaborativi, perché non sono espressione di una scelta spontanea ma una conseguenza dell’essere stati scoperti.
Il giudice è obbligato a considerare tutti gli elementi a favore dell’imputato quando decide sulle attenuanti generiche?
No. La Corte di Cassazione ribadisce che il giudice di merito, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, non deve esaminare tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi per la sua valutazione.
Cosa valuta principalmente il giudice per concedere o negare le attenuanti generiche?
Il giudice valuta la personalità dell’imputato, cercando segnali concreti di “resipiscenza” (pentimento) e la consapevolezza del “disvalore della condotta” (gravità del fatto commesso). L’assenza di questi elementi, come nel caso di specie, giustifica il diniego.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11458 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11458 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/07/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione all’omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, atteso che tale statuizione è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità – avendo la Corte territoriale confermato il negativo giudizio di personalità effettuato dal giudice d prime cure, in considerazione della assenza di qualsivoglia segnale di resipiscenza e della non manifestata consapevolezza del disvalore della condotta tenuta, oltre che del mancato impegno in termini riparatori (si veda la pagina 6), dati questi ritenuti prevalenti rispetto agli elementi evidenziati dal difensore, in relazione a quali, peraltro, occorre evidenziare che l’arresto in flagranza svuota di significato sia la confessione che la riconsegna delle chiavi dell’autovettura, mentre la produzione documentale è risultata tardiva – con la conseguenza che è insindacabile in cassazione (Sezione 3, n. 2233 del 17/6/2021, COGNOME, Rv. 282693 – 01; Sezione 5, n. 43952 del 13/4/2017, COGNOME, Rv. 271269 – 01; Sezione 2, n. 3609 del 18/1/2011, COGNOME, Rv. 249163 01; Sezione 6, n. 42688 del 24/9/2008, COGNOME, Rv. 242419 – 01). Del resto, è ormai pacifico il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli rite decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tal valutazione (Sezione 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549 – 02; Sezione 5, n. 43952/20017 cit.; Sezione 3, n. 28535 del 19/03/2014, COGNOME, Rv. 259899 – 01; Sezione 6, n. 34364 del 16/6/2010, COGNOME, Rv. 248244). Corte di Cassazione – copia non ufficiale rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
NOMEQ , NOME.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore. della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 06/02/2024
Il Consigliere Estensore
nte