Attenuanti Generiche: Il Ruolo Decisivo della Personalità dell’Imputato
La concessione delle attenuanti generiche rappresenta uno degli aspetti più delicati e discrezionali del processo penale. Con la recente ordinanza n. 10292/2024, la Corte di Cassazione torna a ribadire i principi che guidano il giudice in questa valutazione, sottolineando come la personalità dell’imputato e i suoi precedenti penali possano essere elementi sufficienti a giustificare un diniego. Questo caso offre uno spunto prezioso per comprendere i limiti del potere discrezionale del giudice e i fattori che possono influenzare l’esito di una condanna.
I Fatti del Caso
Un soggetto condannato dalla Corte d’Appello di Cagliari presentava ricorso in Cassazione lamentando due specifiche violazioni. In primo luogo, contestava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, ritenendo che la Corte territoriale non avesse adeguatamente ponderato tutti gli elementi a suo favore. In secondo luogo, eccepiva la mancata formulazione, da parte del giudice, dell’avviso previsto dall’art. 545-bis del codice di procedura penale, relativo alla possibilità di richiedere una pena sostitutiva alla detenzione.
La Decisione della Corte di Cassazione e le Motivazioni sulle attenuanti generiche
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. Analizzando il primo motivo, i giudici di legittimità hanno avallato la decisione della Corte d’Appello. Quest’ultima aveva motivato il diniego delle attenuanti generiche facendo leva su due elementi chiave: la personalità del ricorrente, caratterizzata da numerosi precedenti penali per delitti contro il patrimonio, e la sua mancata presa di coscienza rispetto al crimine commesso.
La Cassazione ha colto l’occasione per ribadire un principio consolidato: nel motivare il diniego o la concessione delle attenuanti, il giudice di merito non è tenuto a esaminare e menzionare ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole emerso dagli atti. È sufficiente che egli si concentri su quelli ritenuti decisivi, la cui valutazione assorbe e supera implicitamente tutti gli altri. In questo caso, i precedenti penali e l’atteggiamento non collaborativo sono stati considerati fattori preponderanti e sufficienti a escludere il beneficio.
Il Potere Discrezionale del Giudice sulle Pene Sostitutive
Anche il secondo motivo di ricorso è stato respinto. La Corte ha chiarito che il giudice non ha l’obbligo di proporre all’imputato l’applicazione di una pena sostitutiva. Si tratta di un potere puramente discrezionale. L’omissione dell’avviso previsto dall’art. 545-bis c.p.p. subito dopo la lettura del dispositivo non comporta, quindi, la nullità della sentenza. Al contrario, tale omissione presuppone una valutazione implicita, da parte del giudice, circa l’insussistenza dei presupposti per accedere a tali misure alternative. Il giudice, investito di un potere discrezionale, ha implicitamente ritenuto non applicabile una sanzione sostitutiva, rendendo superflua la formulazione dell’avviso.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sulla valorizzazione del potere discrezionale del giudice di merito. Per quanto riguarda le attenuanti generiche, la decisione evidenzia che la valutazione non è un mero calcolo matematico di elementi pro e contro, ma un giudizio complessivo sulla personalità del reo e sulla gravità del fatto. I precedenti penali non sono solo un dato statistico, ma un indicatore della personalità e della propensione a delinquere dell’imputato, elementi che possono legittimamente giustificare un trattamento sanzionatorio più severo. Sul fronte delle pene sostitutive, la Corte riafferma che il silenzio del giudice equivale a una decisione negativa, basata su una valutazione implicita che non necessita di una esplicita formulazione per essere valida, snellendo così il procedimento.
Le conclusioni
L’ordinanza in esame consolida due importanti principi. In primo luogo, la personalità dell’imputato, desunta dai suoi precedenti e dal suo comportamento processuale, è un fattore centrale e spesso decisivo nel giudizio sulle attenuanti generiche. In secondo luogo, il potere discrezionale del giudice si estende anche alle modalità procedurali, come la proposta di pene sostitutive, dove un’omissione può legittimamente configurare una scelta motivata implicitamente. Per gli imputati, ciò significa che un passato criminale e una mancata revisione critica del proprio operato possono precludere l’accesso a benefici di legge, anche in presenza di altri fattori potenzialmente favorevoli.
Può un giudice negare le attenuanti generiche basandosi solo sui precedenti penali e sulla personalità dell’imputato?
Sì, la Corte di Cassazione conferma che il giudice può motivare il diniego delle attenuanti generiche facendo leva sulla personalità del ricorrente, evidenziata dai plurimi precedenti penali e dalla mancata presa di coscienza, ritenendo tali elementi decisivi e sufficienti.
La sentenza è nulla se il giudice non propone all’imputato di accedere a una pena sostitutiva?
No, la mancata formulazione dell’avviso per l’applicazione di una pena sostitutiva non comporta la nullità della sentenza. Tale omissione presuppone una valutazione implicita e discrezionale del giudice che ritiene insussistenti i presupposti per la concessione di tale misura.
Il giudice è obbligato a considerare tutti gli elementi, sia favorevoli che sfavorevoli, per decidere sulle attenuanti generiche?
No, non è necessario. È sufficiente che il giudice faccia riferimento agli elementi che ritiene decisivi o comunque rilevanti. La valutazione di questi elementi assorbe e supera implicitamente tutti gli altri non menzionati.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10292 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10292 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CAGLIARI il DATA_NASCITA
1
avverso la sentenza del 18/05/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
(11
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo del ricorso è manifestamente infondato avendo la Corte d’appello motivato sul diniego delle circostanze attenuanti generiche facendo leva sulla personalità del ricorrente evidenziata dai plurimi precedenti penali per delitti contro il patrimonio e la mancata presa di coscienza dall’agito criminoso, dovendosi ribadire che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente che egli faccia riferimento a quelli da l ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo in tal modo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (cfr., Sez. 2 – , n. 23903 del 15/07/202 COGNOME, Rv. 279549 – 02; Sez. 3 – , n. 1913 del 20/12/2018, COGNOME, Rv. 275509 – 03; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269 – 01; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 265826 – 01);
rilevato che il secondo motivo del ricorso è a sua volta manifestamente infondato dal momento che il giudice non deve in ogni caso proporre all’imputato l’applicazione di una pena sostitutiva, essendo investito, al riguardo, di un potere discrezionale, sicché l’omessa formulazione, subito dopo la lettura del dispositivo, dell’avviso di cui all’art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen., non comporta la nullità della sentenza, presupponendo un’implicita valutazione dell’insussistenza dei presupposti per accedere alla misura sostitutiva (cfr., Sez. 2 – , n. 43848 del 29/09/2023, D., Rv. 285412 – 01);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
157. R.G. 31362 – 2023
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 09/01/2024
Il Consigliere Estensore