Attenuanti Generiche: la Cassazione Stabilisce i Limiti alla Discrezionalità del Giudice
La concessione delle attenuanti generiche rappresenta uno degli aspetti più delicati e discrezionali del processo penale. Con l’ordinanza in esame, la Corte di Cassazione ribadisce i principi che governano questa materia, chiarendo quando il diniego da parte del giudice di merito sia da considerarsi legittimo e non sindacabile in sede di legittimità. Il caso analizzato offre spunti fondamentali per comprendere i criteri di valutazione e i limiti del ricorso contro una decisione sfavorevole.
I Fatti del Processo
Un imputato, condannato dalla Corte di Appello, ha presentato ricorso per Cassazione contestando la decisione dei giudici di merito di non applicare le circostanze attenuanti generiche. La difesa sosteneva che la Corte territoriale non avesse adeguatamente valutato alcuni aspetti del fatto, in particolare la reazione a un’azione improvvisa, che avrebbero dovuto portare a una riduzione della pena.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo manifestamente infondato. Secondo gli Ermellini, la motivazione della sentenza impugnata era del tutto priva di illogicità e aveva correttamente escluso la concessione del beneficio. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Le motivazioni del diniego delle attenuanti generiche
Il cuore della decisione risiede nelle motivazioni addotte dalla Corte per confermare il diniego. La Cassazione ha sottolineato come i giudici di merito avessero già compiuto una valutazione completa e logica, basata su elementi concreti e decisivi. In particolare, sono stati considerati:
* I precedenti penali specifici: La presenza di precedenti condanne per reati della stessa indole ha pesato negativamente sulla valutazione della personalità dell’imputato.
* La gravità del fatto: Le modalità con cui è stato commesso il reato sono state giudicate gravi.
* L’assenza di resipiscenza: I giudici non hanno ravvisato un reale pentimento nella condotta dell’imputato.
* La premeditazione nell’uso dell’arma: È stato accertato che l’imputato si era munito di un’arma non per una reazione estemporanea, ma con il fine premeditato di superare eventuali resistenze, un fattore che aggrava il disvalore della condotta.
Il Principio della Motivazione Sintetica
Un punto cruciale ribadito dalla Corte è che, per negare le attenuanti generiche, il giudice non è obbligato a esaminare e confutare ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole dedotto dalle parti. È sufficiente che la motivazione si concentri sugli elementi ritenuti decisivi, la cui valutazione assorbe e supera implicitamente tutti gli altri. Questo principio, già consolidato in giurisprudenza, rafforza la discrezionalità del giudice di merito, purché la sua decisione sia logicamente argomentata.
Le Conclusioni
L’ordinanza in commento offre una lezione chiara: la richiesta di attenuanti generiche non è un diritto automatico. La decisione del giudice si basa su una valutazione complessiva della gravità del reato e della personalità dell’imputato. Un ricorso in Cassazione che miri a ottenere una semplice ‘rilettura’ dei fatti, senza denunciare vizi specifici di violazione di legge o manifesta illogicità della motivazione, è destinato all’inammissibilità. La Corte Suprema non è un terzo grado di giudizio sul merito, ma un organo di controllo sulla legittimità delle decisioni, e una motivazione adeguata, anche se sintetica, è sufficiente a rendere la decisione del giudice di merito incensurabile.
È sufficiente che il giudice indichi solo alcuni elementi per negare le attenuanti generiche?
Sì, secondo la Corte di Cassazione è sufficiente che il giudice di merito faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti per negare la concessione delle attenuanti, senza dover prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli.
La Corte di Cassazione può riesaminare i fatti per concedere le attenuanti generiche?
No, la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità e non può compiere una rilettura delle emergenze probatorie. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, non rivalutare i fatti del processo.
Quali elementi hanno portato al diniego delle attenuanti generiche in questo caso?
Il diniego si è basato su una motivazione logica che ha considerato la presenza di precedenti penali specifici, le gravi modalità del fatto e l’assenza di una reale resipiscenza (pentimento). Inoltre, è stato ritenuto che l’uso dell’arma fosse premeditato per vincere eventuali resistenze.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10015 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10015 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CALTANISSETTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/03/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME COGNOME NOME, ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (si veda pag.4 della sentenza impugnata ove si sono motivatamente indicate le ragioni che portano ad escludere valenza di resipiscenza alla condotta tenuta dall’imputato, a fronte, peraltro, della presenza di precedenti penali anche specifici e di gravi modalità del fatto, non neutralizzandosi in punto di disvalore il fatto che l’uso dell’arma fosse stato consequenziale alla reazione improvvisa della commessa, essendosi l’imputato consapevolmente munito di tale strumento proprio al fine di vincere anche possibili resistenze che si frapponevano al suo agire illecito), anche considerato il principio affermato dalla Corte di legittimità, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficie che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 de 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549 – 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269);
rilevato peraltro che il ricorrente, corredando il ricorso di atti processuali, tende, in difetto della denuncia di specifici travisamenti, a sollecitare alla Corte di legittimità una rilettura non consentita dalle emergenze probatorie;
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2024
Il Consigli re Estensore Il Presidente