Attenuanti Generiche: Non Bastano i Meriti, Servono Elementi Positivi
Le attenuanti generiche rappresentano uno strumento fondamentale nel diritto penale, consentendo al giudice di adeguare la pena alla specifica situazione del reo. Tuttavia, la loro concessione non è un atto dovuto. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i presupposti per il loro riconoscimento, sottolineando come la semplice assenza di elementi negativi non sia più sufficiente. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato contro la sentenza di una Corte d’Appello che aveva negato la concessione delle attenuanti generiche. La difesa sosteneva che la decisione fosse ingiusta, ma la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile. Il fulcro della questione non era la presenza di elementi negativi a carico dell’imputato, quanto piuttosto l’assenza di elementi positivi meritevoli di una valutazione favorevole.
La Decisione della Corte di Cassazione e le attenuanti generiche
La Suprema Corte ha confermato la decisione dei giudici di merito, ritenendola sorretta da una motivazione sufficiente e non illogica. I giudici hanno chiarito che, ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche, il giudice non è obbligato a cercare elementi positivi, ma deve valutare quelli eventualmente presentati dalla difesa o emergenti dagli atti.
La Corte ha fatto riferimento a un principio consolidato, rafforzato dalla riforma dell’articolo 62-bis del codice penale avvenuta nel 2008. Prima di tale modifica, lo stato di incensuratezza (ovvero l’assenza di precedenti penali) era spesso considerato un fattore determinante per la concessione del beneficio. Oggi, non è più così.
Le motivazioni
La motivazione della Corte si fonda su un punto cruciale: il diniego delle attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato dalla semplice assenza di elementi o circostanze di segno positivo. La sentenza impugnata aveva basato la sua decisione proprio su questo ‘difetto di elementi positivamente valorizzabili’.
La Cassazione ha inoltre precisato che la valutazione per le attenuanti è distinta da quella sulla recidiva. Anche se la recidiva non viene contestata, ciò non implica automaticamente il diritto a una riduzione di pena. Si tratta di due piani valutativi diversi e autonomi.
Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile in quanto le censure proposte erano volte a contrastare una valutazione di merito, correttamente motivata dal giudice precedente, e non a evidenziare una violazione di legge.
Le conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale per chiunque affronti un processo penale: per sperare in una riduzione della pena grazie alle attenuanti generiche, non basta non avere precedenti o evitare comportamenti negativi. È necessario dimostrare attivamente la presenza di elementi positivi. Questi possono includere, ad esempio, una condotta processuale collaborativa, un sincero pentimento, o azioni concrete volte a risarcire il danno. La decisione finale spetta sempre al giudice, che deve motivare la sua scelta in modo logico e coerente con gli atti del processo.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le censure proposte non erano consentite in sede di legittimità, in quanto miravano a contestare la valutazione di merito del giudice precedente, la quale era supportata da una motivazione sufficiente e non illogica.
È sufficiente non avere precedenti penali per ottenere le attenuanti generiche?
No. A seguito della modifica dell’art. 62-bis del codice penale, lo stato di incensuratezza (assenza di precedenti) non è più da solo sufficiente per la concessione delle attenuanti generiche. È necessaria la presenza di elementi positivi.
Il giudice può negare le attenuanti generiche anche se la recidiva non viene contestata?
Sì. La Corte ha chiarito che l’esclusione della recidiva e la concessione delle attenuanti generiche operano su piani valutativi diversi. Pertanto, la mancanza di una contestazione sulla recidiva non comporta automaticamente il diritto alle attenuanti, che possono essere negate per l’assenza di elementi positivi.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5591 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5591 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 15/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOMECOGNOMENOME nato a TARANTO il 21/10/1977
avverso la sentenza del 04/03/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso, proposto da NOME COGNOME, è inammissibile, perché le censure prospettate non sono consentite dalla legge in sede di legittimità, in quanto volte a contrastare il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, malgrado la sentenza impugnata risulti sorretta da sufficiente e non illogica motivazione nonché da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto (viene fatto un assorbente riferimento al difetto di elementi positivamente valorizzabili, che non risulta in contrasto con l’esclusione della contestata recidiva, afferente a un piano valutativo diverso, e che è in linea con i prìncipi enunciati da questa Corte (Sez. 3, n. 44071 del 25.9.2014, COGNOME e altri, Rv. 260610 – 01), secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze anzidette può essere legittimamente giustificato con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell’art. 62-bis cod. pen., disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell’imputato;
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 novembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente