Attenuanti Generiche: Basta un Solo Elemento Negativo per Negarle
La concessione delle attenuanti generiche rappresenta uno degli strumenti più importanti a disposizione del giudice per personalizzare la pena in base al caso concreto. Tuttavia, il loro riconoscimento non è un diritto automatico dell’imputato. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 9608/2024) ribadisce un principio fondamentale: per negare questo beneficio, è sufficiente che il giudice motivi la sua decisione basandosi anche su un solo elemento negativo ritenuto prevalente, come la personalità dell’imputato o la gravità del fatto.
I Fatti di Causa
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguarda un ricorso presentato da un imputato, condannato in primo grado e in appello per un reato previsto dal Codice della Strada. L’imputato, attraverso il suo difensore, si era rivolto alla Cassazione lamentando due principali vizi della sentenza di secondo grado: in primo luogo, un presunto vizio di motivazione che avrebbe reso nulla la sentenza; in secondo luogo, la violazione di legge per la mancata concessione delle attenuanti generiche previste dall’art. 62-bis del codice penale.
I Motivi del Ricorso e le Attenuanti Generiche
Il ricorrente contestava la sentenza della Corte d’Appello su due fronti.
La genericità delle contestazioni
Il primo motivo di ricorso era focalizzato su una presunta carenza di motivazione da parte dei giudici di merito nell’individuare l’imputato come conducente del veicolo coinvolto nel reato. Secondo la difesa, le argomentazioni della Corte territoriale non sarebbero state sufficienti a fondare un giudizio di colpevolezza.
La mancata concessione delle attenuanti
Il secondo e più rilevante motivo di doglianza riguardava il diniego delle attenuanti generiche. La difesa sosteneva che la Corte d’Appello non avesse adeguatamente valutato tutti gli elementi previsti dall’art. 133 c.p. (gravità del reato e capacità a delinquere del colpevole) per giustificare la decisione di non applicare la diminuzione di pena.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, respingendo entrambe le censure con argomentazioni chiare e in linea con il proprio consolidato orientamento.
In merito al primo punto, i giudici hanno ritenuto le deduzioni del ricorrente del tutto generiche e prive di un reale confronto con le argomentazioni della sentenza impugnata, la quale aveva invece puntualmente indicato gli elementi a fondamento dell’identificazione dell’imputato.
Sul tema cruciale delle attenuanti generiche, la Suprema Corte ha affermato che la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione idonea e logica. I giudici di merito avevano infatti basato il diniego sulla “negativa personalità dell’imputato”, gravato da un recente precedente penale, e sulla “gravità del fatto”.
La Corte ha colto l’occasione per richiamare un principio di diritto fondamentale, già espresso in una precedente sentenza (Cass. n. 23903/2020): ai fini della concessione o dell’esclusione delle attenuanti generiche, non è richiesto che il giudice di merito prenda in esame tutti gli elementi indicati nell’art. 133 c.p. È invece sufficiente che si soffermi su quello ritenuto prevalente e decisivo. Pertanto, anche un solo elemento, come la personalità del colpevole o le modalità di esecuzione del reato, può essere considerato sufficiente a giustificare la decisione di negare il beneficio.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame conferma che la valutazione per la concessione delle attenuanti generiche è un giudizio di merito ampiamente discrezionale, sindacabile in Cassazione solo per vizio di motivazione. Il principio ribadito è di estrema importanza pratica: il giudice può legittimamente negare le attenuanti valorizzando un unico aspetto negativo (precedenti, gravità del reato, comportamento processuale) che ritiene preponderante rispetto ad eventuali elementi positivi. Per l’imputato, ciò significa che non basta l’assenza di elementi di particolare allarme sociale per ottenere automaticamente una riduzione di pena; è necessario che il quadro complessivo della sua personalità e della condotta non presenti aspetti negativi ritenuti dal giudice di tale rilievo da escludere ogni forma di clemenza.
Quando un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile quando le argomentazioni proposte sono generiche, non si confrontano specificamente con le motivazioni della sentenza impugnata o sono manifestamente infondate.
È necessario che il giudice analizzi tutti gli elementi dell’art. 133 c.p. per negare le attenuanti generiche?
No. Secondo la Corte di Cassazione, il giudice può limitarsi a prendere in esame anche un solo elemento, tra quelli indicati nell’art. 133 c.p., che ritiene prevalente e sufficiente a giustificare la decisione di negare il beneficio, come ad esempio la personalità del colpevole o la gravità del reato.
Quali elementi ha considerato la Corte per confermare il diniego delle attenuanti generiche in questo caso?
La Corte ha ritenuto adeguata la motivazione basata sulla negativa personalità dell’imputato, sul suo recente precedente penale e sulla gravità del fatto contestato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9608 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9608 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a MADDALONI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/07/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esamiNOME il ricorso proposto a mezzo del difensore da COGNOME NOME, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze del reato di cui all’art. 116, commi 15 e 17, cod. strada.
Rilevato che il ricorrente lamenta:
1.Nullità della sentenza per vizio di motivazione in relazione alla fattispecie in contestazione; 2. Violazione degli artt. 133 e 62-bis cod. pen.
Ritenuto che la sentenza impugnata è assistita da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa.
Considerato, quanto al primo motivo di ricorso, che le deduzioni prospettate dal ricorrente risultano del tutto generiche e prive di reale confronto con le argomentazioni illustrate in sentenza, in cui viene dato conto in modo puntuale degli elementi posti a fondamento della individuazione dell’imputato quale conducente della vettura indicata in imputazione.
Considerato, quanto alla doglianza riguardante la mancata concessione delle attenuanti generiche, che la Corte di merito ha egualmente offerto idonea motivazione, rimarcando la negativa personalità dell’imputato, gravato da un recente precedente, e la gravità del fatto.
Considerato che, ai fini della concessione del beneficio invocato, non è richiesto che il giudice di merito consideri tutti gli elementi all’uopo valutab contenuti nell’art. 133 cod. pen., dovendo ritenersi sufficiente il richiamo soltanto ad uno di essi, ritenuto prevalente rispetto agli altri elementi (cfr. Sez. 2, n 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 – 02:”Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all’uopo sufficiente”).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21 febbraio 2024