Attenuanti Generiche: La Discrezionalità del Giudice e i Limiti del Ricorso
L’applicazione delle attenuanti generiche rappresenta uno degli aspetti più delicati e discrezionali del processo penale, poiché consente al giudice di adeguare la pena alla specifica situazione del reo e del fatto commesso. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 34861/2025) offre un’importante occasione per fare chiarezza sui criteri che guidano il giudice nel concedere o negare questo beneficio e sui limiti entro cui tale decisione può essere contestata in sede di legittimità.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato la sua condanna. L’unico motivo di doglianza sollevato dalla difesa riguardava la mancata concessione delle attenuanti generiche. Secondo il ricorrente, i giudici di merito non avevano adeguatamente valutato gli elementi a suo favore che avrebbero potuto giustificare una riduzione della pena.
La Corte d’Appello, tuttavia, aveva già motivato il proprio diniego, sottolineando l’assenza di elementi positivi a favore dell’imputato e, al contrario, evidenziando aspetti negativi quali le specifiche modalità della sua condotta e l’intensità del dolo, ovvero della sua volontà criminale.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. Con questa decisione, i giudici di legittimità hanno confermato la correttezza dell’operato della Corte d’Appello, ribadendo un principio giuridico consolidato e di fondamentale importanza pratica.
Le motivazioni e il Principio di Diritto sulle attenuanti generiche
Il cuore della motivazione risiede nel principio secondo cui il giudice di merito, nel decidere sulla concessione delle attenuanti generiche, non è obbligato a prendere in considerazione e ad analizzare minuziosamente ogni singolo elemento, favorevole o sfavorevole, emerso dagli atti processuali o dedotto dalle parti.
Per motivare adeguatamente il diniego, è infatti sufficiente che il giudice si concentri su quegli elementi che ritiene decisivi e rilevanti. Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva correttamente fondato la sua decisione sulla valutazione negativa delle modalità della condotta e sull’intensità dell’intenzione criminale. Questi due elementi sono stati giudicati di per sé sufficienti a escludere il beneficio, rendendo superflua un’analisi di altri eventuali fattori a favore dell’imputato.
La Cassazione ha richiamato la propria giurisprudenza costante in materia, sottolineando come la valutazione per la concessione delle attenuanti sia un giudizio di fatto riservato al giudice di merito, il cui esito non può essere messo in discussione in sede di legittimità se la motivazione è logica, coerente e non manifestamente contraddittoria.
Le conclusioni: Implicazioni Pratiche
La pronuncia in esame conferma che la richiesta di attenuanti generiche non può basarsi su una mera elencazione di presunti fattori positivi. La difesa deve essere in grado di dimostrare che tali elementi sono così rilevanti da superare la valutazione negativa che il giudice può trarre da altri aspetti, come la gravità del fatto e la personalità dell’imputato. Per il giudice, invece, questa ordinanza ribadisce l’ampio potere discrezionale, a patto che la sua decisione di negare il beneficio sia supportata da una motivazione logica e focalizzata sugli elementi ritenuti preponderanti. La decisione ha comportato per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, a testimonianza della severità con cui viene trattato un ricorso ritenuto palesemente privo di fondamento.
È necessario che il giudice analizzi ogni singolo elemento a favore e a sfavore dell’imputato per negare le attenuanti generiche?
No, non è necessario. Secondo la Corte di Cassazione, è sufficiente che il giudice di merito motivi il diniego facendo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, come le modalità della condotta o l’intensità del dolo, rimanendo tutti gli altri elementi superati da tale valutazione.
Quali elementi ha considerato il giudice in questo caso per negare le attenuanti generiche?
I giudici di merito hanno basato la loro decisione sulla mancanza di segni positivi e, in particolare, hanno evidenziato come elementi negativi e decisivi le modalità della condotta e l’intensità del dolo dimostrata dall’imputato.
Qual è stata la conseguenza della decisione della Corte di Cassazione per il ricorrente?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34861 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34861 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, a fronte di una congrua motivazione con cui i giudici di appello hanno compiutamente esamiNOME e disatteso le generiche richieste già presentate nell’atto di gravame (si veda pag. 3 della sentenza impugnata, ove si è evidenziata la mancanza di segni positivi, e, in particolare, le modalità della condotta, l’intensità del dolo);
che, a tal proposito, deve considerarsi il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549; Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275509; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 265826);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 15 luglio 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente