Attenuanti Generiche: La Discrezionalità del Giudice e i Limiti del Ricorso in Cassazione
La concessione delle attenuanti generiche rappresenta uno degli aspetti più delicati e discrezionali del processo penale. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione, l’Ordinanza n. 9079/2024, offre un’importante chiave di lettura su come i giudici di merito debbano motivare il loro diniego e quali siano i limiti di un eventuale ricorso. Il caso in esame riguarda un soggetto condannato per tentato furto in abitazione, la cui unica doglianza verteva proprio sulla mancata applicazione di tali circostanze.
I Fatti del Caso: Il Ricorso Contro la Condanna per Tentato Furto
Un individuo, dopo aver visto confermata in appello la sua condanna per tentato furto in abitazione, decideva di presentare ricorso alla Corte di Cassazione. Il fulcro del suo appello non riguardava la sussistenza del reato o la sua colpevolezza, bensì un unico, specifico punto: il vizio di motivazione della Corte d’Appello nel negargli la concessione delle circostanze attenuanti generiche. Secondo la difesa, la corte territoriale non avrebbe adeguatamente valutato gli elementi a suo favore.
Il Diniego delle Attenuanti Generiche e la Valutazione del Giudice
Le attenuanti generiche sono circostanze che, se riconosciute, possono portare a una significativa riduzione della pena. Il giudice ha un ampio potere discrezionale nel valutarne la sussistenza, basandosi su una serie di indici relativi alla personalità dell’imputato e alle modalità del fatto. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva negato il beneficio, e la difesa sosteneva che tale decisione fosse immotivata o illogica.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo manifestamente infondato. Gli Ermellini hanno ribadito un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità: il giudice che nega le attenuanti generiche non è obbligato a prendere in considerazione e a confutare analiticamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti.
le motivazioni
La motivazione della Corte si fonda sul principio di sufficienza ed economia processuale. Secondo la Cassazione, è sufficiente che il giudice di merito indichi gli elementi ritenuti decisivi e rilevanti per giustificare la propria decisione. Nel caso specifico, i giudici di merito avevano correttamente posto l’accento su due fattori chiave: le “modalità della condotta” e l'”oculata scelta del bersaglio”. Questi due elementi, indicativi di una certa pianificazione e di una non trascurabile capacità a delinquere, sono stati considerati prevalenti e sufficienti a giustificare il diniego delle attenuanti, rendendo superflua la disamina di altri eventuali aspetti a favore dell’imputato.
le conclusioni
L’ordinanza in esame conferma che la valutazione per la concessione delle attenuanti generiche è un giudizio di merito ampiamente discrezionale, sindacabile in sede di legittimità solo in caso di motivazione manifestamente illogica o assente. Non basta lamentare la mancata valorizzazione di alcuni elementi favorevoli per ottenere una revisione della decisione. È necessario dimostrare un vero e proprio “vizio di motivazione”. Questa pronuncia rafforza l’idea che il giudice possa concentrarsi sugli aspetti più significativi del fatto-reato, senza essere costretto a un’analisi enciclopedica di ogni singolo dettaglio processuale.
Un giudice deve considerare tutti gli elementi a favore dell’imputato per concedere le attenuanti generiche?
No, secondo la Corte di Cassazione non è necessario. Per motivare il diniego, è sufficiente che il giudice faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, anche se sfavorevoli all’imputato.
Quali elementi sono stati considerati decisivi in questo caso per negare le attenuanti generiche?
La Corte ha ritenuto decisive le modalità della condotta e l’oculata scelta del bersaglio, elementi che sono stati considerati sufficienti a giustificare il diniego delle attenuanti, superando ogni altra valutazione.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro a favore della Cassa delle ammende, rendendo definitiva la sentenza impugnata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9079 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9079 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MOTTA DI LIVENZA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/06/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
1.Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d’appel Bologna ne ha confermato la condanna per il reato tentato di furto in abitazi
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si denuncia vizio di motiva in ordine alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenz veda pag. 3 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da eviden illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, second non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della conce delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favore sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente c riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti – tra cui, nel specie, le modalità della condotta e l’oculata scelta del bersaglio – rim disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma euro tremila a favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 gennaio 2024.