Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8572 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8572 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME ( CODICE_FISCALE ) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/09/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Siena del 12 novembre 2020, emessa a seguito di giudizio abbreviato, ritenuta la sussistenza del reato ex art. 648 cod. pen. di cui al capo E) ad esclusione della somma di danaro di euro 1.150, ha rideterminato in anni tre, mesi cinque e giorni tre di reclusione ed euro millequattrocento di multa la pena nei confronti di COGNOME NOME in relazione ai reati di cui agli artt. 624 bis (capi A, D), 56 e 624 bis (capi B) e 648 cod. pen. (capo E).
L’imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per RAGIONE_SOCIALEzione avverso la sentenza della Corte di appello per violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al diniego RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche.
3. Il ricorso è inammissibile.
In relazione all’unico motivo di ricorso, va osservato che, in tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269, fattispecie nella quali la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell’esclusione RAGIONE_SOCIALE attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell’imputato).
Nel motivare il diniego della concessione RAGIONE_SOCIALE attenuanti generiche, infatti, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli fac riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli alt disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, Jebali, Rv. 268475; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, NOME, Rv. 259899; Sez. 2, n. 2285 dell’11/10/2004, dep. 2005, Alba, Rv. 230691).
Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all’uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549).
Tanto premesso sui principi giurisprudenziali operanti in materia, la Corte di appello non ha concesso le circostanze attenuanti generiche alla luce della reiterazione
RAGIONE_SOCIALE condotte criminose, aspetto che lasciava presupporre la sua appartenenza ad un gruppo organizzato per commettere furti in abitazione in luoghi situati lontano dalla sua residenza.
Il rilievo della mancanza di attività di collaborazione è stato riportato dalla Corte distrettuale soprattutto per rimarcare la mancata indicazione di elementi positivi da parte dalla difesa del COGNOME.
Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero (Corte Cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento di una somma alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende. Così deciso in Roma il 14 febbraio 2024.