Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8486 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8486 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da COGNOME NOME, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90.
Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta: 1. Vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione dell’attenuante di cui all’art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen.: la Corte di merito non avrebbe fatto buon governo della norma in parola, erroneamente escludendo, sulla base delle circostanze concrete del fatto, l’applicabilità dell’attenuante invocata; 2. Vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche, avendo il giudice di merito trascurato di considerare l’atteggiamento collaborativo serbato dall’imputato; 3. Violazione dell’art. 99 cod. pen., non avendo la Corte di appello tenuto in considerazione gli indirizzi giurisprudenziali di legittimità ch impongono di accertare l’effettiva idoneità della condotta di reato a rivelare l’accresciuta pericolosità sociale del suo autore; 4. Erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio, da reputarsi palesemente sproporzionato.
Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa.
Considerato, quanto al primo motivo di ricorso, che la doglianza è manifestamente infondata, atteso il principio di diritto, cui il giudice censurato si è fedelmente attenuto, secondo cui la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità presuppone necessariamente che il lucro perseguito o effettivamente conseguito dal soggetto agente sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrilevante.
Ritenuto che la giustificazione posta a fondamento della mancata applicazione dell’attenuante si appalesa del tutto logica e coerente, avendo la Corte di appello evidenziato che: il ricorrente è stato trovato in possesso di una somma di danaro, ricollegabile all’attività del commercio di stupefacente, non esigua (euro 280,00); l’imputato, per sua stessa ammissione ha rappresentato di trarre mezzi di sostentamento dal commercio di stupefacenti; il quantitativo di sostanza stupefacente detenuto (n. 13 dosi di cocaina) avrebbe consentito al ricorrente di conseguire un’utilità economica di un certo rilievo.
Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, che la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è stata ampiamente giustificata in motivazione attraverso il richiamo alla negativa personalità dell’imputato ed all’assenza di positivi elementi favorevoli in atti;
ritenuto che, in base a consolidatala giurisprudenza di questa Corte, ai fini della concessione o del diniego delle attenuanti generiche il giudice non è tenuto ad esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l’indicazione degli elementi ritenuti di preponderante rilevanza (cfr. Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, Rv. 265826 così massinnata:«In tema di diniego della concessione delle attenuanti generiche, la “ratio” della disposizione di cui all’art. 62 bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l’indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti; ne deriva che queste ultime possono essere negate anche soltanto in base ai precedenti penali dell’imputato, perché in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità»; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. NUMERO_DOCUMENTO).
Considerato, quanto alla ritenuta recidiva, che sono desumibili dal contesto motivazionale della sentenza idonee argomentazioni a sostegno dell’accresciuta pericolosità sociale del prevenuto,evincibili dai riferimenti ai plurimi precedenti specifici annoverati dall’imputato ed alle ammissioni provenienti da questi riguardanti il fatto di trarre sostentamento dalla vendita di stupefacenti.
Considerato, quanto all’ultimo motivo di ricorso, che il profilo riguardante la determinazione della pena in concreto irrogata è sostenuto da congrua motivazione, avendo la Corte di merito posto in evidenza la gravità del fatto ed i precedenti specifici annoverati dall’imputato.
Considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 – 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14 febbraio 2024
Il Consigliere estensore
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