Attenuanti Generiche: Discrezionalità del Giudice e Limiti al Ricorso in Cassazione
La concessione delle attenuanti generiche rappresenta un momento cruciale nel processo penale, in cui il giudice valuta la personalità dell’imputato per calibrare la pena. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito i principi che governano questa valutazione, chiarendo quando il diniego di tali circostanze sia legittimo e non sindacabile in sede di legittimità. Il caso analizzato riguarda un ricorso avverso una condanna per spaccio di sostanze stupefacenti, in cui la difesa contestava proprio la mancata concessione delle attenuanti.
I Fatti del Caso
L’imputato era stato condannato in primo grado e in appello per il reato di cessione di sostanze stupefacenti. La ricostruzione dei fatti si basava sulla testimonianza di un operante di polizia giudiziaria, che aveva assistito alla vendita e al successivo recupero della droga da parte dell’imputato alla vista dell’agente. Tali elementi erano stati ulteriormente confermati dalle dichiarazioni dell’acquirente.
Nonostante le prove, l’imputato ha proposto ricorso in Cassazione, lamentando un vizio di motivazione sia riguardo all’accertamento del reato sia, e soprattutto, riguardo al diniego delle attenuanti generiche. La Corte d’Appello aveva infatti negato il beneficio sulla base di due elementi principali: l’assenza di resipiscenza (pentimento) e i precedenti penali a carico dell’imputato, elementi che delineavano un quadro negativo della sua personalità.
La Decisione della Corte di Cassazione sul Diniego delle Attenuanti Generiche
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la decisione dei giudici di merito. Il punto centrale dell’ordinanza riguarda proprio la natura della valutazione sulle attenuanti generiche. La Cassazione ha sottolineato che la sussistenza di tali circostanze, previste dall’art. 62-bis del codice penale, è oggetto di un giudizio di fatto, ampiamente discrezionale, riservato al giudice di merito.
Di conseguenza, questa valutazione non può essere messa in discussione in sede di legittimità se la motivazione fornita dal giudice è congrua, logica e non contraddittoria. La Corte ha specificato che il giudice non è tenuto a esaminare e confutare analiticamente ogni singolo elemento a favore dell’imputato addotto dalla difesa. È sufficiente che fondi la propria decisione sulle ragioni che ritiene preponderanti per giustificare il diniego.
Le Motivazioni della Sentenza
Nel caso specifico, la motivazione della Corte d’Appello è stata ritenuta pienamente valida. I giudici di merito avevano correttamente basato il loro giudizio negativo sulla personalità del ricorrente, desumendolo da elementi concreti come i precedenti penali e la totale assenza di segni di pentimento. Questi fattori, secondo la Cassazione, sono di per sé sufficienti a fondare una decisione di rigetto della richiesta di attenuanti generiche.
La Corte ha inoltre richiamato un suo precedente orientamento (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020), secondo cui la motivazione sul diniego delle attenuanti, purché logica, non è sindacabile in Cassazione neppure quando manchi una disamina specifica di ciascuno dei fattori attenuanti invocati dalla difesa. La scelta di valorizzare elementi negativi come i precedenti penali rientra a pieno titolo nel potere discrezionale del giudice di merito.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
L’ordinanza ribadisce un principio consolidato: l’appello alla Corte di Cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti. La valutazione della personalità dell’imputato ai fini della concessione delle attenuanti generiche è un compito esclusivo del giudice di primo e secondo grado. Per ottenere una riforma della decisione sul punto, non basta lamentare una mancata valorizzazione degli elementi a favore, ma è necessario dimostrare un vizio logico manifesto o una palese contraddittorietà nella motivazione della sentenza impugnata. In assenza di tali vizi, la decisione del giudice di merito, basata su elementi concreti come la condotta processuale e i precedenti penali, resta insindacabile.
È sufficiente la mancanza di pentimento per negare le attenuanti generiche?
Sì, secondo la Corte, la mancanza di resipiscenza (pentimento), unita ai precedenti penali, costituisce una base sufficiente per un giudizio negativo sulla personalità dell’imputato e per fondare legittimamente il diniego delle attenuanti generiche.
Il giudice deve analizzare ogni singolo elemento a favore dell’imputato per negare le attenuanti?
No, la sentenza chiarisce che il giudice può escludere le attenuanti motivando la sua decisione sulla base delle ragioni che ritiene preponderanti, senza essere obbligato a esaminare e confutare specificamente ogni fattore attenuante indicato dalla difesa.
La valutazione sulle attenuanti generiche può essere contestata in Cassazione?
Può essere contestata solo se la motivazione del giudice di merito risulta palesemente illogica o contraddittoria. Non può essere contestata per il semplice dissenso sulla valutazione, poiché si tratta di un giudizio di fatto riservato ai giudici dei gradi inferiori.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8202 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8202 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: RAGIONE_SOCIALE nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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Con il ricorso si contesta il vizio di motivazione in ordine al delitto conte ex art. 73 corniK del DPR 309/90 e in ordine al diniego delle attenuan generiche, relativo alla sentenza della corte di appello di Roma del 15.2.20 con cui è stata confermata la sentenza di condanna del tribunale di Tivoli del luglio 2020 nei confronti di NOME.
La sentenza della Corte di appello valorizza quanto riferito dall’operante polizia giudiziaria circa l’avvenuta cessione di droga come contestata e circ repentino recupero della stessa da parte dell’imputato a seguito della vi dell’operante medesimo. Così evidenziando una prova chiara di quanto contestato / Confermata dai riscontri dichiarativi dell’acquirente La confutazione difensiva di tale ricostruzione è dunque destituita di fondamento e solo fr della scelta di negare i fatti, pur evidenti nella loro dimostrazione. Quanto generiche, sono motivate oltre che sulla base di assenza di resipiscenza, anc in ragione dei precedenti penali e quindi in base ad un giudizio negativo de personalità del ricorrente che ben può di per !3é fondare il rigetto. In propo può osservarsi che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai s dell’art. 62-bis c.p. è oggetto di un giudizio di fatto, e può essere escl giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propri decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittori non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specific apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell’inter dell’imputato (in termini, ex multis, Sez. 2 – , n. 23903 del 15/07/2020 Rv. 279549 – 02)
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condann del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eur tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del Ammende.
Così deciso il 15.12.2023.