Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 7141 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2   Num. 7141  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a Napoli il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/04/2023 della Corte di Appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
udite le conclusioni del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha insistito nei motivi di ricorso e chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del 21 aprile 2023 con la quale la Corte di Appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza emessa, in data 27 giugno 2022, dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Napoli, lo ha condannato alla pena di anni 3 mesi 3, giorni 10 di reclusione ed euro 3.333,00 di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 416-bis e 648-bis cod. pen., previa esclusione dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen.
Il ricorrente, con il primo motivo di impugnazione, lamenta violazione dell’art. 62-bis cod. pen. ed omessa motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La Corte territoriale avrebbe rigettato la richiesta difensiva esclusivamente in considerazione della gravità del fatto e del danno cagionato all’erario nonché della assenza di elementi favorevoli alla mitigazione della pena senza tenere conto dell’effettiva capacità criminale dell’imputato, del corretto comportamento manifestato nel corso della detenzione cautelare, della ridotta gravità della decina di episodi delittuosi posti in essere nell’arco di soli due mesi e della sostanziale inconsapevolezza della reale entità delle somme riciclate.
I giudici di appello non avrebbero, inoltre, tenuto conto della contestuale esclusione dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. e della conseguente inesistenza di rapporti con il sodalizio camorristico.
L’unico motivo di ricorso è aspecifico non risultando adeguatamente enunciati e argomentati rilievi critici rispetto alle ragioni poste a fondamento del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Deve essere, preliminarmente, ribadito il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che, come nel caso di specie, la motivazione faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, COGNOME, Rv. 282693 – 01; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549 – 02).
La Corte territoriale, con motivazione coerente con le risultanze istruttorie, ha valorizzato, ai fini del diniego, la gravità dei fatti e del danno cagionato all’Erario nonché mancanza di elementi favorevoli alla mitigazione della pena (vedi pag. 13 della sentenza impugnata) motivazione che non può esser rivalutata, in questa sede, non essendo i giudici di appello incorsi in contraddizioni o illogicità manifeste.
Il Collegio condivide, in proposito, il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo cui, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento alla gravità dei fatti ed all’assenza di elementi di segno positivo (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549-02 e Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, COGNOME, Rv. 281590), a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis cod. pen. per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato;
Il ricorso, senza alcuna valida confutazione delle argomentazioni espresse dai giudici di merito, non offre la compiuta rappresentazione, di alcuna evidenza di
per sé dotata di univoca, oggettiva e immediata valenza esplicativa, tale da disarticolare, a prescindere da ogni soggettiva valutazione, il costrutto argomentativo della decisione impugnata con conseguente aspecificità del motivo.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso il 19 gennaio 2024