Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 2596 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 2596 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a Siracusa il 22/11/1990
avverso la sentenza del 15/01/2024 della Corte di appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 15/01/2024, la Corte di appello di Catania confermava la sentenza emessa in data 27/04/2023 dal Tribunale di Catania, con la quale NOME all’esito di giudizio abbreviato, era stato dichiarato responsab reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n, 309/1990- illecita detenzi sostanza stupefacente – e condannato alla pena anni 2 e giorni 13 di reclusione euro 3.000,00 di multa.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione NOMECOGNOME a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo, con il quale dedu violazione dell’art. 62-bis cod.pen. e vizio di motivazione.
Argomenta che la Corte di appello, nel denegare l’applicazione dell circostanze attenuanti generiche si era limitata a richiamare la motivazione primo giudice, senza alcun riferimento alle doglianze mosse con l’atto di appe così violando l’obbligo di motivazione in relazione all’art. 62-bis cod.pen.
Chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l’applicazione de circostanze attenuanti generiche, oggetto di un giudizio di fatto, non costit un diritto conseguente all’assenza di elementi negativi connotanti la person del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui asse legittimamente deriva il diniego di concessione delle circostanze in par l’obbligo di analitica motivazione in materia di circostanze attenuanti gener qualifica, infatti, la decisione circa la sussistenza delle condizioni per conce non anche la decisione opposta (Sez.1, n. 3529 del 22/09/1993, Rv. 195339; Sez. 2, n. 38383 del 10.7.2009, COGNOME ed altro, Rv. 245241; Sez.3,n. 44071 del 25/09/2014, Rv.260610).
Inoltre, secondo giurisprudenza consolidata di questa Corte, il giudice motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non de necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevol sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti; è sufficiente che eg riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disatte superati tutti gli altri da tale valutazione , individuando, tra gli elemen all’art.133 cod.pen., quelli di rilevanza decisiva ai fini della connotazione ne della personalità dell’imputato (Sez.3, n.28535 del 19/03/2014, Rv.259899
Sez.6, n.34364 del 16/06/2010, Rv.248244; sez. 2, 11 ottobre 2004, n. 2285, Rv. 230691).
L’obbligo della motivazione non è certamente disatteso quando non siano state prese in considerazione tutte le prospettazioni difensive, a condizione però che in una valutazione complessiva il giudice abbia dato la prevalenza a considerazioni di maggior rilievo, disattendendo implicitamente le altre. E la motivazione, fondata sulle sole ragioni preponderanti della decisione non può, purchè congrua e non contraddittoria, essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato (Sez.6, n. 42688 del 24/09/2008, Rv.242419).
Nella specie, la Corte territoriale, con motivazione congrua e logica, ha negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche a cagione dei numerosi precedenti penali e della pessima condotta processuale (plurime violazioni della misura cautelare applicatagli) dell’imputato, rimarcando che non si rinvenivano elementi valorizzabili in senso positivo e valutando di carattere neutro la confessione, stante l’arresto in flagranza e la completezza del quadro probatorio ben prima della ammissione di responsabilità.
Ha, quindi, ritenuto elemento ostativo preponderante la personalità negativa dell’imputato, quale emergente dal certificato penale e dal comportamento processuale (cfr in merito alla sufficienza dei precedenti penali dell’imputato quale elemento preponderante ostativo alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, Sez.2, n.3896 del 20/01/2016, Rv.265826; Sez.1, n.12787 del 05/12/1995, Rv.203146).
La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è, pertanto, giustificata da motivazione congrua ed esente da manifesta illogicità, che è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419).
Da tanto discende la manifesta infondatezza della doglianza proposta, peraltro, formulata anche in maniera del tutto generica in ordine alle doglianze mosse con l’atto di appello, rispetto alle quali la Corte di appello sarebbe rimasta silente.
Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de Ammende.
Così deciso il 28/11/2024