Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35369 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35369 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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MOTIVI DELLA DECISIONE
COGNOME NOME ha proposto ricorso per RAGIONE_SOCIALEzione avverso la sentenza della ect. Corte di appello di PZIMIRI, in epigrafe indicata, con cui è stata confermata la N A ODIA sentenza del Tribunale di E1iri che lo ha condannato per il reato di cui agli artt. 81 cod. pen. e 7, comma 15-bis C.d.S.
Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’affermazione di penale responsabilità dell’imputato e al mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALE attenuanti generiche. 3. Il ricorso è inammissibile, costituendo riproposizione di motivi di gravame, senza un effettivo confronto con le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata. I giudici del merito avevano già operato una valutazione complessiva della condotta tenuta dal prevenuto, essendo stato l’imputato sorpreso dall’ufficiale di P.G. mentre teneva comportamenti chiaramente riconducibili all’attività di parcheggiatore su suolo pubblico, pur non avendone autorizzazione, essendo irrilevante la corresponsione di somme di denaro (condotta non prevista dalla norma incriminatrice),Inoltre, in merito al diniego RAGIONE_SOCIALE attenuanti generiche, la Corte d appello, con motivazione esaustiva e non illogica, mette in rilievo la negativa personalità dell’imputato, desunta dai precedenti penali a suo carico. La decisione della Corte territoriale è in linea con i parametri elaborati sul punto dal giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel motivare il diniego della concessione RAGIONE_SOCIALE attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli att è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, COGNOME, Rv. 268475; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, COGNOME, Rv. 259899; Sez. 2, n. 2285 dell’11/10/2004, dep. 2005, Alba, Rv. 230691). Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può infatti limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità esecuzione di esso può risultare all’uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549). Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende. Così deciso in Roma il 30 settembre 2025.