Attenuanti Generiche: I Limiti al Potere Discrezionale del Giudice
L’applicazione delle attenuanti generiche rappresenta uno degli aspetti più delicati e discrezionali del processo penale. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione è tornata a fare chiarezza sui criteri che il giudice di merito deve seguire nel concederle o negarle, stabilendo principi importanti sulla sufficienza della motivazione. Questo articolo analizza la decisione, spiegando perché un ricorso basato su una presunta motivazione inadeguata è stato dichiarato inammissibile.
Il Contesto del Caso Giudiziario
Il caso trae origine da una condanna emessa dal Tribunale e successivamente confermata dalla Corte d’Appello per i reati di cui agli articoli 495 (falsa attestazione a un pubblico ufficiale) e 385 (evasione) del codice penale. L’imputato ha presentato ricorso per Cassazione, lamentando un unico motivo: il diniego, da parte della Corte d’Appello, della concessione delle attenuanti generiche.
Secondo la difesa, i giudici di secondo grado non avrebbero adeguatamente motivato la loro decisione, omettendo di considerare elementi che avrebbero potuto giustificare un trattamento sanzionatorio più mite.
La Valutazione delle attenuanti generiche da parte della Corte
Il cuore della questione ruota attorno all’obbligo di motivazione del giudice. Quando si negano le attenuanti generiche, è necessario prendere in esame ogni singolo elemento, sia favorevole che sfavorevole, emerso nel corso del processo? La Corte di Cassazione ha risposto negativamente, confermando un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato.
La Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato, sottolineando come la Corte d’Appello avesse, in realtà, fornito una motivazione adeguata e logica. I giudici di merito avevano infatti fatto riferimento a specifici “indici di natura personale e fattuale” che, a loro giudizio, rendevano inopportuna la concessione del beneficio.
La Motivazione del Giudice di Merito
Il principio cardine richiamato dalla Cassazione è che il giudice non è tenuto a un’analisi parcellizzata di tutti gli elementi potenzialmente rilevanti. Può, invece, concentrare la sua attenzione su quegli aspetti che ritiene decisivi per la sua valutazione complessiva. In altre parole, se emergono elementi di particolare gravità o che denotano una certa personalità dell’imputato, questi possono essere sufficienti a giustificare il diniego delle attenuanti, anche in presenza di altri fattori di segno opposto.
Questo approccio garantisce un equilibrio tra la necessità di una decisione personalizzata e l’esigenza di non appesantire le sentenze con motivazioni ridondanti su elementi considerati secondari.
Le Motivazioni della Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché la decisione impugnata era in linea con la giurisprudenza costante. Citando precedenti decisioni (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014 e Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010), ha ribadito che la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche può essere legittimamente limitata all’indicazione degli elementi ritenuti prevalenti e determinanti. La Corte d’Appello aveva correttamente applicato questo principio, e la doglianza del ricorrente si risolveva, di fatto, in una richiesta di nuova valutazione del merito, preclusa in sede di legittimità.
Di conseguenza, oltre a rigettare il ricorso, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende, una misura prevista per scoraggiare ricorsi palesemente infondati.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma un punto fondamentale: la concessione delle attenuanti generiche non è un diritto dell’imputato, ma una valutazione discrezionale del giudice, che deve essere sorretta da una motivazione logica e coerente. Tuttavia, tale motivazione non deve essere onnicomprensiva. È sufficiente che il giudice evidenzi gli elementi chiave che hanno guidato la sua decisione, siano essi di natura oggettiva (legati al fatto) o soggettiva (legati alla persona). Per la difesa, ciò significa che, per contestare efficacemente un diniego, non basta elencare elementi favorevoli, ma è necessario dimostrare un vizio logico o una palese contraddittorietà nella motivazione del giudice di merito.
Quando un giudice nega le attenuanti generiche, deve analizzare tutti gli elementi a favore e a sfavore dell’imputato?
No, secondo la Corte di Cassazione, il giudice può limitarsi a fare riferimento agli elementi che ritiene decisivi o comunque rilevanti per la sua decisione, senza dover necessariamente esaminare ogni singolo elemento dedotto dalle parti o risultante dagli atti.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto manifestamente infondato perché la Corte d’Appello aveva adeguatamente motivato il suo diniego delle attenuanti generiche, basandosi su indici di natura personale e fattuale. La Cassazione ha ritenuto questa motivazione corretta e in linea con la giurisprudenza consolidata.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente quando il ricorso viene dichiarato inammissibile?
In questo caso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver proposto un ricorso palesemente infondato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6537 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6537 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NUMERO_DOCUMENTO
Rilevato che l’imputato NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma di condanna per i reati di cui agli artt. 495 e 385 comma 3 cod. pen.;
Rilevato che il motivo unico del ricorso – con cui il ricorrente lamenta il diniego circostanze attenuanti generiche – è manifestamente infondato giacché la Corte di appello h adeguatamente motivato sul punto, facendo riferimento agli indici di natura personale fattuale che hanno imposto di non accedere al trattamento di favore (cfr. la quarta pagina della sentenza impugnata). Tale interpretazione è ispirata alla giurisprudenza di questa Cort secondo cui il giudice, quando nega la concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevo dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento a que decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, COGNOME, Rv. 259899; Sez. 6, 34364 del 16/06/2010, COGNOME e altri, Rv. 248244);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2024.