Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6492 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 6492  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/06/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVAZIONE
Con sentenza del 5 giugno 2023 la Corte di Appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Bologna del ‘2maggio 2022, resa in esito a giudizio abbreviato, con la quale NOME era stato condannato alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione ed euro milleseicento di multa per il reato di cui agli artt. 81 comma 2 cod. pen. e 73 comma 5 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
È stato proposto ricorso per cassazione, tramite il quale l’imputato ha richiesto l’annullamento della decisione con riguardo al trattamento sanzionatorio, in ragione dell’erroneo e non motivato diniego delle circostanze attenuanti generiche di cui all’art. 62-bis cod. pen., da ritenere altresì i prevalenza sulle contestate aggravanti.
3.  Il ricorso è inammissibile.
In relazione al motivo di censura, è nozione comune che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269). Invero, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all’uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549).
Al riguardo, la Corte territoriale ha dato conto dell’assenza di elementi positivamente valutabili in favore del prevenuto, e )di converso )delia sussistenza di molteplici elementi negativi, quali lo stabile inserimento del prevenuto nel contesto dello spaccio organizzato (in considerazione della velocità di approvvigionamento della sostanza stupefacente e della sistematicità delle cessioni), l’assenza di una stabile attività lavorativa lecita (sì che era leci desumere che lo stesso vivesse dei proventi dell’attività criminosa, data anche l’insistenza nel delinquere a fronte di precedenti provvedimenti restrittivi). Quanto poi alla scelta del rito, l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche non può fondarsi sulla scelta da parte dell’imputato di definire il processo nelle forme del rito abbreviato, che implica ex lege l’applicazione di una predeterminata riduzione della pena, poiché in caso contrario la stessa circostanza comporterebbe due distinte determinazioni favorevoli all’imputato
(Sez. 3, n. 46463 del 17/09/2019, COGNOME, Rv. 277271; Sez. 2, n. 24312 del 25/03/2014, COGNOME e altri, Rv. 260012).
L’impugnazione, che non si confronta appieno con l’iter argomentativo (il quale di per sé applica correttamente principi del tutto consolidati), è quindi manifestamente infondata.
Non può pertanto che dichiararsi la complessiva inammissibilità del ricorso.
Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. 
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 12 gennaio 2024
Il Consigli GLYPH sore
Il Presidente