Attenuanti Generiche: La Personalità dell’Imputato Può Bastare per Negarle?
Nel processo penale, la concessione delle attenuanti generiche rappresenta un momento cruciale per la determinazione della pena. Si tratta di una valutazione discrezionale del giudice, basata su una serie di parametri indicati dalla legge. Ma cosa succede quando il giudice decide di negarle? Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione, la n. 5374/2024, offre chiarimenti importanti, sottolineando come la personalità negativa dell’imputato possa essere un elemento sufficiente a giustificare tale diniego. Analizziamo insieme il caso e i principi di diritto affermati.
I Fatti del Processo: Detenzione di stupefacenti e ricorso in Cassazione
Il caso ha origine da una condanna per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti di lieve entità. L’imputato, dopo la conferma della condanna in secondo grado da parte della Corte d’Appello di Firenze, ha presentato ricorso in Cassazione. Il motivo principale del ricorso era la lamentata violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche.
Secondo la difesa, i giudici di merito non avevano adeguatamente giustificato la loro decisione, omettendo di considerare elementi che avrebbero potuto portare a una riduzione della pena. La questione centrale, quindi, non riguardava la colpevolezza dell’imputato, ma la correttezza del processo valutativo che ha portato alla quantificazione della sanzione penale.
La Decisione della Corte di Cassazione: Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Gli Ermellini hanno ritenuto che la sentenza della Corte d’Appello fosse sorretta da un apparato argomentativo logico, coerente e immune da vizi. La Corte ha stabilito che le doglianze della difesa riguardavano aspetti valutativi di merito, che sono sottratti al sindacato di legittimità della Cassazione. In altre parole, la Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella dei giudici dei gradi precedenti, ma può solo controllare che la loro decisione sia stata giustificata in modo non manifestamente illogico.
Le Motivazioni: Il Ruolo Decisivo della Personalità dell’Imputato e le attenuanti generiche
Il cuore dell’ordinanza risiede nelle motivazioni con cui la Corte ha convalidato la decisione dei giudici di merito. Essi avevano negato le attenuanti generiche basandosi su tre elementi principali:
1. L’entità del fatto: La detenzione riguardava diverse tipologie di sostanze stupefacenti in un quantitativo definito ‘non minimale’.
2. La personalità negativa dell’imputato: Questo aspetto è stato desunto dalla totale assenza di pentimento (resipiscenza) e, soprattutto, dal fatto che l’imputato, in precedenti controlli, avesse fornito generalità diverse da quelle reali, risultando titolare di diversi alias.
La Valutazione dei Giudici di Merito
I giudici di appello avevano costruito una motivazione ritenuta ‘insindacabile’ dalla Cassazione. Avevano evidenziato come il comportamento complessivo dell’imputato, anche al di fuori del singolo episodio criminoso, delineasse un profilo di personalità non meritevole del beneficio. L’uso di false identità è stato interpretato come un chiaro indice di una tendenza a eludere la legge e a non assumersi le proprie responsabilità.
Il Principio di Diritto: Basta un Elemento Prevalente
La Corte di Cassazione ha colto l’occasione per ribadire un principio fondamentale. Ai fini del diniego delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice analizzi e confuti ogni singolo elemento potenzialmente favorevole all’imputato previsto dall’art. 133 del codice penale. È sufficiente che il giudice individui uno o più elementi negativi ritenuti prevalenti e li ponga a fondamento della sua decisione. Citando un precedente (Cass. n. 23903/2020), la Corte ha affermato che ‘anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all’uopo sufficiente’.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza conferma un orientamento consolidato e offre importanti indicazioni pratiche. In primo luogo, dimostra come la valutazione sulla concessione delle attenuanti non sia un automatismo, ma una scelta discrezionale ampiamente motivata. In secondo luogo, evidenzia l’importanza della condotta processuale ed extra-processuale dell’imputato: la mancanza di pentimento o i tentativi di ingannare le autorità possono pesare in modo decisivo. Infine, ribadisce i limiti del ricorso in Cassazione: non si può chiedere alla Suprema Corte di ‘rivalutare i fatti’, ma solo di controllare la correttezza giuridica e la logicità del ragionamento seguito dai giudici di merito.
Per negare le attenuanti generiche, il giudice deve considerare tutti gli elementi dell’art. 133 del codice penale?
No, la Corte ha stabilito che è sufficiente che il giudice si concentri anche su un solo elemento ritenuto prevalente, come la personalità negativa dell’imputato o la gravità del reato, per giustificare il diniego.
Quali elementi sono stati considerati decisivi per valutare negativamente la personalità dell’imputato in questo caso?
Sono stati considerati decisivi la mancanza di pentimento, il fatto di aver fornito in passato generalità false alle forze dell’ordine e l’avere a proprio carico diversi alias.
La Corte di Cassazione può riesaminare la decisione del giudice di merito di non concedere le attenuanti generiche?
No, la Cassazione non può riesaminare nel merito questa decisione. Il suo controllo si limita a verificare che la motivazione della sentenza non sia palesemente illogica o incoerente, non potendo sostituire la propria valutazione a quella del giudice precedente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5374 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5374 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/05/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da NOME COGNOME, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90.
Rilevato che, a motivi di ricorso, il ricorrente lamenta inosservanza della legge penale e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa.
Considerato che la giustificazione espressa dai giudici di merito soddisfa i criteri ermeneuti stabiliti in questa sede: la corte di appello, nel corpo della della sentenza, con motivazione insindacabile in sede di legittimità, si è soffermata sulla entità del fatto, ponendo in evidenza la diversa qualità di sostanze stupefacenti detenute dal ricorrente, il quantitativo non minimale di esse e sulla negativa personalità dell’imputato, desumibile dalla mancanza di resipiscenza, dal fatto che egli avesse nel corso di precedenti controlli fornito generalità diverse da quelle effettive, risultando diversi alias a suo carico.
Rilevato che le doglianze difensive sul punto riguardano aspetti valutativi di merito sottratti al sindacato di legittimità, essendo le argomentazioni a sostegno del decisum non manifestamente illogiche ed incoerenti.
Considerato che, ai fini del diniego della concessione del beneficio invocato, non è richiesto al giudice di merito la considerazione di tutti gli elementi all’uopo valutabili contenuti nell’art. 133 cod. pen., dovendo ritenersi sufficiente il richiamo soltanto ad alcuni di essi, ritenuti prevalenti rispetto agli altri element (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 – 02:”Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. :133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all’uopo sufficiente”).
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 gennaio 202tt
Il Consigliere estensore