Attenuanti Generiche: Il Potere Discrezionale del Giudice
L’applicazione delle attenuanti generiche rappresenta uno degli aspetti più delicati del processo penale, poiché incide direttamente sulla determinazione della pena. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre importanti chiarimenti sui limiti del potere discrezionale del giudice nel concedere o negare questo beneficio, sottolineando come una motivazione logica e coerente sia sufficiente a rendere la decisione insindacabile. Analizziamo il caso e i principi di diritto affermati.
I Fatti del Caso: La Condanna per Ricettazione
Il caso trae origine dalla condanna di un individuo per il reato di ricettazione, previsto dall’art. 648 del codice penale. La Corte d’Appello, pur riformando parzialmente la sentenza di primo grado escludendo la recidiva e rideterminando la pena, aveva confermato la responsabilità penale dell’imputato. La difesa, non soddisfatta della decisione, ha proposto ricorso alla Corte di Cassazione, lamentando principalmente due aspetti: il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e l’eccessività della pena inflitta.
I Motivi del Ricorso e le Attenuanti Generiche
Il difensore dell’imputato ha basato il ricorso sulla violazione degli articoli 62-bis e 133 del codice penale. Secondo la tesi difensiva, i giudici di merito non avrebbero tenuto in debita considerazione la personalità dell’imputato e la sua particolare condizione psicologica e sociale al momento dei fatti. Si sosteneva, inoltre, che la pena fosse sproporzionata. L’obiettivo era ottenere una rivalutazione che portasse a una riduzione della sanzione attraverso la concessione delle attenuanti generiche.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, respingendo su tutta la linea le doglianze della difesa. La decisione si fonda su principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità riguardo sia alla concessione delle attenuanti sia alla determinazione della pena.
Le Motivazioni della Corte
La Corte ha chiarito che il motivo di ricorso relativo alla mancata applicazione delle attenuanti generiche è manifestamente infondato. I giudici supremi hanno ribadito un principio fondamentale: per motivare il diniego delle attenuanti, non è necessario che il giudice di merito analizzi e confuti ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole emerso dagli atti. È sufficiente che la sua motivazione si concentri sugli elementi ritenuti decisivi. Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva logicamente spiegato la sua decisione, basandola su due punti chiave:
1. Il valore non irrisorio dei beni: Anche se era stata riconosciuta la forma attenuata del reato di ricettazione, il valore della merce non era trascurabile, un fattore che giustificava una maggiore severità.
2. La genericità delle allegazioni difensive: Il semplice e generico riferimento a non meglio precisate ‘condizioni di salute e di disagio’ dell’imputato non è stato ritenuto un elemento concreto e sufficiente per giustificare una rimodulazione del trattamento sanzionatorio.
Per quanto riguarda l’eccessività della pena, la Cassazione ha ricordato che la sua graduazione rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. Tale potere, esercitato nel rispetto dei principi degli artt. 132 e 133 c.p., non può essere oggetto di una nuova valutazione in sede di legittimità, a meno che la decisione non sia frutto di palese arbitrio o di un ragionamento manifestamente illogico, vizi che non sono stati riscontrati nel caso in esame.
Le Conclusioni
Questa ordinanza conferma che la concessione delle attenuanti generiche non è un diritto automatico dell’imputato, ma una valutazione discrezionale del giudice. Per ottenerle, non basta invocare genericamente situazioni di difficoltà personale; è necessario fornire elementi concreti e specifici che possano essere debitamente ponderati. La decisione del giudice di merito, se supportata da una motivazione logica e priva di vizi evidenti, è sostanzialmente insindacabile in Cassazione. La sentenza ribadisce, quindi, la centralità della motivazione del giudice di merito e i ristretti confini del controllo di legittimità sulla determinazione della pena.
Quando un giudice può negare le circostanze attenuanti generiche?
Un giudice può negare le circostanze attenuanti generiche fornendo una motivazione che, pur non esaminando tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, si basi su quelli ritenuti decisivi e sia esente da evidenti illogicità. Nel caso specifico, il valore non irrisorio dei beni è stato considerato un elemento sufficiente a giustificare il diniego.
Un generico riferimento a problemi di salute o disagio è sufficiente per ottenere le attenuanti generiche?
No. Secondo la Corte, il riferimento generico a condizioni di salute e di disagio dell’imputato non consente una rimodulazione del trattamento sanzionatorio e non è sufficiente per ottenere il riconoscimento delle attenuanti.
È possibile contestare in Cassazione la misura della pena decisa dal giudice di merito?
Generalmente no. La graduazione della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. In sede di legittimità, la decisione può essere censurata solo se è frutto di arbitrio o di un ragionamento manifestamente illogico, vizi che non sono stati rilevati nel caso in esame.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34688 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34688 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/09/2025
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
NOME NOME nato a Bologna il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 25/02/2025 della Corte d’appello di Bologna dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse diNOME COGNOME;
Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza in data 9 dicembre 2019, previa esclusione della contestata recidiva e conseguente rideterminazione del trattamento sanzionatorio, ha confermato nel resto l’affermazione della penale responsabilità di NOME COGNOME in relazione al contestato reato di ricettazione (art. 648 cod. pen.) accertato in data 19 aprile 2015.
Considerato che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 62-bis e 133 cod. pen. con riferimento al mancato riconoscimento all’imputato delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione del trattamento sanzionatorio, non essendo state tenute in debita considerazione la personalità del ricorrente e la condizione psicologica e sociale nella quale lo stesso versava.
Rilevato che il motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non Ł consentito in sede di legittimità ed Ł manifestamente infondato in presenza (si veda penultima pagina della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non Ł necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma Ł sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
che , la Corte territoriale ha comunque debitamente spiegato che le invocate circostanze attenuanti non possono essere concesse alla luce del valore non irrisorio dei beni di cui all’imputazione (situazione che peraltro ha comunque già comportato il riconoscimento della fattispecie attenuata di cui all’art. 648 cod. pen.) e che il riferimento generico a condizioni di salute e di disagio dell’imputato non consente una rimodulazione del trattamento sanzionatorio;
– Relatore –
Ord. n. sez. 12915/2025
CC – 23/09/2025
che anche il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge in relazione all’art. 133 cod. pen. per eccessività della pena irrogata, Ł manifestamente infondato, in quanto, secondo l’indirizzo consolidato nella giurisprudenza di legittimità, la graduazione del trattamento sanzionatorio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., cosicchØ in questa sede non Ł consentita dalla legge la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico, vizi non rilevabili nel caso in esame.
Rilevato , pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 23/09/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME