Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3278 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3278 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME (CODICE_FISCALE 04RVYVB) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/01/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
letti i motivi del ricorso;
rilevato che, in esito al giudizio di rinvio, la Corte di appello ha rig motivi di impugnazione proposti da NOME vertenti sul diniego dell circostanze attenuanti generiche e di quella del danno patrimoniale di speci tenuità;
che la motivazione sottesa a tale decisione resiste alle censure ricorrente, atteso:
che, quanto alla consistenza del danno patrimoniale, il giudice di mer ha considerato, in termini in questa sede incensurabili, il valore econom tutt’altro che insignificante, dei beni trafugati, pari a circa 190 euro, olt complessiva offensività della condotta, denotante un non minimale coefficiente d callidità criminale, ed ha, per contro, stimato irrilevante il pronto recuper merce da parte del legittimo proprietario, in tal modo muovendosi nella corni della norma invocata, per come interpretata dalla giurisprudenza di legittim secondo cui «L’applicazione della circostanza attenuante prevista dall’art. 6 4, cod. pen. presuppone che il pregiudizio causato sia di valore economi pressoché irrisorio, sia quanto al valore in sé della cosa sottratta, che ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla parte offesa» (Sez. 2, n del 05/10/2017, Calvi°, Rv. 271695 – 01);
che il diniego delle generiche trova, analogamente, giustificazione congr ed esente da vizi logici e giuridici nell’apprezzamento delle negative informaz acquisite in ordine al vissuto criminale dell’imputato, gravato da conda definitive per rapina, tentato omicidio e lesioni ed autore, nell’ambi presente procedimento, di violazioni delle prescrizioni impartitegli a fini cau onde pertinente si palesa il richiamo al principio secondo cui «Al fine di rite escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a pre in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicc anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’enti reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all’uopo suffici (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 d 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269);
che, nel delineato contesto, il ricorrente oppone obiezioni volte rivalutazione del materiale istruttorio e, in specie, a profili – quali afferenti, via via: all’omessa rimozione delle placche antitaccheg all’immediata restituzione dei beni trafugati a chi ne era titolare; al asseritamente vicario, da lui svolto nella complessiva economia dell’impre delittuosa; alla giovane età; alle disagiate condizioni sociali ed economich
che non valgono, di per sé, a scardinare la tenuta razionale del provvedimen impugnato;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del rico con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione de causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favor della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso il 26/10/2023.