Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2865 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2865 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME (CUI CODICE_FISCALE) nato il 14/04/1998
avverso la sentenza del 18/07/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Firenze ha parzialmen riformato in punto di trattamento sanzionatorio la sentenza del Tribunale di Fire del 26 marzo 2019, con cui NOME era stato dichiarato responsabile del reato di cui agli artt. 110, 624, 625 n.2 e 61 n.5 cod. pen.
L’imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso l sentenza della Corte di appello, lamentando vizio di motivazione in relazione al mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis cod. pe
Con riferimento all’unico motivo di ricorso, va osservato che, in materia, giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabil sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamand degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., considerati preponder fini della concessione o dell’esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME Rv. 271269, fattispecie nella quali la Corte ha ritenuto sufficiente, a dell’esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai nume precedenti penali dell’imputato).Nel motivare il diniego della concessione de attenuanti generiche, infatti, non è necessario che il giudice prenda in consideraz tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rile rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 7, Ord. n del 27/05/2016, Jebali, Rv. 268475; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, COGNOME, R 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, COGNOME, Rv. 259899; Sez. 2, n. 228 dell’11/10/2004, dep. 2005, Alba, Rv. 230691).AI fine di ritenere o escludere circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tr elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle moda esecuzione di esso può risultare all’uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2 Marigliano, Rv. 279549). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Tanto premesso, la Corte di appello ha osservato che, nel caso di specie, no erano presenti elementi positivamente valutabili a tal fine, considerando anch precedenti da cui l’imputato risulta gravato e il suo comportamento processua assolutamente non collaborativo.
Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile co conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non
ricorrendo ragioni di esonero – al versamento della somma di euro tremila in favor della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 12 dicembre 2024.