Attenuanti Generiche: La Semplice Assenza di Elementi Positivi Giustifica il Diniego
L’applicazione delle attenuanti generiche rappresenta uno degli aspetti più discrezionali nel processo penale e, per questo, è spesso al centro di dibattiti e ricorsi. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha offerto un’importante occasione per ribadire i criteri che guidano questa valutazione. La Suprema Corte ha chiarito che un giudice può negare la concessione di tali circostanze basandosi unicamente sull’assenza di elementi positivi, senza dover necessariamente trovare aspetti negativi a carico dell’imputato. Analizziamo insieme la vicenda processuale e il principio di diritto affermato.
I Fatti del Caso
La vicenda ha origine da una sentenza del Tribunale che condannava un soggetto per diversi reati, tra cui una rapina aggravata. In seguito, la Corte d’Appello riformava parzialmente la decisione di primo grado: assolveva l’imputato da uno dei capi d’accusa, dichiarava il non doversi procedere per un altro a causa del difetto di querela e, infine, rideterminava la pena per il reato di rapina.
Nonostante l’esito parzialmente favorevole, l’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidandosi a due principali motivi di doglianza.
I Motivi del Ricorso e le Attenuanti Generiche
I motivi del ricorso presentati alla Suprema Corte erano essenzialmente due:
1. Una contestazione relativa alla condanna per un reato dal quale, in realtà, era già stato assolto in appello. Questo motivo è stato immediatamente giudicato manifestamente infondato, poiché si impugnava una decisione di condanna mai emessa in secondo grado.
2. La lamentela per la mancata applicazione delle attenuanti generiche. L’imputato sosteneva che la Corte d’Appello avesse errato nel non riconoscergli questo beneficio.
È su questo secondo punto che la Cassazione concentra la sua analisi, cogliendo l’occasione per consolidare un orientamento giurisprudenziale di grande rilevanza pratica.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. La decisione si fonda su un’argomentazione chiara e lineare, specialmente per quanto riguarda il tema delle attenuanti generiche.
Le motivazioni della Corte
La Corte ha ritenuto il secondo motivo di ricorso non solo inammissibile in sede di legittimità, ma anche manifestamente infondato. La motivazione della Corte d’Appello, che aveva negato le attenuanti, è stata giudicata esente da vizi logici e giuridicamente corretta. I giudici di legittimità hanno richiamato un principio consolidato, secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con la semplice assenza di elementi o circostanze di segno positivo.
In altre parole, non è necessario che il giudice individui elementi negativi (come precedenti penali, cattiva condotta processuale, ecc.) per giustificare il diniego. È sufficiente che, dall’analisi complessiva del caso e della personalità dell’imputato, non emerga alcun fattore positivo meritevole di considerazione ai fini di una riduzione della pena. La valutazione del giudice di merito è insindacabile in Cassazione se, come in questo caso, è supportata da una motivazione logica e non contraddittoria.
Le conclusioni
L’ordinanza in esame rafforza un importante principio relativo alla discrezionalità del giudice nella commisurazione della pena. Per ottenere le attenuanti generiche, non basta l’assenza di elementi negativi; spetta all’imputato, o quantomeno deve emergere dagli atti, la presenza di elementi positivi (come la confessione, il risarcimento del danno, un buon comportamento post-delictum, ecc.) che possano giustificare un trattamento sanzionatorio più mite. Questa decisione sottolinea come i ricorsi basati su motivi manifestamente infondati non solo non hanno possibilità di successo, ma comportano anche conseguenze economiche negative per chi li propone, confermando la funzione deflattiva del giudizio di legittimità.
Cosa sono le circostanze attenuanti generiche?
Sono circostanze non specificate dalla legge che il giudice può riconoscere per diminuire la pena. La loro concessione si basa su una valutazione discrezionale di elementi positivi relativi al fatto o alla personalità dell’imputato.
Perché la Corte di Cassazione ha negato le attenuanti generiche in questo caso?
La Corte non ha negato le attenuanti, ma ha confermato la decisione della Corte d’Appello. Ha stabilito che il diniego era legittimo perché motivato dalla semplice assenza di elementi positivi a favore dell’imputato, senza che fosse necessario individuare elementi negativi.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, come in questo caso, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione per aver adito la Corte con un’impugnazione palesemente infondata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2832 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2832 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME impugna la sentenza in data 20/02/2023 della Corte di appello di Roma, che ha riformato la sentenza in data 14/0412022 del Tribunale di Latina, assolvendolo per il reato di cui al capo B), dichiarando non doversi procedere per difetto di querela i relazione al capo C) e rideterminando la pena per il reato di rapina aggravata contestata al capo A).
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la condanna dell’imputato per il delitto di cui al capo B, è manifestamente infondato, in quanto la corte di appello ha pronunciato sentenza di assoluzione in relazione a tale episodio;
Considerato che il secondo motivo di ricorso, che lamenta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pagina 2 della motivazione della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, COGNOME NOME, Rv. 283489);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 ottobre 2023 Il Consigliere estensore COGNOME
La Presidente