Attenuanti Generiche: il Diniego Basato sui Precedenti è Legittimo?
La concessione delle attenuanti generiche rappresenta un momento cruciale nel processo penale, in cui il giudice valuta la personalità dell’imputato e le circostanze del reato per calibrare la pena. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 1663/2024, ha ribadito i principi che governano questa valutazione, confermando la legittimità di un diniego fondato su elementi negativi specifici, come i precedenti penali e la condotta dell’imputato.
Il Caso in Esame
Un imputato presentava ricorso alla Corte di Cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Firenze, la quale aveva confermato la mancata concessione delle attenuanti generiche. Il motivo del ricorso si concentrava proprio su questo punto, ritenendo ingiusta la valutazione operata dal giudice di merito.
Il ricorrente sosteneva, in sostanza, che la sua situazione complessiva meritasse un trattamento sanzionatorio più mite, ma la sua tesi non ha trovato accoglimento presso la Suprema Corte.
La Valutazione delle Attenuanti Generiche e la Discrezionalità del Giudice
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, chiarendo un principio fondamentale: il giudice di merito non è obbligato a prendere in considerazione ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole dedotto dalle parti. È sufficiente, ai fini di una motivazione corretta, che si concentri sugli aspetti ritenuti decisivi per la sua valutazione.
Questo orientamento, consolidato nella giurisprudenza, sottolinea l’ampia discrezionalità del giudice nel soppesare gli elementi a sua disposizione. Non si tratta di un mero calcolo matematico, ma di un giudizio complessivo sulla personalità del reo e sulle modalità del fatto.
le motivazioni
Nel caso specifico, la Corte di Cassazione ha ritenuto che la decisione della Corte d’Appello fosse immune da vizi logici e giuridici. La motivazione del diniego delle attenuanti generiche era solidamente ancorata a tre elementi negativi di grande peso:
1. I carichi pendenti: la presenza di altri procedimenti penali in corso a carico dell’imputato.
2. I precedenti penali: l’esistenza di condanne definitive passate, che delineano un profilo di propensione a delinquere.
3. La commissione del reato durante una misura cautelare: il fatto che l’imputato avesse commesso il nuovo illecito mentre era già sottoposto a una misura restrittiva per un’altra vicenda penale. Questo elemento è stato considerato particolarmente grave, poiché dimostra un disprezzo per le prescrizioni dell’autorità giudiziaria.
Secondo la Suprema Corte, questi fattori erano più che sufficienti a giustificare la decisione di non concedere il beneficio. La sentenza impugnata si è attenuta alle regole, fornendo una giustificazione adeguata e logicamente coerente. Il ricorso, tentando di ottenere una nuova valutazione dei medesimi fatti, si poneva al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, che non può riesaminare il merito della vicenda.
le conclusioni
L’ordinanza si conclude con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa decisione riafferma con forza un principio cardine: la valutazione delle attenuanti generiche è prerogativa del giudice di merito. Se la motivazione del diniego è logica, coerente e basata su elementi concreti e rilevanti – come una storia criminale pregressa e la violazione di misure cautelari – essa è insindacabile in sede di legittimità. Per gli imputati, ciò significa che la speranza di ottenere uno sconto di pena passa necessariamente da una condotta irreprensibile, sia prima che durante il processo.
È obbligatorio per un giudice considerare tutti gli elementi a favore e a sfavore quando nega le attenuanti generiche?
No. Secondo la Corte di Cassazione, è sufficiente che il giudice motivi la sua decisione facendo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo superati tutti gli altri da tale valutazione.
Quali fattori possono giustificare il diniego delle attenuanti generiche?
In questo caso, il diniego è stato giustificato dalla presenza di carichi pendenti, precedenti penali e, in particolare, dal fatto che l’imputato ha commesso il reato mentre era già sottoposto a una misura cautelare per un altro illecito.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
L’inammissibilità dell’impugnazione comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (in questa vicenda, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1663 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1663 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 18/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 18/03/1992
avverso la sentenza del 04/04/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e !a sentenza impugnata;
esaminato il motivo del ricorso avente ad oggetto la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Il motivo è riproduttivo di censura già adeguatamente vagliata e disattesa con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, e, pertanto, insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficie che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, COGNOME, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244) e, nel caso in esame, la sentenza impugnata, facendo riferimento ai carichi pendenti e ai precedenti penali dell’imputato, nonché al fatto che commetteva il reato di cui al presente procedimento mentre era sottoposto a misura cautelare per altro reato, si è attenuta a tali regole (cfr. pag. 3).
Considerato che all’inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 settembre 2023
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