Attenuanti generiche: la Cassazione ribadisce i limiti alla valutazione del giudice
La concessione delle attenuanti generiche rappresenta uno dei momenti più delicati del processo penale, in cui il giudice esercita un’ampia discrezionalità per adeguare la pena alla specifica situazione dell’imputato. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 1661/2024) offre un importante chiarimento sui criteri che guidano questa valutazione e sui limiti del sindacato di legittimità. La Corte ha infatti ribadito che, per motivare il diniego delle attenuanti, non è necessario un esame analitico di tutti gli elementi, ma è sufficiente concentrarsi su quelli ritenuti decisivi.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Firenze, che aveva confermato il diniego della concessione delle attenuanti generiche. La difesa aveva impugnato tale decisione, sostenendo che la Corte territoriale non avesse adeguatamente considerato alcuni elementi favorevoli, tra cui la circostanza che l’imputato avesse intrapreso un programma terapeutico. Il ricorso mirava a ottenere una riconsiderazione del trattamento sanzionatorio attraverso il riconoscimento di circostanze che potessero mitigare la pena.
Diniego delle attenuanti generiche: La Decisione della Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Secondo gli Ermellini, il motivo di ricorso non faceva altro che riproporre una censura già adeguatamente esaminata e respinta dal giudice di merito con argomenti giuridicamente corretti e privi di vizi logici. La decisione impugnata, pertanto, risultava insindacabile in sede di legittimità. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Corte
Il nucleo centrale dell’ordinanza risiede nelle motivazioni con cui la Cassazione ha giustificato l’inammissibilità del ricorso. I giudici hanno richiamato consolidati principi giurisprudenziali per delineare i confini del potere decisionale del giudice di merito.
Il Principio della Valutazione Prevalente
La Corte ha ribadito un principio fondamentale: nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, il giudice di merito non ha l’obbligo di prendere in considerazione ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole dedotto dalle parti o emergente dagli atti. È invece sufficiente che egli faccia riferimento agli elementi che ritiene decisivi o comunque rilevanti per la sua decisione. Tutti gli altri elementi, per quanto favorevoli all’imputato, si considerano implicitamente superati o disattesi da tale valutazione complessiva.
La Gravità del Fatto come Elemento Decisivo
Nel caso specifico, la sentenza della Corte d’Appello aveva fondato il diniego delle attenuanti sull’estrema gravità del fatto. Secondo la Cassazione, questa motivazione è pienamente legittima e sufficiente. La gravità del reato costituisce un parametro valido che, se considerato preponderante dal giudice, può da solo giustificare la mancata concessione del beneficio, assorbendo ogni altra possibile valutazione di elementi di segno contrario, come il percorso terapeutico intrapreso dall’imputato.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame consolida un orientamento giurisprudenziale di grande rilevanza pratica. Per la difesa, ciò significa che non basta elencare elementi positivi sulla condotta dell’imputato per ottenere automaticamente le attenuanti generiche. È necessario dimostrare che tali elementi siano così significativi da superare la valutazione negativa del giudice su altri aspetti, come la gravità del reato. Per i giudici, viene confermata un’ampia discrezionalità, purché la motivazione del diniego sia ancorata a criteri logici e a elementi concreti presenti nel processo, senza la necessità di una disamina parcellizzata di ogni singolo dettaglio.
Per negare le attenuanti generiche, il giudice deve analizzare tutti gli elementi a favore e a sfavore dell’imputato?
No, la Corte di Cassazione ha chiarito che è sufficiente che il giudice faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi (in questo caso, l’estrema gravità del fatto), potendo implicitamente ritenere superati tutti gli altri.
Presentare in Cassazione un nuovo elemento favorevole, come la partecipazione a un programma terapeutico, può modificare la decisione sulle attenuanti generiche?
In questo specifico caso non è stato possibile, perché il ricorso è stato giudicato inammissibile in quanto riproposizione di censure già respinte nel merito con una motivazione logicamente corretta. La valutazione di nuovi elementi di fatto è preclusa nel giudizio di legittimità.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna definitiva del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, stabilita dal giudice, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1661 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1661 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 18/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME COGNOME nato il 03/02/1976
avverso la sentenza del 16/09/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il motivo del ricorso – avente ad oggetto la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche – e la memoria difensiva con la quale il Collegio è stato portato a conoscenza del fatto che l’imputato sta seguendo un programma terapeutico.
Il motivo è riproduttivo di censura già adeguatamente vagliata e disattesa con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, e, pertanto, insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è suffici che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/201 Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244) e, nel caso in esame, la sentenza impugnata, facendo riferimento alla estrema gravità del fatto, si è attenuta a tali regole (cfr. pag. 7,8).
Considerato che all’inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 settembre 2023
Il Consi ere
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