Attenuanti Generiche: I Precedenti Penali Possono Bastare a Negarle?
La concessione delle attenuanti generiche rappresenta uno degli strumenti più discrezionali a disposizione del giudice penale per adeguare la pena alla specificità del caso concreto. Tuttavia, quali elementi possono legittimamente portare a un diniego? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce come la personalità dell’imputato, desunta dai suoi precedenti penali, possa essere un fattore decisivo e sufficiente per escludere tale beneficio, anche a fronte di altri elementi a favore.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna per tentato furto emessa dal Tribunale di Genova e successivamente confermata dalla Corte d’Appello della stessa città. L’imputato, ritenuto responsabile, veniva condannato a quattro mesi di reclusione e a una multa.
Contro la sentenza di secondo grado, la difesa proponeva ricorso per cassazione, lamentando un vizio di motivazione. In particolare, si contestava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Secondo il ricorrente, la Corte d’Appello si era limitata a considerare i precedenti penali, ignorando altri aspetti positivi evidenziati nell’atto di appello, quali:
* La minima gravità del fatto.
* L’ottimo contegno tenuto subito dopo il reato.
* Le condizioni di marginalità sociale.
* Le ampie possibilità di risocializzazione.
La difesa sosteneva che una valutazione così parziale non potesse giustificare il diniego di un beneficio tanto importante per la determinazione della pena finale.
La Decisione della Corte di Cassazione sulle attenuanti generiche
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. Gli Ermellini hanno ribadito un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità: la valutazione sulla concessione o meno delle attenuanti generiche è un giudizio di fatto, rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito. Tale valutazione non è sindacabile in sede di cassazione, a patto che la motivazione sia logica, coerente e non contraddittoria.
La Corte ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende, confermando in via definitiva la decisione dei giudici di merito.
Le Motivazioni della Corte
Il fulcro della decisione risiede nei criteri che il giudice può utilizzare per motivare il diniego delle attenuanti generiche. La Cassazione ha chiarito diversi punti fondamentali:
1. Sufficiente anche un solo elemento: Per escludere le attenuanti, non è necessario che il giudice analizzi e confuti ogni singolo elemento favorevole dedotto dalla difesa. È sufficiente che si soffermi sugli elementi ritenuti decisivi o prevalenti, i quali possono superare e rendere irrilevanti tutti gli altri. Anche un solo fattore, come la personalità del colpevole o la gravità del reato, può bastare a fondare la decisione.
2. Il peso dei precedenti penali: I precedenti penali, soprattutto se specifici (cioè relativi a reati della stessa indole), sono un elemento di primaria importanza nella valutazione della personalità dell’imputato (ai sensi dell’art. 133 c.p.). Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva correttamente valorizzato i “numerosi precedenti penali specifici” e la “persistenza di stimoli criminogeni”, interpretandoli come sintomi di una “perdurante inclinazione alla commissione di delitti contro il patrimonio”.
3. La personalità negativa: La Corte ha concluso che da tali elementi emergeva una “personalità gravemente negativa dell’imputato e la sua proclività alla violazione della legge penale”. Questi aspetti sono stati ritenuti “pregnanti e di evidente incisività”, tali da giustificare pienamente il diniego delle attenuanti generiche, rendendo di fatto secondari gli altri elementi positivi sollevati dalla difesa.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame offre un’importante lezione pratica. Dimostra che, nel bilanciamento degli elementi favorevoli e sfavorevoli all’imputato, il giudice di merito gode di un’ampia discrezionalità. Una storia criminale significativa, che delinei un profilo di abitualità nel commettere reati, può legittimamente essere considerata un ostacolo insormontabile alla concessione delle attenuanti generiche. Per la difesa, ciò significa che non è sufficiente elencare una serie di circostanze positive, ma è necessario dimostrare un reale e concreto cambiamento nella condotta e nella personalità dell’imputato, tale da superare la valutazione negativa derivante dai precedenti.
Un giudice deve considerare tutti gli elementi favorevoli prima di negare le attenuanti generiche?
No. Secondo la Corte di Cassazione, è sufficiente che il giudice faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, i quali possono superare e rendere irrilevanti tutti gli altri fattori favorevoli.
I precedenti penali da soli possono giustificare il diniego delle attenuanti generiche?
Sì. La Corte ha stabilito che anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole, come la presenza di numerosi precedenti penali specifici, può essere considerato sufficiente per motivare la decisione di non concedere il beneficio.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33334 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33334 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 17/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Bot NOME COGNOME nato a EM(ROMANIA) il 25/01/1979
avverso la sentenza del 17/03/2025 della Corte d’appello di Genova
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza del 17 marzo 2025, la Corte di Appello di Genova confermava la pronuncia emessa in data 30 giugno 2022 dal Tribunale di Genova, che aveva dichiarato BOT NOME COGNOME responsabile del reato di cui agli artt. 56 e 624 cod.pen., condannandolo pena di mesi quattro di reclusione ed euro 120,00 di multa.
Avverso tale sentenza ricorre per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, deducendo violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod.proc.pen. in riferimento motivazione addotta per negare il riconoscimento delle attenuanti generiche.
Il ricorrente lamenta che la Corte territoriale si sia limitata a rilevare unica precedenti penali dell’imputato senza prendere posizione sugli elementi evidenziati nell’att appello: la minima gravità del fatto, l’ottimo contegno serbato nell’immediatezza, le condiz di marginalità sociale e le ampie possibilità di risocializzazione.
Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.
Va premesso che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizi di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contradd e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione (cfr. Sez. 5, n. 4395 13/04/20:17, COGNOME, Rv. 271269-01; nella specie, la Corte di cassazione ha rite sufficiente, ai fini dell’esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai n precedenti penali dell’imputato).
Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenut comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244-01).
Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limit prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prev e atto a determinare o no il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo element attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato e alle modalità di esecuz esso può risultare all’uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, 279549-01; Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163-01).
Nel caso di specie, la Corte d’Appello ha adeguatamente motivato l’esclusione delle attenuanti generiche valorizzando i numerosi precedenti penali specifici dell’imputato e persistenza di stimoli criminogeni sintomatica di perdurante inclinazione alla commissione delitti contro il patrimonio. Come correttamente rilevato dai giudici di merito, emerge personalità gravemente negativa dell’imputato e la sua proclività alla violazione della l penale, elementi pregnanti e di evidente incisività che giustificano il diniego delle atte generiche.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.