Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33333 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33333 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 17/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SIRACUSA il 22/01/1975
avverso la sentenza del 18/12/2024 della Corte d’appello di Catania
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.La Corte di Appello di Catania, con sentenza emessa il 18.12.2024, in riforma dell sentenza pronunciata in data 29.05.2018 dal Tribunale di Siracusa, ha rideterminato la pen nei confronti di COGNOME NOME in anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 150,00 di mult per il reato di cui agli artt. 624-625 n. 4 cod.pen..
Avverso tale sentenza ricorre per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore d fiducia, deducendo violazione dell’art. 606, lett. b) ed e), cod.proc.pen., per manifesta ill della motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Il ricorrente lamenta che la Corte territoriale avrebbe analizzato la posizione process dell’imputato in modo carente e illogico, non valorizzando il corretto comportament collaborativo, consistito nella restituzione di parte della refurtiva.
3.11 ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.
Va premesso che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizi di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contradd e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione (cfr. Sez. 5, n. 4395 13/04/20:17, COGNOME, Rv. 271269-01; nella specie, la Corte di cassazione ha rite sufficiente, ai fini dell’esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai nu precedenti penali dell’imputato).
Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenut comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244-01).
Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limit prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prev e atto a determinare o no il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo element attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato e alle modalità di esecuz esso può risultare all’uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, 279549-01; Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163-01).
Nel caso di specie, la Corte d’Appello ha adeguatamente motivato il diniego dell attenuanti generiche, valorizzando l’allarmante profilo personologico dell’imputa pluripregiudicato per reati contro il patrimonio, evasione e reati in materia di stupefac rilevando che il comportamento collaborativo dell’imputato non si reputa tale, avendo COGNOME restituito parzialmente la refurtiva, tra l’altro in un momento in cui lo stesso stato individuato quale autore del reato.
Tale motivazione risulta immune da vizi logico-giuridici e non è sindacabile in sede legittimità.
Il ricorso si risolve, pertanto, in una mera richiesta di rivalutazione nel inammissibile in questa sede.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pe condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000) versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 settembre 2025
Il consigliere estensore
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Il Prsiente