Attenuanti Generiche: La Discrezionalità del Giudice e il Peso della Condotta Processuale
La concessione delle attenuanti generiche rappresenta uno degli aspetti più discrezionali del giudizio penale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre l’occasione per approfondire i criteri che guidano questa decisione e per comprendere come la condotta dell’imputato, anche durante le fasi investigative, possa influenzare l’esito del processo. Il caso in esame riguarda due persone condannate per la detenzione di un’arma e delle relative munizioni, i cui ricorsi sono stati giudicati inammissibili dalla Suprema Corte.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da una sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato la condanna nei confronti di due conviventi. L’uomo aveva impugnato la sentenza lamentando la mancata concessione delle attenuanti generiche, mentre la donna contestava l’affermazione della sua responsabilità penale.
Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, durante una perquisizione domiciliare, l’uomo aveva tenuto un comportamento ostruzionistico e rilasciato dichiarazioni mendaci nel tentativo di scagionare la compagna. La donna, dal canto suo, aveva fisicamente occultato l’arma tra i propri indumenti mentre si trovava a letto, dimostrando così piena consapevolezza e partecipazione alla detenzione illecita.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili, confermando integralmente la decisione della Corte d’Appello. Per i giudici di legittimità, le motivazioni della sentenza impugnata erano logiche, coerenti e giuridicamente corrette, respingendo le doglianze dei ricorrenti come tentativi di ottenere una nuova e non consentita valutazione dei fatti in sede di Cassazione.
Le motivazioni: perché sono state negate le attenuanti generiche?
Il punto centrale della pronuncia riguarda il diniego delle attenuanti generiche all’imputato. La Corte di Cassazione ha ribadito un principio consolidato: la valutazione circa la concessione di questo beneficio è un giudizio di fatto, riservato al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità, a condizione che la motivazione sia esente da vizi logici.
Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva correttamente giustificato il diniego sulla base di tre elementi negativi preponderanti:
1. I numerosi e gravi precedenti penali: Un passato criminale significativo è un elemento che il giudice può e deve considerare nel valutare la personalità dell’imputato.
2. La condotta durante la perquisizione: L’atteggiamento non collaborativo e le menzogne rappresentano un indice negativo del carattere del reo.
3. Il tentativo di scagionare la complice: Anziché dimostrare un ravvedimento, questo comportamento è stato interpretato come un ulteriore elemento di astuzia e di persistenza nell’illegalità.
Questi fattori, nel loro insieme, hanno fornito una base solida e non contraddittoria per escludere il beneficio delle attenuanti generiche, rendendo la decisione del giudice di merito incensurabile.
Le motivazioni: la responsabilità della coimputata
Anche per quanto riguarda la posizione della donna, la Cassazione ha ritenuto la motivazione della Corte d’Appello adeguata e non illogica. La responsabilità della ricorrente non derivava dalla semplice convivenza, ma da elementi concreti che dimostravano il suo pieno concorso nel reato. La conoscenza della presenza dell’arma e, soprattutto, il comportamento attivo volto a occultarla durante la perquisizione, sono stati considerati elementi significativi e sufficienti a confermare la sua colpevolezza.
Le conclusioni: implicazioni pratiche
L’ordinanza in esame conferma che la concessione delle attenuanti generiche non è un diritto dell’imputato, ma una valutazione discrezionale del giudice basata su un’analisi complessiva della vicenda e della personalità del reo ai sensi dell’art. 133 c.p. La presenza di precedenti penali e una condotta processuale negativa, come la menzogna o l’ostruzionismo, possono legittimamente portare all’esclusione del beneficio. Inoltre, la pronuncia sottolinea come, in sede di legittimità, non sia possibile rimettere in discussione l’accertamento dei fatti compiuto dai giudici di merito, se la loro motivazione risulta coerente e priva di vizi logici.
Quando un giudice può negare la concessione delle attenuanti generiche?
Un giudice può negare le attenuanti generiche quando elementi negativi, come numerosi e gravi precedenti penali e una condotta processuale ostruzionistica, sono considerati preponderanti rispetto a eventuali elementi positivi, fornendo una motivazione logica e non contraddittoria.
Il comportamento tenuto durante una perquisizione può influire sulla valutazione delle attenuanti generiche?
Sì, il comportamento serbato nel corso di una perquisizione, come il tentativo di ostacolare le operazioni o di scagionare un complice con dichiarazioni false, è un elemento che il giudice può valutare negativamente ai fini della concessione delle attenuanti generiche.
Come può essere provato il concorso di una persona nella detenzione di un’arma trovata in un’abitazione condivisa?
Il concorso può essere provato non solo dalla consapevolezza della presenza dell’arma, ma anche da un comportamento attivo e ostruzionistico, come l’occultamento fisico dell’arma stessa durante un controllo di polizia, che rappresenta un elemento significativo a conferma della partecipazione al reato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 572 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 572 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/12/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a SASSARI il 18/01/1979 NOME nato a SASSARI il 30/07/1995
avverso la sentenza del 07/02/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati i ricorsi e la sentenza impugnata.
Rilevato che entrambi i ricorsi sono manifestamente infondati;
Ritenuto che, quanto alla impugnazione di NOME COGNOME, il ricorrente lamenta il vizio di motivazione con riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche;
Considerato che la Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, ha confermato il diniego delle circostanze ex art.62-bis cod. pen. per l’assenza di elementi positivi al riguardo, tenuto conto dei numerosi e gravi precedenti dell’imputato, della condotta serbata nel corso della perquisizione e del tentativo di scagionare la compagna mediante dichiarazioni mendaci;
Ritenuto che in materia di attenuanti generiche vale il principio, più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269-01; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 26582601; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, COGNOME, Rv. 259899), secondo cui il giudice del merito esprime al riguardo un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché – come nel caso di specie – sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli pur sempre indicati nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione. Scrutinata alla luce di tale principio, la sentenza impugnata è palesemente incensurabile in questa sede;
Rilevato, con riferimento al ricorso di NOME COGNOME, che la Corte distrettuale, con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, ha ritenuto dimostrata la responsabilità dell’imputata tenuto conto che la donna viveva con il Cubeddu e che era a conoscenza della presenza dell’arma e delle cartucce nell’abitazione da lei condivisa con l’altro imputato. Inoltre il comportamento ostruzionistico dell’imputata (la quale aveva fisicamente occultato l’arma nei suoi indumenti rimanendo nel letto durante la perquisizione) rappresentava un elemento significativo a conferma del concorso nella detenzione dell’arma;
Considerato che le doglianze della ricorrente sono quindi di mero fatto e riguardano aspetti già esaminati, in modo non contraddittorio, dalla Corte territoriale e suggeriscono una inammissibile lettura alternativa degli elementi processuali coerentemente valutati dal giudice a quo ;
Ritenuto che deve essere dichiarata l’inammissibilità dei ricorsi, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 7 dicembre 2023.