Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 572 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 572 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/12/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME NOME a SASSARI il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a SASSARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/02/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati i ricorsi e la sentenza impugnata.
Rilevato che entrambi i ricorsi sono manifestamente infondati;
Ritenuto che, quanto alla impugnazione di NOME COGNOME, il ricorrente lamenta il vizio di motivazione con riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche;
Considerato che la Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, ha confermato il diniego delle circostanze ex art.62-bis cod. pen. per l’assenza di elementi positivi al riguardo, tenuto conto dei numerosi e gravi precedenti dell’imputato, della condotta serbata nel corso della perquisizione e del tentativo di scagionare la compagna mediante dichiarazioni mendaci;
Ritenuto che in materia di attenuanti generiche vale il principio, più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269-01; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 26582601; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, COGNOME, Rv. 259899), secondo cui il giudice del merito esprime al riguardo un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché – come nel caso di specie – sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli pur sempre indicati nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione. Scrutinata alla luce di tale principio, la sentenza impugnata è palesemente incensurabile in questa sede;
Rilevato, con riferimento al ricorso di NOME COGNOME, che la Corte distrettuale, con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, ha ritenuto dimostrata la responsabilità dell’imputata tenuto conto che la donna viveva con il COGNOME e che era a conoscenza della presenza dell’arma e delle cartucce nell’abitazione da lei condivisa con l’altro imputato. Inoltre il comportamento ostruzionistico dell’imputata (la quale aveva fisicamente occultato l’arma nei suoi indumenti rimanendo nel letto durante la perquisizione) rappresentava un elemento significativo a conferma del concorso nella detenzione dell’arma;
Considerato che le doglianze della ricorrente sono quindi di mero fatto e riguardano aspetti già esaminati, in modo non contraddittorio, dalla Corte territoriale e suggeriscono una inammissibile lettura alternativa degli elementi processuali coerentemente valutati dal giudice a quo ;
Ritenuto che deve essere dichiarata l’inammissibilità dei ricorsi, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 7 dicembre 2023.