Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2885 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2885 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALERMO il 11/03/1992
avverso la sentenza del 28/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Palermo, ha confermato la se Tribunale di Palermo con la quale NOME COGNOME era stato dichiarato colpevole del all’art. 116, comma 15 C.d.S..
L’imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la della Corte di appello, lamentando vizio di motivazione con riferimento al di circostanze attenuanti generiche. Lamenta altresì assenza di motivazione in riconoscimento della penale responsabilità in capo all’imputato.
3. Il ricorso è inammissibile.
Va ricordato che, in tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice del merit giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indica cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione (Se del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269, fattispecie nella quali la Corte ha ritenuto fini dell’esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numero penali dell’imputato). In sintesi, al fine di ritenere o escludere le circostanze atte il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, s un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed esecuzione di esso può risultare all’uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del Marigliano, Rv. 279549).
Inoltre, le ragioni del diniego dei benefici della sospensione condizionale della ritenersi implicite nella motivazione con cui il giudice neghi le circostanze attenu richiamando i profili di pericolosità del comportamento dell’imputato, dal mome legislatore fa dipendere la concessione dei predetti benefici dalla valutazione d indicati dall’art.133 cod. pen (Sez. 3 n. 26191 del 28/03/2019 Ud. (dep. 13/06/2019 ) Rv. 276041; Sez. 4 n. 34754 del 20/11/2020 Ud. (dep. 07/12/2020 ) Rv. 280244 – 05).
Tanto premesso, la Corte di appello non ha concesso le circostanze attenuanti ge la sospensione condizionale della pena alla luce della negativa personalità dell’impu da plurimi procedimenti penali pendenti, e dalla insensibilità dimostrata ai dettami avendo commesso i fatti in rapida successione temporale.
L’ apparato argomentatívo della sentenza impugnata, in cui sono illustrati i fat che non consentivano il riconoscimento delle circostanze attenuanti ex art. 62 bi conforme ai principi sopra riportati e non presenta alcuna aporia di ordine logico.
Il secondo motivo è del tutto generico e aspecifico. La censura, con la quale s l’obbligo legale di motivazione, non si confronta sotto alcun aspetto con la motiv
sentenza impugnata. Va allora rammentato che l’impugnazione è inammissibile per gener dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione, che non può ignor affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (S 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945, COGNOME; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822, COGNOME). Dirimente è comunque la considerazione che l’attribuzione della responsabili non era mai stata contestata con i motivi di appello, con i quali il ricorrente ha p motivi sul trattamento sanzionatorio.
Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.sent.n consegue la condanna del ricorrente medesima al pagamento delle spese processuali e somma che congruamente si determina in 3000 euro, in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell processuali e al versamento della somma di € 3.000,00 in favore della cassa delle amme Così deciso in Roma il 12 dicembre 2024
Il C nsiglier estensore
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Il Priderte