Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15446 Anno 2019
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15446 Anno 2019
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/03/2019
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il 12/04/1962
avverso la sentenza del 10/04/2018 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DiRrn -o
La CORTE APPELLO di FIRENZE, con sentenza in data 10/04/2018, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di FIRENZE, in data 29/11/2016, nei confronti di NOME COGNOME confermava la condanna in relazione al reato di cui agli artt. 56 e 628 CP
1. Propone ricorso per cassazione l’imputata che, a mezzo del difensore, deduce il seguente moti -vizio di motivazione e travisamento della prova con riferimento al mancato riconoscimento circostanze attenuanti generiche.
2. Il ricorso è inammissibile , .
La doglianza è sul punto manifestamente infondata.
La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, infatti, è giustificata da moti esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle at generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti da rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decis rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2 18/1/2011, COGNOME, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determ causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versa della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese process della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.
Così deciso il 15/03/2019
Il Consiglie e Estensore NOME COGNOME